Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.05.2003 52.2000.207

6. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,513 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.207  

Lugano 6 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1 settembre 2000 della

__________ patrocinata da: avv. __________  

Contro  

la decisione 23 agosto 2000, no. 001/2000, con cui la Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore (CV LEPIC) le ha inflitto una multa di fr. 6'000.– per esercizio abusivo della professione di impresario costruttore;

viste le osservazioni 14 settembre 2000 della CV LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 13 gennaio 1995 __________, amministratore unico della __________ e dell’allora __________, ha presentato all’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti una domanda volta in sostanza a sostituire l’iscrizione della __________ all’albo cantonale delle imprese di costruzione con quella della ricorrente, in virtù della preventivata assunzione dell’attività commerciale della __________ da parte della ricorrente.

                                         Ritenuti inadempiuti i requisiti professionali di legge per una nuova iscrizione all’albo della __________, la CV LEPIC ha ripetutamente subordinato la richiesta di sostituzione avanzata dalla ricorrente alla completa assunzione di attivi e passivi della __________. Ciò non è mai avvenuto in quanto il Pretore di Locarno Campagna in data 18 agosto 1999 ha decretato il fallimento della __________ (pubblicazione FUSC __________ pag. __________ del __________).

                                  B.   Il 17 novembre 1999 la CV LEPIC ha invitato la ricorrente a presentare una nuova istanza di iscrizione all’albo delle imprese recante il nome di un responsabile tecnico che soddisfacesse i requisiti professionali previsti dall’art. 5 cpv. 1 e cpv. 3 LEPIC.

                                         Il 10 aprile 2000 la ricorrente ha inoltrato un’istanza di iscrizione, indicando quale responsabile tecnico l’ing. __________, iscritto all’albo OTIA dal 1 marzo 2000.

                                  C.   Il 2 maggio 2000, su segnalazione 26 aprile 2000, la CV LEPIC ha intimato alla __________ di sospendere i lavori da impresario costruttore che stava eseguendo nell’ambito della realizzazione di due case unifamiliari site ai mappali no. __________ e __________ RT in località __________ nel comune di __________. L’ordine è stato impartito in quanto la ricorrente non era a quel tempo ancora iscritta all’albo delle imprese e non era quindi abilitata ad eseguire i lavori di costruzione giusta l’art. 4 LEPIC. Contemporaneamente e per lo stesso motivo è stato aperto un procedimento contravvenzionale a suo carico. Con decisione 30 giugno 2000 la __________ è stata iscritta all’albo delle imprese.

                                  D.   Disattese le osservazioni della ricorrente, secondo cui essa avrebbe sempre posseduto i requisiti per essere iscritta all’albo delle imprese, il 23 agosto 2000 la CV LEPIC le ha inflitto una multa di fr. 6'000.– per violazione dell’art. 4 LEPIC. La risoluzione è stata resa in considerazione del fatto che la __________ al momento dell’infrazione non era ancora iscritta all’albo delle imprese, e che i lavori ad essa deliberati superavano pacificamente l’importo di fr. 30'000.– fissato dall’art. 4 cpv. 3 LEPIC.

                                  E.   Contro questa decisione il 1 settembre 2000 la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. Ha sostenuto che la risoluzione in parola sarebbe lesiva della libertà economica e del principio della buona fede. In virtù del principio della proporzionalità ha postulato in via subordinata la riduzione della multa a fr. 500.–.

                                  F.   All’accoglimento del ricorso si oppone la CV LEPIC, le cui osservazioni verranno – per quanto necessario – riprese in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv. 2 LEPIC), la legittimazione attiva della ricorrente certa (art. 43 PAmm) e la tempestività dell’impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

                                         1.2. Considerata la natura delle contestazioni da risolvere, l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L’audizione del denunciante richiesta dalla ricorrente non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono lavori di sopra- e sottostruttura; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC). L’esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere iscritti a determinate condizioni stabilite dalla legge (cfr. i combinati disposti degli artt. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC). Sono abilitate a svolgere lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace all’applicazione della LEPIC l’esecuzione a titolo professionale di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti. Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30'000.– (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC). La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV LEPIC con l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.– e/o la radiazione dall’albo (art. 16 LEPIC).

                                   3.   3.1. Nell’evenienza concreta sono stati affidati alla ricorrente i lavori di edificazione di due case d’abitazione unifamiliari strutturate su 3 piani con un volume complessivo di mc 1424 e un costo quantificato nel formulario della domanda di costruzione in fr. 320'000.- per abitazione. Questi lavori non rientrano nelle opere di modesta importanza o particolarmente semplici, eseguibili senza attrezzature importanti. Premessa l’attendibilità del preventivo di costo di 320'000.– per edificio, le opere da capomastro svolte dalla ricorrente non possono che eccedere l’importo di fr. 30'000.–. Tale deduzione non viene invero messa in discussione nemmeno dalla ricorrente stessa. Al momento dell’infrazione segnalata la ricorrente aveva già presentato l’istanza d’iscrizione, non era però ancora stata iscritta regolarmente all’albo delle imprese. L’infrazione addebitatale è stata pertanto effettivamente commessa.

                                         3.2. Per stabilire se la sanzione pecuniaria inflitta alla ricorrente violi la legge, disattendendo i principi di adeguatezza e proporzionalità, occorre valutare l’insieme delle circostanze. Nella specie è pacifico che la ricorrente si è resa autrice dei fatti che le sono stati rimproverati non per negligenza ma intenzionalmente. __________, già responsabile della __________, a suo tempo iscritta all’albo delle imprese, non poteva infatti ignorare che l’esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto con l’iscrizione dell’impresa al relativo albo, peraltro più volte sollecitata dalla CV LEPIC, la ricorrente sarebbe stata abilitata ad eseguire i lavori di sopra e sottostruttura sui cantieri di __________. Va d’altra parte ritenuto che la multa inflitta il 23 agosto 2000 contestualmente ai cantieri in questione rileva una violazione della LEPIC limitata ad un breve lasso di tempo in quanto la ricorrente è stata regolarmente iscritta all’albo delle imprese all’incirca due mesi dopo l’avvio della procedura contravvenzionale. Ponendo mente a queste circostanze la multa irrogata appare invero eccessiva. Una riduzione della stessa da fr. 6'000.– a fr. 500.– appare invece un provvedimento equo e riguardoso delle particolari connotazioni rivestite dal fatto contravvenzionale.

                                   4.   La censura secondo cui __________ sarebbe sempre stato in possesso dei requisiti professionali necessari per l’iscrizione della ricorrente all’albo delle imprese è inverosimile e va respinta. Sulla base degli atti egli non risulta infatti essere in possesso di nessuno dei diplomi previsti dall’art. 5 LEPIC, né di un titolo professionale riconosciuto in base alla legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989 (v. art. 5 cpv. 2 LEPIC). Il possesso dei necessari requisiti professionali non può essere dedotto nemmeno dall’iscrizione all’albo della __________. Questa impresa era infatti iscritta all’albo delle imprese non tanto per le qualifiche tecniche del suo responsabile __________, quanto per il fatto che - in virtù della sanatoria prevista dall’art. 14 vLEPIC - anche le imprese, le cui persone responsabili non possedevano i requisiti professionali previsti dal vecchio regime (v. art. 2 vLEPIC), potevano venire iscritte all’albo.

                                   5.   La ricorrente ravvisa nell’operato dell’autorità cantonale una lesione del principio della buona fede e di tutela dell’affidamento. Anche questa censura va respinta. La ricorrente non ha mai ricevuto assicurazioni in merito alla legalità del suo modo di operare. Al contrario, la CV LEPIC ha più volte espressamente subordinato la sostituzione all’albo delle imprese all’assunzione di attivi e passivi della __________ da parte della ricorrente, indicando chiaramente quale alternativa la designazione di un tecnico responsabile avente i requisiti professionali richiesti dalla legge.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto. Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono poste a carico dello Stato secondo la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 LEPIC; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza la multa inflitta alla __________, è ridotta a fr. 500.–.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Lo Stato rifonderà fr. 500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

                                     4.   Intimazione a:

  __________    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.207 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.05.2003 52.2000.207 — Swissrulings