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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.12.2000 52.2000.240

15. Dezember 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,872 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00240  

Lugano 15 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 settembre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la risoluzione 30 agosto 2000 (n. 3633) con cui il Consiglio di Stato ha negato all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario

vista la risposta 11 ottobre 2000 del dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'8 luglio 1999 __________, già dipendente di due istituti bancari, ha inoltrato al dipartimento delle istituzioni un'istanza volta al conseguimento dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario. Con risoluzione 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha negato il rilascio dell'autorizzazione per il motivo che l'istante, sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto, non adempiva ai requisiti posti dall'art. 23a LFid. Egli aveva difatti iniziato solo nel 1983 la sua attività bancaria, che aveva del resto interrotto prima dell'inoltro della domanda. Secondo il Consiglio di Stato l'autorizzazione non avrebbe potuto essergli rilasciata nemmeno sulla scorta del progetto di nuovo art. 9 LFid proposto nel messaggio sulla revisione della legge del 4 marzo 1998, per difetto di esercizio durante un decennio della funzione di tali attività.

                                  B.   __________ è insorto con ricorso 26 settembre 2000 avverso il diniego predetto innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo e di autorizzarlo ad esercitare la professione di fiduciario finanziario. L'insorgente censura siccome eccessivamente restrittiva e - pertanto - arbitraria, l'interpretazione conferita dal Governo all'art. 23a LFid. Esigendo un esercizio dell'attività per la quale viene chiesta l'autorizzazione già al 1 gennaio 1980, tale interpretazione condurrebbe a una disparità di trattamento. A giudizio dell'insorgente basta che l'interessato dimostri un'esperienza professionale ininterrotta al servizio di un ampio pubblico: requisito che egli sostiene di soddisfare tramite la sua attività più che decennale al servizio di due istituti bancari.

Il dipartimento delle istituzioni ha sollecitato la reiezione del gravame.

Considerato,                   in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 8a LFid). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Nel Canton Ticino le attività di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario, svolte per conto di terzi e a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato a chi adempie ai requisiti fissati all'art. 8 cpv. 1 LFid: tra di essi figura il possesso di un titolo di studio riconosciuto (ai sensi degli art. da 10 a 13 LFid) e lo svolgimento di un periodo di pratica di due anni in Svizzera nel ramo (specifico) in cui si intende conseguire l'autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. e LFid). Non sono tenuti a chiedere l'autorizzazione, tra l'altro, i collaboratori e le persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie, se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli stessi istituti (art. 4 lett. b LFid). In considerazione della loro preparazione e della disciplina alla quale sono assoggettati, questi operatori forniscono difatti già il necessario affidamento (cfr. rapporto della commissione della legislazione del 6 aprile 1984, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1984, vol. 1, pag. 549). Giusta l'art. 23a LFid queste persone possono nondimeno chiedere in ogni tempo l'autorizzazione prevista all'art. 23 cpv. 3 LFid, a condizione che al 1. gennaio 1985, data di entrata in vigore della LFid, abbiano esercitato da almeno 5 anni e a titolo principale la professione di fiduciario per la quale chiedono l'autorizzazione e l'abbiano continuata senza interruzione fino all'introduzione della domanda. L'autorizzazione istituita all'art. 23 cpv. 3 LFid, cui rinvia l'art. 23a LFid, è quella agevolata, rilasciata ai fiduciari che ne avevano fatto richiesta entro il 31 dicembre 1985 e che, all'entrata in vigore della LFid, esercitavano da almeno cinque anni e a titolo principale la professione di fiduciario senza disporre di un titolo di studio riconosciuto ai sensi degli art. da 10 a 13 LFid. Lo scopo di questa facilitazione, introdotta nella legge a titolo eccezionale, era essenzialmente quello di tutelare la situazione professionale di coloro che, al momento dell'entrata in vigore della LFid, esercitavano da tempo le attività fiduciarie a titolo professionale, evitando loro di dover cambiare professione o quantomeno esercitarla secondo modalità sostanzialmente diverse: pretendere da costoro il conseguimento di un titolo di studio avrebbe configurato, date le circostanze, una misura eccessivamente rigorosa, atteso che gli interessati dovevano comunque adempiere tutti gli altri requisiti posti dalla nuova legge (cfr. RDAT II-1996 n. 54 consid. 5, c, bb, pag. 182 seg.). L'art. 23a LFid, entrato in vigore il 5 agosto 1988, mira invece a salvaguardare la posizione di quegli operatori che, non essendo in possesso di un titolo di studio riconosciuto, avrebbero dovuto far capo all'art. 23 cpv. 3 LFid per ottenere l'autorizzazione, ma che - all'entrata in vigore della LFid non hanno potuto beneficiare di quest'ultima disposizione poiché esentati dall'obbligo autorizzativo in forza dell'art. 4 LFid (cfr. messaggio del Consiglio di Stato 1 marzo 1988, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, vol. 1, pag. 958 seg.; inoltre STA inedita 27 ottobre 1995 in re B., consid. 2). Esempio tipico citato nei materiali legislativi è quello dell'impiegato di banca che svolgeva funzioni che gli avrebbero permesso, al 1. gennaio 1985, di ottenere l'autorizzazione quale fiduciario commercialista o finanziario, ma che ha continuato la sua attività ed ha deciso di iscriversi all'albo dei fiduciari solo successivamente (cfr. rapporto della commissione della legislazione del 10 giugno 1988, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, vol. 2, pag. 968).

                                         2.2. Giusta l'art. 7 LFid è considerato fiduciario finanziario chi svolge un'attività fiduciaria non occasionale nel campo finanziario, in particolare una o più delle seguenti attività: consulenza negli investimenti (lett. a), gestione e amministrazione di patrimoni (lett. b), intermediazione, commercio e amministrazione di titoli e di quote di proprietà (lett. c), intermediazione di investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori segnatamente attraverso borse operanti nei rispettivi rami (lett. d), operazioni di cambio eseguite a titolo principale (lett. e), intermediazione e raccolta di fondi per investimenti in generale (lett. f).

                                   3.   3.1. La domanda in esame è fondata sull'art. 23a LFid, dal momento che il ricorrente non dispone di un titolo di studio richiesto dall'art. 12 LFid per l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di fiduciario finanziario. Il ricorrente non adempie tuttavia i requisiti posti da tale disposizione. In primo luogo, al 1. gennaio 1985, ossia alla data di entrata in vigore della LFid, egli non aveva esercitato da almeno 5 anni e a titolo principale la professione di fiduciario finanziario: l'interessato è difatti entrato al servizio del __________ nel 1983, dopo aver conseguito il diploma di impiegato di commercio e d'ufficio. In secondo luogo, l'insorgente ha interrotto la sua attività presso l'__________, che lo aveva assunto successivamente, nel corso del 1998 e - pertanto - ben prima della data di inoltro della domanda di autorizzazione in esame, dell'8 luglio 1999. Egli non ha per il rimanente dimostrato - od anche solo sostenuto - che la società ove lavora attualmente sia assoggettata alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha dunque rifiutato di rilasciare a __________ l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario finanziario.

3.2. L'insorgente censura l'interpretazione dell'art. 23a LFid effettuata dal Governo. Ponendo come requisito un esercizio dell'attività per la quale viene chiesta l'autorizzazione già al 1 gennaio 1980, tale interpretazione condurrebbe - a dire del ricorrente - a una disparità di trattamento tra i richiedenti, a dipendenza della data alla quale inoltrano la domanda e di quella della loro nascita. A suo giudizio basta che l'interessato dimostri un'esperienza professionale ininterrotta al servizio di un ampio pubblico: requisito che egli sostiene di soddisfare tramite la sua attività più che decennale per conto di due istituti bancari. L'opinione del ricorrente non può tuttavia essere ascoltata. L'interpretazione del Governo corrisponde difatti non solo al chiaro tenore letterale della disposizione ma anche all'intenzione, espressa in termini altrettanto chiari, del legislatore di tutelare esclusivamente la posizione professionale dei funzionari con compiti gestionali di istituti assoggettati alla legge federale sulle banche e casse di risparmio che erano già in attività al 1 gennaio 1980, parificandoli, per quanto riguarda la possibilità di conseguire l'autorizzazione agevolata all'esercizio della professione di fiduciario, istituita a titolo eccezionale dall'art. 23 cpv. 3 LFid, alle persone che esercitavano già alla stessa data, a titolo principale, tale professione, ma che non erano in possesso di un titolo di studio riconosciuto. La facoltà, per tali funzionari, di chiedere in ogni tempo l'autorizzazione - diversamente dai fiduciari contemplati dall'art. 23 cpv. 3 LFid - è dovuta al fatto che, sintanto che svolgono la loro attività in seno ad un istituto assoggettato alla legge federale testé menzionata, questi funzionari non possono conseguire l'autorizzazione in applicazione dell'art. 4 lett. b LFid. In nessun caso il legislatore ha invece inteso tutelare la posizione di persone che - come l'insorgente - hanno iniziato a svolgere un'attività gestionale in seno ad un istituto bancario dopo il 1 gennaio 1980. La durata di tale attività maturata posteriormente a tale data, foss'anche superiore a cinque anni, non ha pertanto alcuna rilevanza. La distinzione operata dal legislatore a questo proposito, ispirata da ragioni serie ed obiettive, non è di conseguenza né arbitraria, né discriminatoria (cfr. consid. 2.1.). Per contro, la tesi del ricorrente, secondo cui al funzionario di banca con compiti gestionali sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto basterebbe dimostrare un'esperienza professionale ininterrotta, di una certa durata, al servizio di un ampio pubblico, per poter conseguire, in ogni tempo, l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario, indipendentemente dall'inizio della sua attività, disattende completamente il requisito legale (centrale) del possesso di un titolo di studio riconosciuto ancorato all'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid (cfr. RDAT II-1996 n. 54 consid. 5, c, aa e bb, pag. 182 seg.), da un lato, e si presta inoltre a creare, nel contempo, un'illegittima disparità di trattamento verso chi, parimenti sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto, svolge funzioni equivalenti presso una fiduciaria, ma non può conseguire l'autorizzazione poiché ha iniziato la sua attività dopo il 1. gennaio 1980 rispettivamente non ha inoltrato la domanda di autorizzazione prima del 31 dicembre 1985. Del resto, al ricorrente difetta comunque sempre il requisito dell'attività ininterrotta presso un istituto soggetto alla legge federale sulle banche e casse di risparmio sino al momento dell'inoltro della domanda di autorizzazione (cfr. sub 3.1.).

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il gravame, infondato, deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 8, 8a, da 10 a 13, 23, 23a LFid, 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico dell'insorgente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.240 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.12.2000 52.2000.240 — Swissrulings