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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 52.2000.16

9. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,746 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00016  

Lugano 9 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 gennaio 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 5220) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la condizione alla quale è stata subordinata la licenza edilizia 16 settembre 1999 rilasciatagli dal municipio di __________ per la ristrutturazione ed il cambiamento di destinazione di uno stabile situato nel nucleo del paese (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

-    14 febbraio 2000 del Comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 29 gennaio 1999 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare e trasformare in casa d'abitazione una vecchia costruzione adibita a magazzino che sorge nel nucleo di __________, appena sopra la strada cantonale (part. n. __________ RF). L'intervento prevedeva fra l'altro di adibire a posteggio per due veicoli la tettoia esistente sul terreno antistante (sub. C), al quale si accede attraverso un cancello largo circa 3 m.

                                  B.   Il 16 settembre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta subordinandola alla condizione di presentare i piani e conseguire "la licenza edilizia per i posteggi, l'accesso ed il recesso e l'ubicazione del cancello d'ingresso".

__________ ha impugnato questa condizione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

                                  C.   Con giudizio 7 dicembre 1999 il Consiglio di Stato, ha respinto l'impugnativa, ritenendo la condizione adeguatamente motivata e conforme al diritto, in quanto volta ad assicurare il rispetto dell'obbligo di dotare le costruzioni dei posteggi necessari e di realizzare accessi adeguati.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa condizione.

Secondo l'insorgente, la condizione sarebbe immotivata e contraddittoria, poiché assortita ad una licenza per la trasformazione dell'immobile, che il municipio ha comunque rilasciato. Il vincolo sarebbe inoltre illegittimo perché le richieste del municipio di adeguare l'accesso arretrando il cancello ed adattando il raggio di curvatura non sarebbero fondate su una base legale sufficiente e sarebbero comunque sproporzionate. Ingiustificato sarebbe pure il diniego della licenza per i posteggi previsti dal progetto inoltrato. A maggior ragione se si considera che i posteggi potrebbero essere realizzati su un fondo distante poco più di un centinaio di metri o sostituiti da un adeguato contributo.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando dettagliatamente le tesi dell'insorgente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti, rilevanti per il giudizio, oltre a quelli che già emergono dalle planimetrie, dalle fotografie e dalla conoscenza diretta dei luoghi.

                                   2.   Il ricorrente contesta anche in questa sede la congruenza e la sufficienza della motivazione addotta dal municipio a giustificazione del provvedimento impugnato.

Le censure vanno disattese.

È ben vero che la licenza non esplicita i motivi che hanno indotto il municipio ad imporre la controversa condizione. È comunque altrettanto vero che tali motivi erano perfettamente noti all'insorgente, prima ancora che l'autorità comunale statuisse sulla domanda di costruzione. Prova ne è che il ricorrente ha potuto contestarli senza alcuna difficoltà già davanti al Consiglio di Stato. Nell'interesse della speditezza del procedimento e quindi del ricorrente stesso, ben si giustifica pertanto prescindere da un annullamento in ordine della licenza con rinvio degli atti al municipio affinché renda una nuova decisione debitamente motivata.

                                   3.   3.1. La licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 RLE). I lavori possono essere iniziati soltanto dopo la crescita in giudicato della licenza (art. 23 RLE).

Le domande di costruzione non conformi al diritto materialmente applicabile vanno per principio respinte. La licenza va tuttavia accordata se il difetto può essere facilmente corretto, subordinandola alle condizioni necessarie per rendere l'intervento conforme al diritto.

3.2. Nel caso in esame, il municipio ha ritenuto che la domanda di costruzione presentata dal ricorrente non fosse conforme alle NAPR in punto alle dimensioni dei posteggi obbligatori e dell'accesso al fondo. L'autorità comunale ha quindi subordinato l'esecutività della licenza per la trasformazione del magazzino esistente al conseguimento di un'ulteriore licenza per i posteggi e per l'accesso al fondo.

La condizione alla quale la licenza è stata subordinata configura in realtà un diniego del permesso per i posteggi e per l'accesso. Diniego che in quanto riferito ad opere considerate necessarie ai fini dell'autorizzazione per l'intervento previsto paralizza l'esecutività della licenza accordata per la trasformazione del magazzino. La situazione dell'insorgente non sarebbe invero stata diversa se il municipio avesse respinto la domanda di costruzione per inadeguatezza dei posteggi e del relativo accesso.

Stando così le cose, ai fini del giudizio occorre verificare se il municipio potesse negare la licenza per queste opere accessorie e se le stesse fossero indispensabili ai fini del rilascio del permesso per il previsto intervento di ristrutturazione.

                                   4.   4.1. Secondo l'art. 58 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e riattamenti sostanziali è obbligatoria la formazione di posteggi dimensionati secondo le norme VSS. Per le costruzioni ad uso abitativo è prescritto un posto auto per ogni 100 mq di SUL o frazione.

Deroghe all'obbligo di approntare un numero adeguato di posteggi possono essere concesse dal municipio qualora la loro formazione risultasse tecnicamente impossibile oppure qualora si ponesse in contrasto con i criteri di conservazione dei nuclei tradizionali. In tal caso, il municipio impone ai proprietari il pagamento di un contributo sostitutivo.

4.2. Nel caso concreto, il progetto inoltrato prevede di realizzare due posteggi coperti sotto la tettoia di m 4.50 x 5.50 esistente sul terreno antistante lo stabile da ristrutturare.

Il municipio ha ritenuto che i posteggi non rispettassero le norme VSS, in quanto sottodimensionati.

La deduzione regge alla critica. La norma VSS 640 603 a prescrive infatti che gli stalli affiancati abbiano una dimensione minima di m 2.30 x 4.50. La luce tra i pilastri della tettoia è solo di m 4.40. Essa è quindi leggermente insufficiente (- 0.20 m). Il difetto non è tuttavia tale da giustificare la ripetizione della procedura di rilascio del permesso per i posteggi. Basta infatti subordinare la licenza alla condizione di allargare di 20 cm la luce fra i pilastri della tettoia o di eliminare questo manufatto. L'art. 58 NAPR non impone la copertura dei posteggi.

Ne discende che in quanto riferita ai posteggi la decisione impugnata va riformata ai sensi dei considerandi.

                                   5.   5.1. Giusta l'art. 57 NAPR, gli accessi a strade o piazze pubbliche non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione. Cancelli e catene devono essere arretrate di almeno m 5.50 dal limite esterno del campo stradale (lett. c).

Qualora per motivi tecnici le disposizioni precedenti non possono essere rispettate, il municipio ha la facoltà di concedere deroghe.

L'obbligo di arretramento di cancelli e catene è essenzialmente volto ad evitare che i veicoli sopraggiungenti intralcino la circolazione sostando davanti all'ostacolo al fine di permetterne l'apertura.

5.2. Nel caso in esame, l'accesso al terreno antistante la costruzione da ristrutturare è dato attraverso un vecchio cancello a due ante, largo poco più di 3 m. Confinando direttamente con il campo stradale, il cancello non rispetta l'arretramento prescritto dall'art. 57 lett. c NAPR. Esso costituisce pertanto un'opera esistente in contrasto con il diritto entrato in vigore dopo la sua realizzazione. Secondo l'art. 39 RLE, le opere edilizie esistenti in contrasto con il diritto possono essere mantenute e riparate. Trasformazioni più importanti possono essere autorizzate se il contrasto non pregiudica l'interesse pubblico o quello dei vicini. Restano comunque escluse le trasformazioni sostanziali.

Orbene, la trasformazione in casa d'abitazione di un vecchio magazzino in apparente disuso costituisce a non averne dubbio un intervento di natura sostanziale anche dal profilo dei movimenti veicolari che ingenera. È in effetti certo che la casa d'abitazione determinerà un apprezzabile aumento dei movimenti veicolari. La richiesta di adeguare il cancello all'art. 57 lett. c NAPR non appare quindi ingiustificata. Non sussistendo impedimenti tecnici, una deroga non entra in considerazione.

Ferma questa premessa, appare tuttavia eccessivo subordinare l'inizio dei lavori al conseguimento di una licenza per arretrare il cancello alla distanza prescritta. Al fine di assicurare il rispetto della legge, basta in effetti esigere che il cancello venga rimosso, lasciando al ricorrente la facoltà di inoltrare quando meglio gli aggrada una domanda per posarne un altro conforme alle prescrizioni.

Anche da questo profilo, la decisione impugnata va pertanto riformata.

                                   6.   Ingiustificata è infine la pretesa del municipio di adeguare l'accesso al fondo del ricorrente al raggio di curvatura che sarebbe prescritto dalle norme VSS. A prescindere dal fatto che l'art. 57 NAPR, disciplinante gli accessi, non le richiama, non sussiste alcuna necessità di imporre un raggio di curvatura, poiché i veicoli provenienti dalla sottostante strada cantonale o ad essa diretti possono accedere al fondo ed uscirvi senza effettuare alcun cambiamento di direzione. Questo è necessario soltanto per i veicoli provenienti dalla piazzetta a monte o diretti ad essa in uscita dal fondo. Per impedire simili manovre, peraltro improbabili e comunque agevoli, considerato lo spazio a disposizione e la scarsità di traffico, è sufficiente posare un segnale di divieto di svolta.

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e riformando la licenza ai sensi dei considerandi.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e si ritengono compensate le ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 57, 58 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 5520) è annullata.

1.2.   la condizione n. 1 della licenza edilizia è annullata e riformata nel senso che la licenza 16 settembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ al ricorrente per la ristrutturazione della costruzione esistente sulla part. __________ RF è subordinata all'allargamento a m 4.60 della luce fra i pilastri della tettoia (sub C) ed alla rimozione del cancello esistente.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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