Incarto n. 52.2000.00248
Lugano 31 ottobre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 settembre 2000 di
__________
contro
la decisione 5 settembre 2000, no. 3667, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro la risoluzione 10 aprile 2000 con la quale il municipio di __________ lo ha condannato a rifondere fr. 6'085.75 inerenti la demolizione d'ufficio di opere abusive sulla part. __________ RF;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che nell'estate 1997 __________, proprietario di un fondo situato a __________ fuori zona edificabile, ha lastricato e sistemato a mo' di strada una striscia di terreno del sottostante mappale no. __________ RF, di proprietà del patriziato di __________;
che l'8 gennaio 1998 il municipio di __________ ha ordinato al ricorrente ed al patriziato locale di ripristinare la situazione originaria mediante rimozione della pavimentazione abusivamente posata e ricostruzione dello stato naturale del terreno;
che il provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato, sia da questo tribunale con giudizio 28 aprile 1999;
che il 5 agosto 1999 il municipio di __________ ha impartito all'insorgente un termine di 30 giorni per procedere alla demolizione di tutte le opere abusive eseguite sulla particella no. __________ e ripristinare il terreno al suo stato primitivo;
che il 1° ottobre ed il 4 novembre seguenti l'autorità comunale gli ha inviato altre due diffide in tale senso, fissando quale ultimo termine il 22 novembre 1999;
che il 10 dicembre 1999 il municipio di __________ ha comunicato al ricorrente di aver constatato che la rimozione del selciato non era ancora avvenuta e che pertanto avrebbe provveduto direttamente alla demolizione dell'opera a partire dal 20 dicembre 1999;
che una lettera di ugual tenore gli è stata inviata il 4 gennaio 2000;
che con decisione 12 gennaio 2000 il municipio di __________ ha disposto la demolizione d'ufficio del selciato, comunicando a __________ la data e l'ora previste, nonché il nominativo dell'impresa incaricata;
che, come stabilito, la demolizione del selciato è stata eseguita il 7 febbraio 2000;
che con risoluzione 10 aprile 2000 l'esecutivo comunale ha posto a carico dell'insorgente la somma di fr. 6'085.75 a titolo di spese per la demolizione dell'opera;
che il 5 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso tale risoluzione, deducendo le spese per l'allestimento del preventivo e riducendo l'importo dovuto a fr. 5'484.25;
che contro tale decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che il ricorso, formulato in termini che si situano ai limiti della ricevibilità, permette comunque di ritenere con certezza che il ricorrente intende contestare l'ammontare delle spese poste a suo carico per la demolizione del selciato;
che la palese infondatezza di tale domanda consente di respingere in limine l'impugnativa giusta l'art. 48 PAmm;
che la competenza di questa corte (art. 21 cpv. 1 e 45 LE ), la legittimazione del ricorrente (art. 21 cpv. 2 e 45 LE) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono certe;
che giusta l'art. 43 cpv. 3 LE l'ordine di demolizione è impartito con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, se egli non vi provvede nel termine assegnatogli;
che nella fattispecie i costi per l'intervento sono risultati inferiori al preventivo di fr. 8'500.--;
che la fattura dell'impresa di costruzione __________ elenca con chiarezza i lavori eseguiti, i macchinari e le persone impiegate per il lavoro, indicando per ogni posizione l'importo fatturato;
che la nota riassume in modo preciso ed esauriente i lavori riportati nei bollettini dei lavori a regia n. 1025 e 819, controfirmati dal sindaco;
che i prezzi unitari fatturati, la durata totale dal lavoro e l'impiego dei mezzi utilizzati appaiono congruamente ragguagliati all'entità del lavoro svolto;
che, dedotte le spese per l'allestimento del preventivo, l'importo posto a carico del ricorrente risulta pertanto essere corretto;
che secondo l'insorgente l'esecutivo comunale avrebbe dovuto intimargli per conoscenza il preventivo di spesa, affinché egli potesse ricercare soluzioni a lui più vantaggiose, eseguendo egli stesso il lavoro o incaricando una persona di sua fiducia;
che se egli intendeva eseguire di persona la demolizione del selciato, per contenere i costi a suo carico, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente in tal senso;
che, malgrado le numerose ingiunzioni da parte del municipio, l'insorgente è sempre restato silente;
che la malattia che lo avrebbe colpito in quel periodo non giustifica la sua passività; nemmeno l’insorgente pretende di essere stato impedito di prendere direttamente o indirettamente contatto con il municipio per chiedere una dilazione o per dare ed ottenere le spiegazioni necessarie;
che sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto, ponendo a carico del ricorrente una tassa di giustizia commisurata al ridotto dispendio amministrativo occasionato (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 cpv. 3 e 45 LE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico dell'insorgente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria