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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2000 52.2000.228

6. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,510 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00228  

Lugano 6 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato (no. 3378) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 aprile 2000 con cui il municipio di __________ gli ha revocato l'autorizzazione taxi di categoria A;

viste le risposte:

-      3 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;

-    23 ottobre 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel corso del 1988 il municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente __________, invalido nella misura del 50%, un'autorizzazione per il servizio taxi sul territorio del comune, con diritto a sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale scopo (tipo A). L’anno seguente, l'autorizzazione è stata confermata nell'ambito del concorso indetto a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza municipale sul servizio taxi del 26 giugno 1987 (OMST).

                                  B.   Il 20 giugno 1991 l’AI ha riconosciuto al ricorrente un grado d’invalidità del 70%. Non risulta che la relativa decisione sia stata portata a conoscenza del municipio.

                                  C.   Il 20 luglio 1997, il municipio di __________ ha informato i tassametristi beneficiari di un'autorizzazione del tipo A che gli effettivi non erano più sufficienti a garantire un servizio pubblico efficiente. Li ha quindi informati di aver indetto un concorso per ammettere ulteriori operatori. Con la stessa circolare, l'autorità comunale ha invitato i tassametristi che per condizioni di salute non potevano garantire una normale presenza di servizio a presentare un certificato medico aggiornato. Il ricorrente ha inviato al municipio un certificato medico, che attestava una capacità lavorativa del 30% solo saltuariamente e per poche ore al giorno.

                                  D.   Analogamente sollecitato dall'Associazione tassametristi, che si doleva dell'impossibilità di ottenere dai suoi affiliati il rispetto dei turni di servizio prestabiliti, il 23 febbraio 2000 il municipio di __________ ha comunicato al ricorrente di aver constatato che da diversi anni non era più in grado di garantire uno svolgimento regolare degli oneri lavorativi. L'ha pertanto diffidato a riprendere il lavoro a tempo pieno entro 10 giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.

Il ricorrente è rimasto passivo. Considerando che non fosse in grado di assolvere i turni di servizio prestabiliti, il 21 aprile 2000 il municipio gli ha revocato l'autorizzazione con effetto immediato, prospettandogli il rilascio di un'autorizzazione di tipo B.

                                  E.   Con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la revoca dell'autorizza-zione fosse giustificata da un interesse pubblico preponderante.

                                  F.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la conferma dell'autorizzazione revocata.

Secondo l'insorgente, il municipio avrebbe agito in mala fede, revocando l'autorizzazione dopo aver lungamente tollerato una prestazione di servizio ridotta a causa dell'incapacità lavorativa presente già da anni.

                                  G.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio di __________, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   L'art. 7 dell'ordinanza municipale sul servizio taxi (OMST) subordina il rilascio delle autorizzazioni per il servizio taxi alle seguenti condizioni: (a) esercizio dei diritti civili; (b) attitudine all'esercizio della professione; (c) conoscenze toponomastiche; (d) buona reputazione; (e) licenza di condurre di tipo B.

L'autorizzazione, dispone l'art. 11 OMST, decade alla fine di ogni anno civile ed è rinnovata tacitamente. Essa, soggiunge la norma, decade pure quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

I titolari dell'autorizzazione di tipo A devono garantire le presenze minime prescritte dall'art. 27 OMST. Spetta ai titolari di queste autorizzazioni accordarsi sui turni di servizio e notificare mensilmente all'autorità una tabella dei turni con i nominativi dei conducenti. L'autorità comunale vigila sul buon andamento del servizio adottando, se del caso, i necessari provvedimenti.

L'art. 7 OMST subordina il rilascio dell'autorizzazione al requisito dell'attitudine all'esercizio della professione. La nozione di attitudine all'esercizio della professione è di natura indeterminata. Nell'individuazione del suo contenuto precettivo l'autorità comunale fruisce quindi di una certa latitudine di giudizio, che deve esercitare tenendo soprattutto conto delle sue finalità.

In quest'ottica, si può comunque ammettere che nel caso dei taxisti titolari di un'autorizzazione di tipo A, l'attitudine all'esercizio della professione comprenda anche la capacità di assumere gli oneri derivanti dai turni di servizio stabiliti d'intesa con i colleghi. Allorché la parziale incapacità lavorativa del titolare di un'autorizzazione di tipo A ostacola una regolare ed equa distribuzione dei turni di servizio fra gli operatori appare di conseguenza lecito ritenere che il requisito dell'attitudine all'esercizio della professione non sia più soddisfatto.

                                   3.   L'autorità che tollera temporaneamente una situazione illegale non perde di principio il diritto di esigere il ripristino della legalità. Fanno eccezione a questa regola i casi in cui il principio della buona fede prevale su quello di legalità. Ciò si verifica, in particolare, quando l'atteggiamento assunto dall'autorità di fronte ad una situazione illegale è oggettivamente atto ad indurre chi ne trae vantaggio a prendere disposizioni irreversibili confidando nell'ulteriore rinuncia ad esigere il ripristino di una situazione conforme al diritto. Anche in questi casi occorre comunque che l'interesse del beneficiario dell’illecito a continuare a trarre vantaggio dalla situazione difforme prevalga su quello pubblico teso al ripristino della legalità (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 76; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem).

                                   4.   Il ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione ad esercitare la professione di taxista di tipo A quando già era inabile al lavoro nella misura del 50%. Se tale autorizzazione fosse conforme all’ordinanza sul servizio taxi del 1942 allora vigente è questione che non deve essere qui esaminata. Sfugge pure al presente giudizio la questione a sapere se questo grado d’invalidità fosse compatibile con l’art. 7 OMST, entrato in vigore nel 1989, che esige che i beneficiari dell’autorizzazione siano atti all’esercizio della professione. L'autorizzazione, rinnovata dal municipio sulla base dell’OMST entrata in vigore nel 1989, non può di principio essere rimessa in discussione e revocata a causa dello stato di salute del ricorrente noto all'autorità comunale già a quel momento. Oggetto del presente giudizio può essere unicamente la questione a sapere se il significativo aggravamento dello stato di salute del ricorrente, subentrato nel 1991, ma reso noto all’autorità soltanto nel 1997, giustifichi il controverso provvedimento di revoca dell’autorizzazione.

A tal proposito, non si può negare che l’ulteriore massiccia riduzione della già diminuita capacità lavorativa, verificatasi nel 1991, rendesse il ricorrente inadempiente dal profilo del requisito dell'attitudine all'esercizio della professione di cui all'art. 7 OMST. A prescindere dalla questione a sapere se il grado d’invalidità del 50%, presente inizialmente, non costituisse già di per sé un motivo sufficiente per considerare il ricorrente inidoneo all’esercizio della professione, non appare fuori luogo ritenere che il consistente aumento dell’incapacità lavorativa verificatosi nel 1991 giustificasse questa conclusione. Non procede di certo da un’interpretazione insostenibile del concetto di attitudine all’esercizio della professione affermare che un taxista titolare di un'autorizzazione del tipo A, che non è in grado di adempiere gli oneri del servizio in misura superiore al 30%, non sia più atto all'esercizio della professione.

L'autorità comunale, che non ignorava lo stato di salute del ricorrente, ha rinunciato per anni a prevalersi delle prerogative conferitele dall'art. 11 OMST per dichiarare decaduta l'autorizzazione. Essa non ha tuttavia potuto fare a meno di intervenire quando le rimostranze dell'associazione dei tassametristi, impedita dall’invalidità del ricorrente ad ottenere il rispetto dei turni, ha sollecitato il municipio ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare un ordinato e regolare andamento del servizio. Orbene, contrariamente a quanto assume l'insorgente, il ritardo con cui l'autorità è intervenuta nei suoi confronti non permette di dare la precedenza al principio della buona fede su quello di legalità. Il ricorrente non poteva invero ignorare che il municipio si asteneva dall'adozione di provvedimenti nei suoi confronti soltanto per motivi di natura umanitaria. Né poteva in buona fede ritenere che l'autorità avrebbe continuato all'infinito a tollerare una situazione contraria alle disposizioni dell'OMST. L’interesse pubblico ad un servizio taxi efficiente, l’interesse degli altri operatori ad un’equa distribuzione dei turni e quello di assicurarne il rispetto prevalgono d'altro canto sull'interesse del ricorrente a perpetuare i vantaggi derivanti dall'atteggiamento passivo assunto dall'autorità nei suoi confronti.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento in contestazione, volto a ripristinare una situazione conforme alle disposizioni dell’OMST, appare di conseguenza immune da violazioni del diritto. Il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 7, 11, 27 OMST; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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