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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.08.2000 52.2000.166

17. August 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,089 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00166  

Lugano 17 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 giugno 2000 di

Comunione ereditaria fu __________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 23 maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 2109) che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 9 febbraio 2000 con cui il municipio di Intragna le ha negato il permesso di posare un'inferriata sul balcone della sua casa d'abitazione (part. no. __________ RF);

viste le risposte:

-    27 giugno 2000 del Consiglio di Stato;

-    27 giugno 2000 del municipio di __________;

-    04 luglio 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che la comunione ereditaria ricorrente è proprietaria di uno stabile d'appartamenti situato nel nucleo d'__________ (part. n. __________ RF); il resistente è invece proprietario dello stabile vicino (part. n. __________ RF), parzialmente contiguo, la cui facciata E forma un angolo retto con quella N del primo;

                                         che la facciata E della costruzione del resistente presenta al primo piano una finestra, risultante dalla riduzione di una porta, attraverso la quale si può di fatto accedere al balcone che corre lungo la facciata N dello stabile della ricorrente;

                                         che il 25 settembre 1999 la ricorrente ha chiesto al municipio di Intragna il permesso di posare un'inferriata davanti alla finestra in questione, a 5 cm dalla facciata, al fine evidente di impedire che dalla casa del resistente si possa accedere al suo ballatoio passando attraverso la finestra;

                                         che __________ si è opposto alla domanda, ritenendo violata la distanza minima di 4 m prescritta dall'art. 29 NAPR verso edifici con aperture;

                                         che per lo stesso motivo, con decisione 9 febbraio 2000 il municipio di Intragna ha negato la licenza richiesta;

                                         che con giudizio 29 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla comunione ereditaria fu __________;

                                         che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'inferriata disattendesse la distanza prescritta dall'art. 29 NAPR, pregiudicasse la sicurezza dell'edificio del resistente, sopprimendo una via di fuga in caso d'incendio e costituisse un abuso di diritto in quanto posata all'unico scopo di molestare il vicino;

                                         che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta;

                                         che gli insorgenti rilevano che lo stabile del resistente dispone di altre vie di fuga in caso d'incendio, negano di abusare del loro diritto di proprietà e sottolineano come l'inferriata non pregiudichi minimamente il conseguimento delle finalità perseguite dalle norme sulle distanze;

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e il resistente __________, che contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti, agenti in giudizio come comunione ereditaria, e la tempestività del ricorso sono date; il ricorso è dunque ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm): l'eloquente documentazione fotografica rende superfluo l'esperimento del sopralluogo chiesto dai ricorrenti;

                                         che nella zona del nucleo di Intragna l'art. 29 NAPR stabilisce le seguenti distanze:

·        a confine se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50 da confine sul fondo aperto;

·        minimo m 3.00 verso un edificio senza aperture o in contiguità;

·        minimo m 4.00 verso un edificio con aperture;

                                         che la norma in questione recepisce in parte l'ordinamento delle distanze sancito dagli art. 120 e 124 LAC, adattandolo alle esigenze del diritto edilizio comunale;

                                         che le norme di diritto pubblico volte a disciplinare le distanze fra edifici non si applicano alle opere di cinta; riservato il caso dell'abuso di diritto, quest'ultime possono essere erette sul confine, indipendentemente dall'esistenza di edifici, con o senza aperture, sul fondo vicino (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE, n. 1183);

                                         che la controversa inferriata va configurata come un'opera di cinta: essa serve infatti ad impedire che dalla finestra del resistente si possa accedere al balcone della comunione ereditaria ricorrente; non è un edificio;

                                         che, in quanto opera di cinta, il manufatto può sorgere a confine verso il fondo del resistente;

                                         che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la posa dell'inferriata non integra gli estremi dell'abuso di diritto;

                                         che la ricorrente si limita infatti ad esercitare il suo diritto di proprietà, rispettando i diritti del vicino qui resistente; in particolare, permettendo alla finestra di ricevere ancora luce ed aria;

                                         che diversa potrebbe essere la valutazione se al posto dell'inferriata fosse costruito un muro;

                                         che il pericolo d'incendio, paventato dal Consiglio di Stato, non costituisce un valido motivo per negare la licenza richiesta;

                                         che la conformità degli interventi edilizi va infatti esaminata soltanto per rapporto alle restrizioni della proprietà che gravano sul fondo dedotto in edificazione;

                                         che dalle esigenze di sicurezza dello stabile del resistente in tema di protezione contro gli incendi non possono di principio derivare limitazioni delle possibilità edificatorie del fondo della ricorrente;

                                         che la ricorrente è tenuta ad adottare i provvedimenti atti ad evitare che il fuoco si propaghi dal suo stabile a quello del vicino, ma non è tenuta ad assicurare al vicino vie di fuga verso il suo fondo;

                                         che se la posa dell’inferriata rende lo stabile del resistente insicuro dal profilo delle norme antincendio, spetterà al municipio ordinare le misure necessarie per renderlo conforme;

                                         che non potendosi applicare alle opere di cinta le distanze prescritte dall'art. 29 NAPR, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma siccome lesive del diritto;

                                         che gli atti vanno rinviati al municipio di __________ affinché rilasci la licenza richiesta;

                                         che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28, 31 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 29 NAPR di Intragna; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 23 maggio 2000 del Consiglio di Stato e al decisione 9 febbraio 2000 del municipio di __________ sono annullate;

1.2.   gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché rilasci alla ricorrente la licenza richiesta;

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.-- sono a carico del resistente, che rifonderà fr. 900.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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