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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.07.2000 52.2000.12

18. Juli 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,710 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00012  

Lugano 18 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  8 gennaio 2000 di

Comunione ereditaria fu __________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione 22 dicembre 1999, no. 5636, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 17 novembre 1999, con la quale il municipio d'__________ ha rilasciato ad __________, __________, __________, __________ ed __________ la licenza edilizia per la costruzione di una tettoia (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    18 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

-    19 gennaio 2000 del municipio di __________;

-    24 gennaio 2000 di __________, __________, __________, __________ ed __________;

preso atto della replica 9 febbraio 2000 della ricorrente e delle dupliche:

-    16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

-    18 febbraio 2000 del municipio di __________;

-    22 febbraio 2000 di __________, __________, __________, __________ ed __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I resistenti __________, __________, __________, __________ ed __________ sono proprietari di una casa d'abitazione situata ai margini del nucleo di __________ (part. n. __________ RF), in contiguità con la casa di proprietà della comunione ereditaria fu __________, qui ricorrente (part. n. __________ RF).

Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, il 12 ottobre 1999 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire una tettoia da adibire a legnaia sul terreno antistante il loro stabile. Il lato S del manufatto, consistente in un tetto ad una sola falda, sostenuto dalla facciata dell'edificio e dal prospiciente muro di cinta, sorgerebbe a confine con il muro che recinge ed in parte sostiene il fondo della ricorrente, verso il quale verrebbe lasciata un'apertura a forma triangolare.

Alla domanda si è opposta la comunione ereditaria fu __________, ritenendo che la costruzione violasse le distanze prescritte dall'art. 29 NAPR verso la propria abitazione, sopprimesse spazi liberi tutelati dalla medesima norma e si ponesse in contrasto per foggia e materiali con la tipologia delle costruzioni del nucleo.

Respinta l'opposizione, il 17 novembre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia.

                                  B.   Con decisione 22 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la costruzione, di natura accessoria, non violasse le distanze da confine. Le distanze oblique della LAC non sarebbero applicabili, trattandosi di una costruzione posta perpendicolarmente alla facciata dello stabile della ricorrente. I materiali utilizzati rientrerebbero tra quelli ammessi dall'art. 29 NAPR. Non trattandosi né di una corte, né di un orticello non risulterebbe disattesa nemmeno la norma che salvaguarda i piccoli spazi.

                                  C.   Contro tale pronuncia la comunione ereditaria fu __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Ripercorse le vicissitudini che hanno portato al rilascio della licenza edilizia impugnata, l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alle distanze fissate dagli art. 9.3.1., 9.3.2. e 29 NAPR. Rileva che il muro di separazione fra le due abitazioni è in comproprietà e che pertanto l'opera poggerebbe direttamente sulla sua proprietà. Aggiunge di non aver dato il suo consenso, necessario per edificare a confine (art. 9.2.1. NAPR). Ribadisce infine che lo spazio aperto prospiciente l'abitazione sarebbe meritevole di conservazione.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, riconfermandosi nelle proprie decisioni. Ad identica conclusione sono giunti i resistenti, che hanno sottolineato di godere di un diritto d'uso sul vano scale che conduce dal piano terreno ai piani superiori della proprietà della ricorrente e che pertanto il ballatoio/entrata ovest non sarebbe di solo uso della ricorrente.

Della replica e della duplica si dirà semmai più avanti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, già opponente (art. 21 cpv. 2 LE), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 50 LE e 46 cpv. 1 PAmm) è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere al sopralluogo richiesto dai resistenti. La situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Ad Intragna, le distanze tra edifici e dal confine sono regolate dall'art. 9 NAPR. Per le costruzioni accessorie, definite dall'art. 8.6 NAPR, fanno stato le seguenti distanze (art. 9.3 NAPR):

·        a confine o a m 1.50;

·        a m 3.00 da edifici principali senza aperture su fondi confinanti;

·        a m 4.00 da edifici principali con aperture su fondi confinanti.

Le distanze da confine e verso edifici devono essere rispettate cumulativamente.

L'art. 9 NAPR, compreso nel capitolo dedicato alle norme edificatorie generali, si applica per principio a tutte le zone. Fa tuttavia eccezione la zona del nucleo, nella quale valgono, quale lex specialis, le distanze prescritte dall'art. 29 NAPR, ossia:

·        a confine se non vi sono aperture, altrimenti a m 1,50 dal confine su un fondo aperto;

·        minimo m 3,00 verso un edificio senza aperture o in contiguità;

·        minimo m 4,00 verso un edificio con aperture.

Le distanze fissate dall'art. 29 NAPR, parzialmente mutuate dall'art. 125 LAC, valgono tanto per le costruzioni principali, quanto per le costruzioni accessorie. Lo esigono la natura specialistica della norma in esame e l'assenza di una riserva a favore dell'art. 9.3. NAPR.

Per le costruzioni accessorie, l'ordinamento delle distanze sancito dall'art. 29 NAPR corrisponde in larga misura a quello stabilito dall'art. 9.3. L'unica differenza è data dall'obbligo di rispettare una distanza minima di m 1.50 dal confine qualora la costruzione accessoria risulti munita di aperture. L’art. 29 NAPR fa invero anche riferimento al “confine sul fondo aperto”. Il significato della precisazione “fondo aperto” non è d'immediata comprensione (RDAT II-1999, no. 33). Non mette tuttavia conto di approfondire la questione, poiché irrilevante ai fini del giudizio.

2.2. Se una costruzione presenta un angolo formato da una facciata che "chiama distanze", siccome provvista di aperture e da un'altra che invece ammette la contiguità, in quanto priva di aperture, le distanze prescritte si applicano solo all'interno dello spazio antistante la facciata munita di aperture e perpendicolarmente rispetto a quest'ultima. Oltre questo limite, sui lati, prevale la possibilità di edificare in contiguità. La facciata eretta in contiguità può quindi anche sporgere oltre il filo della facciata munita di aperture. L'opposta soluzione porterebbe infatti ad autorizzare soltanto facciate perfettamente allineate, escludendo qualsiasi sporgenza (RDAT II-1997, n. 29).

Salvo diversa, esplicita disposizione delle NAPR o del RE, il diritto pubblico non conosce distanze per vedute oblique o laterali (cfr. art. 129 LAC).

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, il controverso intervento prevede di edificare a confine una tettoia ad una sola falda. Verso il fondo della ricorrente, più alto di quello dei resistenti e chiuso da un muro di cinta che funge in parte anche da muro di sostegno, la tettoia presenterebbe un'apertura a forma triangolare, definita dal muro in questione, dallo spiovente e dalla facciata dello stabile dei resistenti. Presentando un'apertura verso il fondo contermine, la costruzione non rispetta la distanza minima di m 1,50 dal confine prescritta dall'art. 29 NAPR. Così com'è prevista, non può pertanto essere autorizzata.

Il difetto può tuttavia essere corretto facilmente, imponendo la chiusura dell'interstizio. In tal modo la costruzione può sorgere a confine. Collocandosi sul prolungamento del muro comune fra gli edifici principali delle parti, perpendicolarmente alle rispettive facciate, essa non è tenuta a rispettare altre distanze. In particolare non deve rispettare distanze oblique dalle aperture esistenti su questa facciata. Né necessita del consenso dell'insorgente. Entro questi limiti, il ricorso va dunque parzialmente accolto, assoggettando la licenza edilizia alla condizione di chiudere l'apertura prevista sul lato S della tettoia.

3.2. Prive di fondamento sono le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente con riferimento alla comproprietà del muro di confine ed agli oneri gravanti i fondi delle parti. Trattasi infatti di contestazioni di natura civilistica che non possono essere prese in considerazione nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione. La licenza edilizia deve infatti limitarsi ad accertare che l'opera sia conforme alle prescrizioni di diritto pubblico concretamente applicabili.

3.3. Il progetto non si pone neppure in contrasto con l'obbligo di salvaguardare i piccoli spazi liberi ancora esistenti, quali corti ed orticelli, sancito dall'art. 29 NAPR.

Limitandosi ad istituire un generico obbligo di salvaguardare tali spazi, senza vietarne tassativamente l'edificazione, questa norma riserva all'autorità comunale una certa libertà di giudizio in ordine all'individuazione del suo contenuto precettivo. Libertà che l'autorità di ricorso è tenuta a rispettare, pena la violazione dell'autonomia comunale.

Orbene, in concreto, autorizzando la parziale copertura del cortiletto antistante l'abitazione dei resistenti, il municipio di __________ non ha abusato del margine d'interpretazione che la norma in esame gli riserva. Considerato che lo spazio in questione è posto ai margini del nucleo, di fronte a vigneti inedificabili, la decisione appare ancora sostenibile. Non sopprimendo spazi destinati a mantenere l'equilibrio tra i volumi delle costruzioni, che caratterizza il tessuto edilizio di un nucleo, essa non disattende invero le finalità perseguite dal vincolo in esame.

Analoghe considerazioni portano a respingere anche le obiezioni riferite alla foggia ed ai materiali del controverso manufatto.

Benché opinabile, il provvedimento, volto anche a riordinare l'attuale situazione del fondo, contrassegnata dalla presenza di manufatti di tipo precario, va quindi confermato.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la decisione governativa va riformata, assoggettando la licenza edilizia alla condizione di chiudere l'apertura rivolta verso il fondo della ricorrente. La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm).

Non si assegnano ripetibili, poiché i resistenti non si sono avvalsi del patrocinio di un avvocato (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. ; 21 e 50 LE; 8, 9, 29 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 22 dicembre 1999, n. 5636, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che;

1.2.   la licenza edilizia 17 novembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ è confermata alla condizione che la facciata S della tettoia risulti priva di aperture.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente nella misura di fr. 600.-- e dei resistenti per la rimanenza. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                           La segretaria

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