Incarto n. 52.2000.00140
Lugano 4 luglio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2000 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 1721) che annulla la decisione 13 dicembre 1999 con cui la Commissione amministrativa della Fondazione __________ ha deliberato all'insorgente la direzione lavori per la ristrutturazione dell'omonima casa per anziani;
viste le risposte:
- 30 maggio 2000 del Dipartimento del Territorio;
- 6 giugno 2000 della __________;
- 10 giugno 2000 dell'ing. __________;
- 14 giugno 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
- che nell'autunno del 1999 la Commissione amministratrice della Fondazione __________ di __________ ha sollecitato alla ricorrente __________ e ad altri tre professionisti un'offerta per la direzione dei lavori di ristrutturazione della casa per anziani, di cui è proprietaria;
- che, valutate le offerte pervenutele, il 13 dicembre 1999 la suddetta Commissione ha conferito il mandato alla ricorrente;
- che con giudizio 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato la delibera, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'ing. __________, la cui offerta era stata scartata;
- che, fondata la propria competenza sull'art. 208 LOC, il Governo ha in sostanza ritenuto che la delibera violasse l'art. 33 della legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti (LPPIA; RL 7.1.5.1), che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a conferire gli incarichi per prestazioni di ingegneria o di architettura ad uffici che operano con titolari, collaboratori o dipendenti iscritti all'OTIA nei limiti delle loro specifiche qualifiche;
- che il Consiglio di Stato ha in particolare escluso che la collaborazione prestata alla ricorrente da un ingegnere iscritto all'OTIA fosse atta a giustificare il conferimento di un mandato per prestazioni d'architettura;
- che contro il predetto giudizio governativo la ditta __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui illustrare;
- che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'ing. __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente;
- che la Fondazione __________ si associa invece all'impugnativa;
Considerato, in diritto
- che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
- che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro decisioni del Consiglio di Stato, di Dipartimenti o di commissioni speciali non è data per clausola generale, ma secondo il cosidetto sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm n. 1 seg.);
- che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha statuito su un'impugnativa inoltratagli dal qui resistente ing. __________ contro una determinazione adottata dalla Commissione amministratrice della Fondazione __________;
- che il Governo ha fondato la sua competenza sull'art. 208 LOC, che prevede la possibilità di ricorrere davanti ad esso contro le decisioni degli organi comunali;
- che secondo l'art. 9 LOC gli organi comunali sono esclusivamente l'assemblea o il consiglio comunale, rispettivamente il municipio;
- che, evidentemente, la commissione amministratrice della fondazione comparente non può essere assimilata ad un organo comunale;
- che l'art. 208 LOC non conferiva pertanto al Consiglio di Stato alcuna competenza a statuire nel merito del ricorso proposto contro la deliberazione della Fondazione __________;
- che nessun altra disposizione di legge attribuisce al Governo la competenza a statuire su impugnative proposte contro determinazioni di organi esecutivi di fondazioni;
- che l'apparente natura giuspubblicistica della fondazione (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 137 B IV) non porta a diversa conclusione;
- che la competenza del Consiglio di Stato non può nemmeno essere dedotta dall'art. 12 dello statuto della Fondazione __________, che prevede la possibilità di impugnare le decisioni della Commissione amministratrice dapprima davanti al municipio ed in seguito davanti al Consiglio di Stato;
- che la competenza è infatti stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni di legge, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti (art. 2 PAmm);
- che la succitata disposizione statutaria non configura evidentemente una norma di legge suscettibile di derogare all'ordinamento delle competenze stabilito dal diritto cantonale;
- che, esclusa la competenza del Consiglio di Stato, nessun altra disposizione di legge conferisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire sul ricorso in esame;
- che il fatto che il Consiglio di Stato si sia erroneamente considerato competente in base all'art. 208 LOC non è sufficiente per giustificare il riconoscimento della competenza di questo tribunale;
- che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso in esame va quindi dichiarato irricevibile;
- che il difetto che inficia la decisione governativa impugnata è tuttavia talmente grave ed evidente da giustificare l'accertamento della nullità dell'atto (cfr. Imboden Rhinow, op. cit., N. 40 b IV);
- che, considerata l'erronea indicazione dei rimedi di diritto data dal giudizio impugnato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
- che a carico del resistente __________ vanno comunque poste le ripetibili;
visti gli art. 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
1.1. È accertata la nullità della decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 1721).
1.2. Il ricorso 29 dicembre 1999 dell'ing. __________ al Consiglio di Stato è irricevibile.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Il resistente __________ rifonderà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario