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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.09.2000 52.2000.196

26. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,189 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00196  

Lugano 26 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 luglio 2000 di

__________ patr. da: avv. dott. __________  

contro  

la decisione 11 luglio 2000 (n. 3037) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 8 giugno 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi;

vista la risposta 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 17 settembre 1965 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B. In seguito egli è stato oggetto di numerosi provvedimenti amministrativi, segnatamente:

16 giugno 1970                  ammonimento, per aver circolato a 80 km/h (limite 60 km/h);

27 settembre 1972            ammonimento, per aver circolato a km/h 85 (limite km/h 60);

28 ottobre 1974                 ammonimento, per aver circolato a 84/79 km/h (limite 60 km/h);

13 marzo 1975                  ammonimento per aver circolato a km/h 92/87 (limite 60 km/h);

15 marzo 1978                  ammonimento per aver circolato a 88/83 km/h (limite 60 km/h);

8 febbraio 1982                  revoca della licenza di condurre della durata di un mese e 15 giorni, per aver circolato a 162/155 km/h (limite 100 km/h);

13 ottobre 1986                 ammonimento, per aver circolato a 80/75 km/h (limite 50 km/h);

18 gennaio 1988                revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi, per aver circolato a 181/174 km/h (limite 120 km/h);

13 febbraio 1989                revoca della licenza di condurre della durata di cinque mesi, per aver circolato a 169/152 km/h (limite 120 km/h);

29 aprile 1993                    revoca della licenza di condurre della durata di due mesi, per aver circolato a 185/178 km/h (limite 120 km/h); il periodo di revoca è stato effettuato dal 1. ottobre al 30 novembre 1994;

14 gennaio 1994                revoca della licenza di condurre della durata di un mese e 15 giorni, per aver circolato a km/h 119/113 (limite km/h 80); il periodo di revoca è stato effettuato dal 20 aprile al 4 giugno 1998.

18 luglio 1994                    revoca della licenza di condurre per la durata di un mese, per aver circolato a 85/78 km/h (limite km/h 50);

12 settembre 1997            ammonimento, per aver circolato a 137/131 km/h (limite km/h 100).

                                  B.   Il 17 novembre 1998, alle ore 18.02, __________ circolava sul tratto autostradale __________ - __________, alla guida dell'autoveicolo "Audi", targato __________. In tale occasione il conducente è stato inseguito da un veicolo della polizia munito di apposite apparecchiature omologate allo scopo. Da tale controllo è risultato che egli viaggiava ad una velocità di 161 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 120 km/h.

                                  C.   a) A seguito della suddetta infrazione, con decreto d'accusa 13 settembre 1999 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________ al pagamento di una multa di fr. 2'000.-- per grave infrazione alle norme della circolazione stradale.

                                         Avverso tale decisione, quest'ultimo ha interposto opposizione dinanzi al Pretore del distretto di Bellinzona, il quale, con sentenza 13 dicembre 1999, ha confermato la suddetta imputazione, riducendo nondimeno la multa a fr. 1'200.--.

                                         La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di appello, con sentenza 29 febbraio 2000, cresciuta in giudicato, ha respinto il gravame presentato da __________ contro il giudizio pretorile.

b) Esaminati la sentenza della Corte di cassazione e revisione penale ed il rapporto di polizia e tenuto conto che del fatto __________ era già stato ammonito il 12 settembre 1997 ed oggetto di un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre dal 20 aprile 1998 al 4 giugno 1998,la Sezione della circolazione ha risolto di revocargli la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di sei mesi, dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001. L'autorità dipartimentale lo ha comunque autorizzato alla guida di ciclomotori.

                                  D.   Con giudizio 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame di __________ e ha confermato il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione, ritenendolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, tenuto conto del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalla constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, già cresciuto in giudicato. Ha inoltre evidenziato che, per costante giurisprudenza, il superamento di un limite di velocità di 41 km/h deve essere sanzionato con una revoca della licenza di condurre e che l'insorgente è già stato oggetto di un ammonimento nel 1997 e di un provvedimento di revoca, conclusosi il 4 giugno 1998.

                                  E.   Con ricorso 24 luglio 2000 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della citata risoluzione governativa. L'insorgente, riconfermandosi sostanzialmente nelle argomentazioni già sollevate davanti all'autorità inferiore, contesta l'accertamento dei fatti operato in sede penale.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.

I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   3.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).

Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e

dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).

                                   4.   4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione erano come nel caso concreto favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1).

Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).

4.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 41 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata.

La colpa del ricorrente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene sanzionato per eccesso di velocità. In particolare, egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, avendo superato il limite di velocità a pochi mesi dalla scadenza della precedente revoca della patente ed inoltre ha alla spalle importanti precedenti per la medesima infrazione (7 ammonimenti e 6 revoche dal 1970 ad oggi).

                                   5.   In concreto __________ si limita a contestare l'accertamento dei fatti.

                                         5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

5.2. Nel caso di specie il ricorrente ben sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Infatti già il 25 novembre 1998 egli era stato avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 29 febbraio 2000 la Corte di cassazione e revisione penale ha confermato la multa di fr. 1'200.--, non ravvisando nell'accertamento dei fatti alcun arbitrio. Considerato che __________ ha rinunciato ad impugnare al Tribunale Federale la decisione penale, essa è cresciuta in giudicato. Pertanto alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede, irrilevanti i motivi per i quali egli non ha presentato ricorso contro la decisione di conferma della multa, gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento giuridico degli stessi da parte dell'autorità penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Corte di cassazione e revisione penale, la quale ha confermato quello pretorile.

                                   6.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto e della reputazione di cui gode quale conducente (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della revoca in 6 mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità.

L'insensibilità dimostrata dal ricorrente di fronte alle precedenti misure giustifica l'irrogazione di una sanzione più severa, suscettibile di conseguire lo scopo correttivo perseguito.

                                   7.   Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 1 e ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria