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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.10.2000 52.2000.136

17. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,598 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00136  

Lugano 17 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 maggio 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 19 aprile 2000, no. 1632, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 30 novembre 1999, no. E 589, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha negato il rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    19 maggio 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    23 maggio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La cittadina ceca __________ è entrata per la prima volta nel nostro paese nel 1994 e vi ha soggiornato durante diversi periodi per lavorare quale ballerina-intrattenitrice ed in seguito quale cameriera. Nell'ottobre 1995 le veniva rilasciato un permesso L, in attesa di contrarre matrimonio con il cittadino svizzero __________, domiciliato a __________. A seguito del matrimonio, celebrato il __________, alla straniera è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato ed avente quale ultima scadenza il 29 dicembre 1999. Nel frattempo essa ha svolto diversi lavori quale cameriera e venditrice, alternando periodi di disoccupazione. Nel maggio 1997 la ricorrente si è trasferita a __________, locando a suo nome un appartamento di 2 ½ locali per uso personale.

Raccolte le dichiarazioni dell'insorgente, secondo la quale il marito si trovava all'estero dall'agosto 1996 (eccetto un breve periodo di 4-5 settimane nel dicembre-gennaio 1997) e che da allora essa non aveva più avuto sue notizie, con decisione 12 dicembre 1997 la Sezione degli stranieri le ha negato il rinnovo del permesso di dimora. Il 22 dicembre 1997 la straniera ha chiesto il riesame della risoluzione, sostenendo di aver convissuto con il marito fino al 1. maggio 1997 prima che egli si trasferisse ad Ibiza, che egli aveva fatto ritorno in Ticino nel novembre 1997 e che per il prossimo futuro la coppia escludeva categoricamente una nuova separazione. Sulla scorta di tali affermazioni il 23 dicembre 1997 l'autorità dipartimentale ha annullato l'ordine di partenza impartito all'interessata.

Il 22 ottobre 1999, dopo aver interrogato il marito, la polizia cantonale ha segnalato all'autorità dipartimentale l'esistenza di un accordo sottoscritto l'11 luglio 1995 dai coniugi __________, che deponeva a favore di un matrimonio d'interesse, e che essi non avevano mai vissuto assieme. A detta del marito, in tale periodo l'insorgente risiedeva presso una connazionale, intrattenendo una relazione sentimentale con il fratello di questa, soggiornante illegalmente in Svizzera. Con decisione 20 novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha negato il rinnovo del permesso di dimora all'insorgente, non avendo essa mai vissuto con il marito e convivendo attualmente con un'altra persona. L'autorità dipartimentale le ha quindi fissato un termine per lasciare il territorio del canton Ticino ed ha tolto l'effetto sospesivo ad un eventuale ricorso.

                                  B.   Insorta davanti al Consiglio di Stato, __________ ha postulato l'annullamento della decisione impugnata ed il rilascio del permesso di dimora.

Restituito l'effetto sospensivo e raccolta la testimonianza del marito, con decisione 19 aprile 2000 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame. Sulla scorta delle prove agli atti, il Governo ha ritenuto che fossero dati forti indizi di un matrimonio fittizio e che in ogni caso il richiamarsi ad un legame che esisteva soltanto formalmente rappresentava un chiaro abuso di diritto.

                                  C.   Con ricorso 15 maggio 2000 __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza. Contesta le dichiarazioni rilasciate dal marito, in quanto inveritiere, e sostiene che la firma apposta sull'accordo 11 luglio 1995 sarebbe falsa. Contrariamente a quanto affermato, il marito conoscerebbe la sua data di nascita ed il nome del villaggio dove essa è cresciuta e non avrebbe soggiornato ad Ibiza dal giugno 1997 all'estate 1999, bensì solo fino al novembre 1997, quando è stata ricostituita la comunione domestica. In tale periodo essi avrebbero pertanto avuto una relazione concreta ed effettivamente vissuta. La presenza del marito nel nostro Paese sarebbe comprovata dalle ricevute sottoscritte dallo stesso relative ad alcuni prestiti concessigli dalla moglie in tale periodo. D'altronde la versione da lui rilasciata in fase istruttoria, contrasterebbe con quanto dichiarato per iscritto il 20 dicembre 1999. Il fatto poi che il marito abbia concluso diversi contratti falsificando la sua firma, ne dimostrerebbe la scarsa affidabilità. Ha infine sottolineato che la circostanza di mantenere un domicilio separato dal marito non è sufficiente per concludere circa l'inesistenza di un'unione coniugale realmente vissuta.

                                  D.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione chiede che il gravame sia dichiarato irricevibile in quanto tardivo ed in via subordinata postula la sua reiezione. All'accoglimento del gravame si oppone pure il Consiglio di Stato, con delle argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data soltanto nella misura in cui la decisione è suscettibile di essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica ceca alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini cechi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con __________ dal 29 dicembre 1995. Di principio essa ha dunque diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sulla presente impugnativa è data. Se il permesso sollecitato possa essere in concreto rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. La legittimazione della ricorrente è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, inoltrato tenendo conto delle ferie pasquali (art. 13 cpv. 1 lett. a PAmm), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). Il Dipartimento chiede che il gravame venga dichiarato irricevibile, in quanto la legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere non prevede alcuna sospensione della decorrenza dei termini (art. 10 LALPS). Secondo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'art. 13 PAmm non troverebbe applicazione nel caso in rassegna, in quanto la LALPS avrebbe il tenore di lex specialis (art. 1 cpv. 2 PAmm), per analogia alla legge tributaria (LT). A torto. La LALPS riunisce in una sola legge i disposti dei sei decreti esecutivi cantonali in materia di stranieri precedentemente in vigore. La normativa è pertanto una legge quadro, che si prefigge essenzialmente due obiettivi: da una parte, il riordino formale della legislazione cantonale in tale materia e, dall'altra, la concentrazione in un atto legislativo adeguato delle basi su cui fondare la competenza delle relative decisioni cantonali (v. Messaggio 28 maggio 1997, n. 4649, del Consiglio di Stato concernente la legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, pagg. 4-5; Rapporto 12 maggio 1998, n. 4649 R, della Commissione della legislazione sul citato messaggio, pag. 2). Attraverso la LALPS il legislatore non ha per contro inteso impedire l'applicazione, a titolo sussidiario (ovvero fatta salva una diversa, specifica regolamentazione in essa contenuta), delle disposizioni nella PAmm, sancita all'art. 1 cpv. 1 di quest'ultima. Questa conclusione è, d'altra parte, espressamente corroborata dal Messaggio governativo, giusta cui "per quanto non diversamente disposto dalla presente Legge trovano applicazione le normative della Legge di procedura per le cause amministrative (…) e, di riflesso, del Codice di procedura civile" (cfr. Messaggio citato, pag. 11). In concreto la LALPS non regolamenta l'istituto delle ferie giudiziarie: le relative procedure di ricorso sono pertanto assoggettate alle stesse giusta l'art. 13 PAmm.

1.6. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

1.7. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La perizia calligrafica volta ad accertare la falsità della firma attribuita all'insorgente ed apposta sull'accordo 11 luglio 1999 e su alcuni altri contratti non appare idonea a procurare a questa corte la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio, tanto più che il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso di diritto e non sulla natura fittizia del matrimonio. Le testimonianze offerte, volte a dimostrare la presenza in Ticino dal novembre 1997 in poi del marito, non sarebbero comunque atte a provare che il matrimonio tra i coniugi __________ è realmente vissuto.

                                   2.   L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri (art. 7 cpv. 2 LDDS). Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, pag. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). In particolare sono dati gli estremi dell'abuso, quando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97, consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150, consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.

                                   3.   Dalle prove in atti risulta che fin dall'inizio i coniugi non hanno vissuto assieme, abitando l'una a __________ e l'altro a __________ (cfr. domanda di dimora con attività del 12 gennaio 1996). Con scritti del 5 giugno 1997, 1. e 22 luglio 1997 la ricorrente ha ammesso che il marito si trovava all'estero dall'agosto 1996 e che da allora non avevano più avuto alcun contatto. Questa affermazione è poi stata ribadita il 14 ottobre 1997, in cui l'insorgente ha precisato che nel frattempo il marito aveva soggiornato in Ticino per 4-5 settimane per poi ripartire all'inizio di gennaio 1997. Soltanto a seguito del mancato rinnovo del permesso di dimora (v. decisione 12 dicembre 1997), essa ha ritrattato quanto dichiarato in precedenza, asserendo di aver convissuto con il marito fino al 1. maggio 1997, che dal novembre 1997 quest'ultimo aveva fatto ritorno dalla moglie e che per il futuro i coniugi escludevano una nuova separazione. Considerata la spontaneità e la libertà con cui erano state rese le precedenti dichiarazioni, quest'ultima versione appare pertanto poco convincente. La prima versione trova inoltre conferma nelle affermazioni rilasciate dal marito il 22 ottobre 1999 ed il 28 marzo 2000. A prescindere dalle dichiarazioni relative all'accordo 11 luglio 1995, egli ha sostenuto di non aver mai convissuto, né di aver mai avuto rapporti sessuali con l'insorgente e che "dopo il matrimonio, ognuno è andato per la sua strada." Egli ha poi precisato di essersi trasferito ad Ibiza nel giugno 1997 e di essere rientrato in Svizzera nell'estate 1999. Assunto quale operaio, il 12 novembre 1999 si è infortunato, restando inabile al lavoro e pertanto al momento è al beneficio d'indennità SUVA. Ha infine dichiarato di non aver più rivisto la moglie nel frattempo. È ben vero che la versione del marito non è sempre stata lineare. Con scritto 20 dicembre 1999, prodotto dalla ricorrente davanti al Consiglio di Stato, egli ha infatti ritrattato quanto precedentemente affermato. Tuttavia, nuovamente assunto a verbale, egli ha riconfermato la sua prima esposizione. La versione della ricorrente, secondo cui essa abiterebbe dal novembre 1997 con il marito, appare per contro inattendibile, se si tien conto che neppure era a conoscenza dell'infortunio occorso al marito nell'inverno del 1999. Quest'ultimo ha inoltre il proprio domicilio in via __________ a __________ mentre la moglie risulta essere domiciliata a __________. Va poi sottolineato che la ricorrente non ha addotto alcuna prova dell'asserita attuale convivenza con il marito. Se questa sussistesse realmente non avrebbe del resto difficoltà a dimostrarlo.

In merito alle ricevute dei prestiti in favore del marito si osserva che si tratta di documentazioni compiegata per la prima volta davanti a questo tribunale. In ogni caso, anche ammettendo la fondatezza di tale prova, questa non dimostrerebbe ancora né che __________ si trovava in Svizzera in tale periodo né che i coniugi vivevano assieme.

Va infine osservato che la documentazione prodotta dalla ricorrente in merito a merce ordinata a suo nome da una terza persona, non depongono a favore della ricorrente. Se i sospetti di quest'ultima fossero fondati, ciò dimostrerebbe unicamente che tra i coniugi __________ non vi è alcun legame affettivo e di fiducia, presupposti indispensabili della vita coniugale.

Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo da lungo tempo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora.

                                   4.   __________ non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. A determinate condizioni, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato da tale norma per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Considerato che nel caso in esame è stata accertata la sussistenza di un vincolo matrimoniale di mera natura formale, la ricorrente non può neppure prevalersi della tutela garantita dall'art. 8 CEDU.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede, ritenuto pure che l'insorgente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in patria dove è nata ed è cresciuta, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 4, 7, 17 LDDS; 175 CC; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm, in particolare art. 13 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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