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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.192

31. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·854 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00192  

Lugano 31 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14/15 luglio 2000 del

Comune di __________  

contro  

la decisione 4 luglio 2000 (n. 2825) del Consiglio di Stato, che ha annullato la risoluzione 21 marzo 2000 con la quale il municipio di __________ ha negato a __________ e __________ la licenza edilizia per la costruzione di un deposito attrezzi sulla part. n. __________ RF di __________, limitatamente al dispositivo n. 3 (ripetibili);

viste le risposte:

-    30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;

-    30 luglio 2000 di __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con risoluzione 21 marzo 2000 il municipio di __________, fondandosi sull'opposizione formulata dal dipartimento del territorio, ha negato a __________ e __________ il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un deposito attrezzi sul mappale n. __________ RF del comune, sito fuori zona edificabile.

Con ricorso 4 aprile 2000 __________ e __________ hanno impugnato la suddetta decisione municipale dinanzi al Consiglio di Stato. In sede di osservazioni il comune di __________ non è entrato nel merito della vertenza, limitandosi a rilevare, da un lato, che il diniego della licenza è stato determinato dal preavviso negativo dipartimentale, cui il comune è vincolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LE e, dall'altro, che il sedime in questione è da sempre adibito a vigneto e necessita pertanto di un'adeguata manutenzione.

                                  B.   Con giudizio 4 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da __________ e __________ contro la suddetta risoluzione dipartimentale. L'Esecutivo cantonale ha quindi condannato il dipartimento del territorio ed il comune di __________ a versare ai ricorrenti, in ragione di 1/2 ciascuno, fr. 400.-- a titolo di indennità per ripetibili.

                                  C.   Con ricorso 14 luglio 2000 il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando la decisione governativa limitatamente al dispositivo di condanna al pagamento delle ripetibili. Afferma di non dover rifondere alcunché a titolo di ripetibili, in quanto la decisione di diniego della licenza edilizia è scaturita dalla presa di posizione dipartimentale, vincolante per il municipio giusta l'art. 7 cpv. 2 LE.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella decisione impugnata. __________ e __________, dal canto loro, si rimettono al giudizio di questo tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE.

La legittimazione attiva del comune ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico.

In quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto.

                                   3.   In concreto, il comune di __________ ha fondato la propria decisione di diniego della licenza edilizia unicamente sul preavviso negativo del dipartimento del territorio, vincolante per l'autorità municipale ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LE.

                                         Nella procedura dinanzi al Consiglio di Stato il municipio qui ricorrente non si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa presentata da __________ e __________, rimettendosi sostanzialmente al giudizio dell'autorità di ricorso. Addirittura, nelle osservazioni al gravame ha rilevato la necessità per il fondo in questione, da sempre adibito a vigneto, di un'adeguata manutenzione.

                                         Il comune non poteva pertanto essere considerato soccombente rispetto alle domande di giudizio formulate in quella sede. E' quindi a ragione che il comune di __________ chiede di essere liberato dall'obbligo di partecipare alla rifusione delle ripetibili.

                                   4.   Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto.

Di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata statuente sulle ripetibili va riformato nel senso che queste ultime sono poste esclusivamente a carico dello Stato del Cantone Ticino.

                                   5.   Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 7 cpv. 2, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisone 4 luglio 2000 (n. 2825) del Consiglio di Stato è parzialmente modificato nel senso che le ripetibili di fr. 400.-- sono poste interamente a carico dello Stato del Cantone Ticino.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

                                    3.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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