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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.05.2000 52.2000.128

30. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·657 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00128  

Lugano 30 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  12 dicembre 1998 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 27 novembre 1998 di multa e radiazione dall'albo delle imprese disposta dalla Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC);

vista la risposta 8 gennaio 1999 della Commissione di Vigilanza LEPIC, Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

preso atto della sentenza 13 marzo 2000 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

che dal 1994 al 1996 la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1. 12. 1997 (CV) ha inflitto alla __________ due ammonimenti e due multe per non aver presentato la documentazione comprovante il pagamento dei contributi sociali e tributi per tali anni;

che nel 1997 la società è stata stralciata dall'albo delle imprese, in quanto al 31 dicembre 1996 erano scoperti oneri sociali per oltre fr. 600'000.--; il provvedimento è poi stato annullato per intervenuto pagamento nelle more del procedimento ricorsuale;

che neppure la documentazione comprovante il pagamento dei contributi sociali e tributi relativi all'anno 1997 è stata presentata dalla __________ entro il termine legale;

che dalla documentazione raccolta dalla CV sono risultati scoperti fr. 167'555,15 verso la SUVA e fr. 176'297.-- verso la cassa pensioni ed un arretrato è stato presunto anche nei confronti della cassa malati, in difetto di comunicazione;

che il 3 novembre 1998 la CV ha fissato alla __________ un ultimo termine scadente l'11 novembre 1998 per procedere al saldo degli oneri arretrati con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la ditta sarebbe stata stralciata dall'albo delle imprese;

che con decisione 27 novembre 1998 la CV ha stralciato la ricorrente dall'albo delle imprese e le ha inflitto una multa di

fr. 2'000.--, non avendo essa provveduto a quanto richiestole;

che il 17 maggio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame, confermando la risoluzione impugnata siccome immune da violazioni di diritto e rispettosa del principio della parità di trattamento nei confronti delle altre imprese radiate dall'albo per gli stessi motivi;

che con sentenza 13 marzo 2000 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato dalla __________; l'Alta Corte federale ha ritenuto che il provvedimento della radiazione dall'albo delle imprese violasse il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 2 Disp. trans. vCost.), in quanto la legislazione federale già contempla, in modo esaustivo, tutta una serie di norme volte a favorire il recupero presso i datori di lavoro delle somme di denaro che quest'ultimi sono tenuti per legge a riversare ai competenti istituti d'assicurazione a titolo di oneri sociali ed allo Stato sotto forma di tributi pubblici;

che pertanto il Tribunale federale ha annullato la sentenza 17 maggio 1999 di questo tribunale;

che facendo proprie le motivazioni espresse dall'Alta Corte federale, questo tribunale deve limitarsi ad accogliere il ricorso 12 dicembre 1998 ed annullare il provvedimento di radiazione dall'albo delle imprese disposto dalla CV nei confronti della __________;

che spetterà a quest'ultima autorità e per essa al Dipartimento del territorio trarre le debite conclusioni dalla sentenza del Tribunale federale;

che visto l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;

che lo Stato del Canton Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistita da un legale, la somma di fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 1 segg. LEPIC; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  La decisione 27 novembre 1998 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore è annullata.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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