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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2000 52.2000.140

4. Juli 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·951 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00140  

Lugano 4 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 maggio 2000 di

__________ rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 1721) che annulla la decisione 13 dicembre 1999 con cui la Commissione amministrativa della Fondazione __________ ha deliberato all'insorgente la direzione lavori per la ristrutturazione dell'omonima casa per anziani;

viste le risposte:

-    30 maggio 2000 del Dipartimento del Territorio;

-      6 giugno 2000 della __________;

-    10 giugno 2000 dell'ing. __________;

-    14 giugno 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che nell'autunno del 1999 la Commissione amministratrice della Fondazione __________ di __________ ha sollecitato alla ricorrente __________ e ad altri tre professionisti un'offerta per la direzione dei lavori di ristrutturazione della casa per anziani, di cui è proprietaria;

                                     -   che, valutate le offerte pervenutele, il 13 dicembre 1999 la suddetta Commissione ha conferito il mandato alla ricorrente;

                                     -   che con giudizio 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato la delibera, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'ing. __________, la cui offerta era stata scartata;

                                     -   che, fondata la propria competenza sull'art. 208 LOC, il Governo ha in sostanza ritenuto che la delibera violasse l'art. 33 della legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti (LPPIA; RL 7.1.5.1), che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a conferire gli incarichi per prestazioni di ingegneria o di architettura ad uffici che operano con titolari, collaboratori o dipendenti iscritti all'OTIA nei limiti delle loro specifiche qualifiche;

                                     -   che il Consiglio di Stato ha in particolare escluso che la collaborazione prestata alla ricorrente da un ingegnere iscritto all'OTIA fosse atta a giustificare il conferimento di un mandato per prestazioni d'architettura;

                                     -   che contro il predetto giudizio governativo la ditta __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui illustrare;

                                     -   che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'ing. __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente;

                                     -   che la Fondazione __________ si associa invece all'impugnativa;

Considerato,                  in diritto

                                     -   che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);

                                     -   che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro decisioni del Consiglio di Stato, di Dipartimenti o di commissioni speciali non è data per clausola generale, ma secondo il cosidetto sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm n. 1 seg.);

                                     -   che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha statuito su un'impugnativa inoltratagli dal qui resistente ing. __________ contro una determinazione adottata dalla Commissione amministratrice della Fondazione __________;

                                     -   che il Governo ha fondato la sua competenza sull'art. 208 LOC, che prevede la possibilità di ricorrere davanti ad esso contro le decisioni degli organi comunali;

                                     -   che secondo l'art. 9 LOC gli organi comunali sono esclusivamente l'assemblea o il consiglio comunale, rispettivamente il municipio;

                                     -   che, evidentemente, la commissione amministratrice della fondazione comparente non può essere assimilata ad un organo comunale;

                                     -   che l'art. 208 LOC non conferiva pertanto al Consiglio di Stato alcuna competenza a statuire nel merito del ricorso proposto contro la deliberazione della Fondazione __________;

                                     -   che nessun altra disposizione di legge attribuisce al Governo la competenza a statuire su impugnative proposte contro determinazioni di organi esecutivi di fondazioni;

                                     -   che l'apparente natura giuspubblicistica della fondazione (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 137 B IV) non porta a diversa conclusione;

                                     -   che la competenza del Consiglio di Stato non può nemmeno essere dedotta dall'art. 12 dello statuto della Fondazione __________, che prevede la possibilità di impugnare le decisioni della Commissione amministratrice dapprima davanti al municipio ed in seguito davanti al Consiglio di Stato;

                                     -   che la competenza è infatti stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni di legge, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti (art. 2 PAmm);

                                     -   che la succitata disposizione statutaria non configura evidentemente una norma di legge suscettibile di derogare all'ordinamento delle competenze stabilito dal diritto cantonale;

                                     -   che, esclusa la competenza del Consiglio di Stato, nessun altra disposizione di legge conferisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire sul ricorso in esame;

                                     -   che il fatto che il Consiglio di Stato si sia erroneamente considerato competente in base all'art. 208 LOC non è sufficiente per giustificare il riconoscimento della competenza di questo tribunale;

                                     -   che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso in esame va quindi dichiarato irricevibile;

                                     -   che il difetto che inficia la decisione governativa impugnata è tuttavia talmente grave ed evidente da giustificare l'accertamento della nullità dell'atto (cfr. Imboden Rhinow, op. cit., N. 40 b IV);

                                     -   che, considerata l'erronea indicazione dei rimedi di diritto data dal giudizio impugnato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

                                     -   che a carico del resistente __________ vanno comunque poste le ripetibili;

visti gli art. 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

1.1.   È accertata la nullità della decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 1721).

1.2.   Il ricorso 29 dicembre 1999 dell'ing. __________ al Consiglio di Stato è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                   3.   Il resistente __________ rifonderà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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