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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2000 52.2000.208

7. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·770 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00208  

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 settembre 2000 del

Comune di __________  

contro  

la decisione 21 agosto 2000, con la quale il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha concesso alla __________, l'autorizzazione in sanatoria per la posa di un'insegna su via __________ a __________;

viste le risposte:

-    4 ottobre 2000 della __________;

-    5 ottobre 2000 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 7 marzo 2000 la __________ ha presentato una domanda di autorizzazione in sanatoria per esporre diverse insegne pubblicitarie sullo stabile dove svolge la propria attività: la maggior parte sul lato dell'edificio rivolto verso via __________ ed una su quello che dà su via __________, strada cantonale principale di transito di __________;

che con risoluzione no. __________ il municipio di __________ ha espresso parere favorevole per le tavole collocate sulla facciata prospiciente via __________, mentre ha preavvisato negativamente l'insegna su via __________;

che il 28 aprile, rispettivamente il 18 maggio 2000, la polizia stradale e la commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN) hanno dato il loro nullaosta, la prima sottolineando in particolare che la situazione non comprometteva la sicurezza stradale;

che il 21 agosto 2000 la Sezione dell'esercizio e della manutenzione ha rilasciato l'autorizzazione richiesta, vietando tuttavia per il futuro la posa di nuove insegne, fatto salvo il caso di sostituzioni;

                                         che contro questa risoluzione il 31 agosto 2000 il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che a sostegno dell'impugnativa l'autorità comunale ha addotto che a differenza delle altre insegne quella posta verso via __________ è di recente collocazione, di ragguardevoli dimensioni, rivolta verso un'arteria stradale a traffico molto intenso ed affissa sul lato dell'immobile privo di carattere commerciale; essa si porrebbe in contrasto con il concetto globale adottato dal consiglio comunale in vista dell'entrata in vigore delle nuove competenze che verranno attribuite in questo campo ai comuni;

che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposte la __________ e la Sezione dell'esercizio e della manutenzione, eccependo la legittimazione della ricorrente, la quale non disporrebbe di un'autonomia tutelabile in tale ambito; delle ulteriori motivazioni addotte si dirà per quanto d'interesse nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 LIns;

che giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;

che per costante giurisprudenza il riconoscimento della legittimazione a ricorrere esige che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione giuridica risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed inteso, tale da farlo apparire portatore di un interesse diretto, attuale e concreto a dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio che effettivamente arreca loro;

che nel caso concreto si deve negare che il comune appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione giuridica risulta collegata da un rapporto particolarmente stretto ed intenso con le autorizzazioni rilasciate dall'autorità cantonale per la posa delle insegne pubblicitarie (cfr. RDAT II-1994 no. 21 con rinvio);

che in effetti, la situazione giuridica dell'insorgente non si differenzia da quella dei singoli membri della collettività a favore della quale interviene;

che diversa sarebbe la conclusione se il comune, in materia d'insegne, disponesse di un'autonomia decisionale tutelabile;

che tuttavia in tale ambito il comune non dispone di alcuna autonomia residua (art. 2 LOC);

che il concetto globale di cui si è dotata l'autorità comunale va inteso come una semplice direttiva su cui il municipio è chiamato a fondare il preavviso richiestogli dall'autorità cantonale in base all'art. 13 LIns e non come l'espressione di un potere normativo e decisionale autonomo del Comune (RDAT I-1992, no. 26);

che il richiamo alla nuova legge sugli impianti pubblicitari, già approvata dal Gran Consiglio, ma non ancora entrata in vigore, non soccorre l'insorgente, non potendosi conferire effetto anticipato positivo ad una legge non ancora entrata in vigore;

che l'impugnativa deve pertanto essere respinta in ordine, poiché irricevibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente;

ritenuto che il comune non è insorto a tutela di suoi interessi economici, si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 2 LOC; 13 e 17 LIns; 1 segg., in particolare 28 e 43 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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