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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2000 52.2000.173

5. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,902 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00173  

Lugano 5 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 giugno 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 6 giugno 2000, no. 2367, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 20 aprile 2000 della Sezione della circolazione in materia di revoca della licenza di condurre ciclomotori;

vista la risposta 4 luglio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 gennaio 2000 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza per condurre ciclomotori dal 28 febbraio al 27 marzo 2000, per aver circolato alla guida del proprio ciclomotore manomesso, privo di targa e della copertura assicurativa RC, il quale avrebbe potuto raggiungere una velocità di 55 km/h.

Essendo nel frattempo venuta a conoscenza che l'insorgente aveva bocciato per la quarta volta gli esami per l'ottenimento della licenza di condurre veicoli della categoria F, l'autorità dipartimentale gli ha ordinato di sottoporsi ad un esame psicotecnico presso lo psicologo del traffico. Preso atto del referto 24 febbraio 2000 del lic. psic. __________, con decisione 20 aprile 2000 la Sezione della circolazione ha modificato la sua precedente risoluzione, revocando al ricorrente la licenza di condurre ciclomotori a tempo indeterminato giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 25 cpv. 1 lett. a LCStr e 36 cpv. 1 OAC. Parimenti è stato disposto che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del settembre 2000 per la riammissione alla guida di ciclomotori, rispettivamente del settembre 2001 per il rilascio della licenza di allievo conducente per condurre veicoli a motore, ed unicamente dopo superamento di un esame psicotecnico. Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo.

                                  B.   a) Con ricorso 5 maggio 2000 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato tale pronuncia, chiedendo che nei suoi confronti sia pronunciata una revoca a tempo determinato della licenza per condurre ciclomotori fino all'agosto 2000, che il rilascio della licenza di allievo conducente sia subordinato al superamento di un esame psicotecnico da effettuarsi entro il 1. aprile 2001 e di poter scegliere liberamente lo psicologo per l'allestimento dell'esame psicotecnico, tra quelli riconosciuti dall'autorità amministrativa. In sostanza il ricorrente ha criticato la perizia 24 febbraio 2000 che sarebbe inattendibile, mancando ogni riferimento a test specifici ed un approfondimento dei vari fatti disordinatamente elencati.

b) Il 6 giugno 2000 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame, confermando la decisione dipartimentale. Ritenendo affidabile il referto peritale, il Governo ne ha fatte proprie le conclusioni ed ha dunque considerato legittimo e giustificato il provvedimento adottato nei confronti del ricorrente.

                                  C.   Contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo il rinvio dell'incarto al Consiglio di Stato per nuova decisione. Lamenta una violazione del diritto di essere sentito, in quanto il Consiglio di Stato ha evaso il suo ricorso senza trasmettergli la risposta inoltrata dall'autorità dipartimentale, ciò che lo ha privato della possibilità di ritirare l'impugnativa. Inoltre il Governo non è entrato nel merito delle sue richieste.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata. Sottolinea inoltre che la risposta 17 maggio 2000 della Sezione della circolazione non conteneva alcuna particolare osservazione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, che comprende in particolare l'apprezzamento erroneo di un fatto, l'eccesso e l'abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm). Le censure del ricorrente devono perciò essere esaminate sotto questi profili.

                                   2.   2.1. __________ si duole perché il Consiglio di Stato non gli ha intimato, per conoscenza, la risposta 17 maggio 2000 della Sezione della circolazione.

In effetti l'Esecutivo cantonale non ha saputo provare di aver inviato le osservazioni in parola all'insorgente. Va tuttavia sottolineato che nella propria risposta l'autorità dipartimentale si era limitata ad affermare quanto segue:

"preso atto delle argomentazioni ricorsuali e dopo nuova attenta valutazione della fattispecie, conformemente alla facoltà concessaci dall'art. 49 LPamm., proponiamo la reiezione del gravame in considerazione della fondatezza del provvedimento da noi adottato, chiaramente documentato e motivato dalle emergenze di fatto risultanti dagli atti componenti l'incarto."

Il Dipartimento non ha quindi apportato nuove allegazioni a suffragio della propria risoluzione. Ne discende che i diritti del ricorrente non hanno subìto alcun pregiudizio dalla mancata intimazione.

D'altronde la censura andrebbe, eventualmente, accolta, solo se il presente ricorso fosse destinato a permettere all'insorgente di ritirare l'impugnativa presentata davanti al Consiglio di Stato. Ma ciò non è il caso.

2.2. Inoltre la motivazione contenuta nella decisione impugnata, sebbene succinta, appare comunque sufficiente. Ritenendo chiaro ed approfondito il referto redatto dal lic. psic. __________, il Governo è pervenuto alla conclusione che i provvedimenti disposti dall'autorità dipartimentale sono legittimi e giustificati. Pur non esaminando singolarmente le richieste del ricorrente, l'Esecutivo cantonale ha preso posizione sulle stesse, respingendole in toto. Non vi è pertanto stata alcuna violazione del diritto di essere sentito.

                                   3.   La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate, se il richiedente quale conducente non dà garanzia per il suo comportamento precedente di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). L'autorità amministrativa del cantone di domicilio deve revocare la licenza di condurre per ciclomotori alle persone che non ne sono idonee, essendo affette da malattie o infermità fisiche o psichiche oppure da alcoolismo o da altre forme di tossicomania, o essendone incapaci per altre ragioni; l'autorità vieta loro eventualmente di circolare con ciclomotori e veicoli a motore, per i quali non è necessaria una licenza di condurre (art. 36 cpv. 1 OAC).

                                   4.   Secondo il ricorrente le conclusioni contenute nella perizia psicotecnica sarebbero inattendibili. A torto.

4.1. __________, laureato in psicologia, è stato designato dal Consiglio di Stato psicologo del traffico perché ne adempiva i requisiti. L'11 agosto 1992 l'incarico gli è stato rinnovato sino al 31 dicembre 1994 ed in seguito tacitamente per periodi di due anni. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. Inoltre la validità delle sue perizie è stata confermata dall'istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, divisione per la medicina del traffico.

4.2. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la perizia allestita dal lic. psic. __________ appare a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata.

Durante il colloquio avuto con il perito, l'interessato ha dichiarato di essere stato fermato quattro volte dalla polizia, in quanto stava circolando con il ciclomotore modificato in modo da raggiungere velocità superiori (anche di 70-80 km/h) e che in un'ulteriore occasione è stato sorpreso alla guida di una motocicletta di 250 cc "in montagna". Essendo affascinato dalle due ruote, sarebbe sua intenzione dedicarsi al motocross. Reso attento del gran numero di incidenti mortali che annualmente coinvolgono dei motociclisti, egli ha affermato di non esserne impressionato. Ha inoltre ammesso che al momento del colloquio era trascorso un mese da quando aveva smesso di fumare spinelli.

Sulla scorta di tali dichiarazioni ben si può comprendere che il perito è giunto alla conclusione che il ricorrente è immaturo sul piano comportamentale a condurre veicoli a motore e che la sua passione per le due ruote gli impedisce di comprendere appieno la dimensione vitale e protettiva delle norme che regolano la circolazione stradale. Anche ad una persona priva di conoscenze in materia di psicologia il referto del perito appare dunque fondato. È ben vero che nella perizia sembra non sia stato tenuto in considerazione il comportamento dell'insorgente in ambito scolastico e lavorativo, che sulla base dei documenti in atti appare essere buono ed adeguato. Ciò non è tuttavia di rilievo ai fini del presente giudizio, essendo determinante unicamente l'attitudine del ricorrente a guidare con sicurezza un veicolo a motore. Una condotta abituale corretta non esclude infatti che l'interessato si comporti in modo riprovevole al volante. Il fatto, poi, di non aver mai recato danno né a sé stesso né a terze persone nulla muta alle conclusioni. Un provvedimento amministrativo viene adottato proprio per evitare che ciò accada, a titolo preventivo.

Questo tribunale ritiene dunque che le conclusioni a cui è giunto il lic. psic. __________ siano convincenti, credibili e basate su elementi di fatto concreti. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito.

                                   5.   Pure la durata dei provvedimenti adottati dall'autorità dipartimentale va confermata. Il ricorrente denota una chiara passione per le due ruote, per la velocità e per la trasgressione delle norme sulla circolazione stradale, tratti questi che non vanno sottovalutati. Ritenuto inoltre che al momento dell'esame peritale egli aveva appena smesso di consumare droga leggera, il periodo di attesa impostogli fino al settembre 2000 per un riesame della pratica concernente la riammissione alla guida di ciclomotori appare adeguato e proporzionato.

Medesima conclusione s'impone in merito al termine di attesa impostogli, ossia fino al settembre 2001, per l'ottenimento della licenza per allievo conducente. Considerato il pericolo che comporta la guida di un veicolo a motore e ritenuta l'attuale immaturità dell'interessato, ben si giustifica posticipare di sei mesi l'ottenimento di tale licenza. Ciò darà la possibilità all'autorità dipartimentale di verificare che durante un lasso di tempo sufficientemente lungo il ricorrente è maturato, è in grado di comprendere appieno il significato delle normative sulla circolazione stradale e di conformarvisi.

Va pure respinta la richiesta di poter scegliere liberamente il perito al quale presentarsi per l'allestimento dell'esame psicotecnico, in quanto in Ticino l'incarico di psicologo del traffico è stato conferito unicamente al lic. psic. __________. Resta riservata al ricorrente la facoltà conferitagli dall'art. 32 PAmm di ricusare a tempo debito l'esperto, qualora ritenesse che esistano motivi sufficienti per procedere in tal senso.

                                   6.   Va infine osservato che all'insorgente non giova neppure asserire di necessitare della licenza di condurre il ciclomotore per motivi professionali, per raggiungere il luogo di tirocinio.

La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC).

                                   7.   Il ricorso è pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d e 25 cpv. 1 lett. a LCStr; 33 e 36 cpv. 1 OAC; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2000.173 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2000 52.2000.173 — Swissrulings