Incarto n. 52.2000.00023
Lugano 18 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 gennaio 2000 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 dicembre 1999 (n. 5693) con cui il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta disciplinare a suo carico, sospendendolo dalla carica e privandolo provvisoriamente dello stipendio;
vista la risposta 9 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 novembre 1996 __________ è stato nominato bidello della scuola media di __________.
L'11 settembre 1997 due allieve dell'istituto hanno segnalato alla direzione due episodi in cui il bidello aveva assunto atteggiamenti sconvenienti nei loro confronti e verso altre ragazze.
La direzione della scuola ha sollecitato l'intervento dell'autorità cantonale, invitando il ricorrente a tenere un contegno più distaccato e rispettoso.
Verso la fine del 1997 un'addetta alle pulizie ha segnalato alla direzione che il ricorrente l'importunava sessualmente. Il 4 dicembre 1997 la stessa direzione ha ulteriormente informato l'autorità dipartimentale di aver ricevuto altre segnalazioni relative a comportamenti ambigui tenuti dal ricorrente nei confronti di allieve.
La Sezione delle risorse umane ha esperito alcuni accertamenti, sentendo l'addetta alle pulizie, il direttore e la vicedirettrice della scuola, una docente ed il ricorrente. Valutate le prove raccolte, ha tuttavia rinunciato ad aprire un procedimento disciplinare a suo carico.
In seguito ad un'ulteriore denuncia dell'addetta alle pulizie, il 2 ottobre 1998 il Consiglio di Stato l'ha tuttavia denunciato al Ministero Pubblico per atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e sfruttamento dello stato di bisogno. Contemporaneamente ha aperto un'inchiesta disciplinare a suo carico, sospendendolo dalla funzione, ma lasciandogli lo stipendio.
Con decreto 12 marzo 1999 il PP ha abbandonato il procedimento penale. Il 6 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha chiuso a sua volta l'inchiesta ed ha reintegrato il ricorrente nella funzione.
La Divisione della scuola gli ha comunque inflitto un ammonimento per essersi lasciato andare a battute equivoche di dubbio gusto davanti agli allievi.
B. Il 14 dicembre 1999 l'allieva della __________, che si trovava nell'atrio della scuola, è stata invitata dal bidello a scendere in palestra a chiamare il docente di ginnastica correttiva, urgentemente desiderato al telefono. In quell'occasione il custode avrebbe messo una mano sul braccio della ragazza, cercando di farlo scivolare verso l'alto in direzione del seno. Questa si sarebbe liberata dandogli uno spintone. L'allieva si è poi recata dal docente, che essendo impegnato le ha chiesto di tornare dal bidello, affinché chiedesse all'interlocutore di lasciare il numero di telefono al fine di poterlo richiamare più tardi. In questa circostanza il ricorrente le avrebbe fatto un gesto sconveniente con la lingua e le avrebbe messo una mano sul seno. Il gesto è stato notato dall'amica __________ che l'accompagnava, ma non dalla docente __________, che stava eseguendo lavori di fotocopiatura nel locale del custode.
Rientrata in classe la ragazza è scoppiata a piangere al punto di non essere in grado di raccontare l'accaduto al docente prof. __________, che è stato informato dall'amica.
Il giorno seguente le ragazze hanno allestito un resoconto scritto, che la direzione della scuola ha trasmesso all'UIM, assieme alla testimonianza della docente __________ ed alla versione dei fatti resa dal ricorrente, che sentito nel frattempo ha negato qualsiasi addebito. Alla segnalazione sono state altresì allegate due dichiarazioni scritte di allieve, che riferiscono di toccamenti subiti da parte del ricorrente.
C. Per i fatti sopra descritti, il Consiglio di Stato ha inoltrato una denuncia al Ministero pubblico ed aperto un'inchiesta disciplinare a carico del ricorrente, che è stato nel contempo sospeso dalla funzione e privato dello stipendio.
D. Contro la predetta risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere reintegrato nella funzione con conseguente ripristino dello stipendio.
Secondo l'insorgente, la privazione dello stipendio non sarebbe giustificata né dagli interessi dell'amministrazione, né da esigenze d'inchiesta. I fatti che gli vengono rimproverati non sarebbero provati. Il provvedimento, particolarmente pesante da sopportare, costituirebbe un'inammissibile sanzione anticipata, priva di qualsiasi scopo e quindi lesiva del principio di adeguatezza e proporzionalità.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 67 cpv. 1 lett. a LOrd. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente colpito dal provvedimento impugnato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ai fini del giudizio non occorre procedere al richiamo di ulteriori atti dal Ministero pubblico.
2. Giusta l'art. 38 LOrd, se l'interesse dell'amministrazione o dell'inchiesta lo esigono, il Consiglio di Stato può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare, totalmente o parzialmente, dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare.
La sospensione dalla carica è una misura cautelare volta a salvaguardare gli interessi della pubblica amministrazione e quelli specifici dell'inchiesta. Essa si giustifica nei casi in cui v’è da temere che la permanenza in servizio del dipendente possa rendere più difficile la conduzione delle indagini o pregiudicare l’interesse del servizio coinvolto (cfr. Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e sospensione provvisionale del dipendente durante l'inchiesta, RDAT II 1998, 453 seg.).
La privazione temporanea dallo stipendio, abbinata all’esonero provvisorio dalla funzione, serve invece a tutelare gli interessi economici dell'ente pubblico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con la destituzione. Essa presuppone quindi che la trasgressione addebitata al dipendente, se confermata dall’inchiesta, sia atta a dar luogo ad un licenziamento disciplinare. Tanto la sospensione provvisoria dalla carica, quanto la privazione temporanea dello stipendio non presuppongono che la violazione di doveri di servizio sia già stata compiutamente accertata. È sufficiente che il quadro della trasgressione ipotizzata risulti sommariamente tracciato.
Il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità in ordine all'adozione di tali provvedimenti, pur essendo particolarmente esteso, non è assoluto. Anche la sospensione dalla carica e la privazione dello stipendio devono rispettare il principio di proporzionalità. Esse devono quindi porsi in un rapporto adeguato con gli interessi che intendono salvaguardare. Per la sospensione dalla carica basta comunque che la misura risulti giustificata dalla necessità di garantire un'indisturbata assunzione delle prove e di assicurare l’ordinato andamento del servizio. Per la privazione totale o parziale dello stipendio, occorre inoltre che il provvedimento appaia giustificato dalla prospettiva di un possibile licenziamento disciplinare e dalla conseguente necessità di salvaguardare gli interessi economici del datore di lavoro. La privazione totale o parziale dello stipendio non può quindi fondarsi soltanto sulla sospensione provvisionale dalla carica. Anche questo provvedimento, facoltativamente cumulabile alla sospensione dalla carica, ha infatti valore di provvedimento cautelare. Non è una sanzione e non è nemmeno destinata a compensare la perdita della prestazione lavorativa subita dall'ente pubblico in seguito all’esonero temporaneo dal servizio (STA 20.12.99 in re B.). Il dipendente sospeso mantiene il diritto allo stipendio che gli viene trattenuto. Lo perde solo se il procedimento disciplinare sfocia nella destituzione. Se il dipendente viene prosciolto o punito con una sanzione meno grave, lo stipendio arretrato deve invece essergli versato (Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, pag. 111). La privazione temporanea dello stipendio è quindi soltanto una misura cautelare volta ad evitare al datore di lavoro di versare al dipendente uno stipendio che in caso di licenziamento disciplinare difficilmente potrebbe ripetere.
3. 3.1. Nell'evenienza concreta, il controverso provvedimento di sospensione dalla carica e di privazione dello stipendio è stato adottato nel quadro di un procedimento disciplinare promosso dal Consiglio di Stato nei confronti del ricorrente per violazione di doveri di comportamento, perpetrata attentando all'integrità sessuale di allieve della scuola in cui lavora.
Per questi fatti, che l'insorgente contesta recisamente, il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni stanno attualmente procedendo ai necessari accertamenti, sentendo in particolare le allieve che sarebbero state molestate ed altre persone che operano in seno alla scuola. La necessità di assicurare l'indisturbato svoglimento dei delicati accertamenti che l'autorità penale sta esperendo giustifica ampiamente l'allontanamento temporaneo del ricorrente dal posto di lavoro. È in effetti innegabile che anche la sua semplice presenza potrebbe interferire con la genuinità delle deposizioni che verranno rese dalle persone coinvolte in questa vicenda. Le esigenze di tutela dell'immagine della pubblica amministrazione verso l'esterno legittimano ulteriormente il provvedimento di sospensione dalla carica.
In quanto volte a contestare il temporaneo e provvisorio allontanamento del ricorrente dal posto di lavoro le censure sollevate dal ricorrente non possono quindi essere accolte.
Il provvedimento resiste alla critica anche nella misura in cui l'autorità ha rinunciato a prevalersi della facoltà concessale dall'art. 38 LOrd di trasferire provvisoriamente il ricorrente ad altra funzione. Nell'organizzazione del lavoro e nell'impiego delle risorse umane di cui dispone occorre in effetti riconoscere all'amministrazione la necessaria libertà di decisione, limitando il sindacato di legittimità che l'autorità di ricorso è chiamata a rendere alla violazione del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere; ipotesi, questa, che in concreto non è suffragata dal benché minimo riscontro.
3.2. Il Consiglio di Stato ha giustificato la privazione dello stipendio con la prospettiva, sufficientemente concreta, di una destituzione del ricorrente. Il provvedimento, destinato a tutelare gli interessi economici dello Stato nel caso in cui il procedimento disciplinare sfoci in un licenziamento, regge alle critiche del ricorrente. La violazione dei doveri di servizio che gli viene rimproverata, pur non essendo di estrema gravità, non può essere sottovalutata. Un attentato all'integrità sessuale di allievi commesso da una persona che opera all'interno di un istituto scolastico costituisce già di per sé un'infrazione suscettibile di giustificare una risoluzione immediata del rapporto d'impiego. Il fatto che l'autore non eserciti funzioni didattiche o educative è irrilevante. L'autorità è in effetti tenuta ad assicurare che anche agli addetti ai servizi logistici della scuola tengano un comportamento irrepresensibile nei confronti degli allievi. Non può permettersi di mantenere al suo servizio dipendenti che da questo profilo non forniscono sufficienti garanzie di correttezza ed affidabilità. Il danno che gesti sconsiderati come quello addebitato al ricorrente possono arrecare al fragile equilibrio psicologico degli allievi è grave. L'autorità deve quindi adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio, allontanando dalla scuola - immediatamente e non soltanto previa disdetta - l'autore di simili violazioni dei doveri di servizio.
Ponendo mente all'insieme delle circostanze, nell'evenienza concreta, la prospettiva di un licenziamento del ricorrente a titolo di sanzione disciplinare non è remota al punto da far apparire eccessiva la preoccupazione dello Stato di salvaguardare i suoi interessi economici, evitando di versargli uno stipendio che in caso di destituzione difficilmente potrebbe recuperare.
A torto reputa l'insorgente che il versamento dello stipendio possa essere sospeso soltanto nei casi in cui il dipendente potrebbe essere chiamato a risarcire un danno. La funzione del provvedimento impugnato è quella di tutelare gli interessi economici dello Stato in caso di licenziamento disciplinare. La privazione temporanea dello stipendio non presuppone l'eventualità di un risarcimento dei danni arrecati allo Stato. Oltre alla sospensione dal servizio, questa misura presuppone soltanto che il procedimento disiciplinare possa sfociare nella destituzione e che lo Stato non abbia altre possibilità di recuperare lo stipendio versato durante il periodo di sospensione dalla carica. Ipotesi, queste, che come si verifica nel caso del ricorrente devono apparire ragionevolmente verosimili.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 23, 38, 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 68 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario