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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.08.2000 52.2000.108

17. August 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,286 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00108  

Lugano 17 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 aprile 2000 di

__________ __________  

contro  

la decisione 29 marzo 2000 del Consiglio di Stato (no. 1341) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dalla insorgente avverso la licenza edilizia 13 settembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la riattazione e l'ampliamento di una casa di vacanza sui monti di __________ (part. no. __________ RF);

viste le risposte:

-      9 maggio 2000 del Consiglio di Stato;

-    30 maggio 2000 di __________;

-      8 giugno 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il resistente __________ è proprietario di una casa di vacanza sui monti di __________ (part. no. __________ RF), fuori della zona edificabile. Lo stabile, a pianta rettangolare, è strutturato su un solo piano e sorge a 2 m dal confine verso il fondo delle ricorrenti (part. no. __________ RF). La fascia di terreno che separa l'edificio dal confine è occupata da un portico-tettoia e da un locale attrezzi.

Dopo aver ottenuto dalle ricorrenti il consenso a sopraelevare il fabbricato malgrado che la distanza da confine fosse inferiore a quella prescritta dalle NAPR, il 22 aprile 1999 il resistente ha chiesto al municipio il necessario permesso. I piani allegati alla domanda di costruzione indicavano chiaramente che il portico ed il locale attrezzi sarebbero stati mantenuti immutati.

La domanda è stata pubblicata e notificata ai vicini, fra cui le ricorrenti, che con scritto 27 aprile 1999 hanno manifestato al richiedente il loro consenso all'intervento.

Nel termine di pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni.

b. Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 9 giugno 1999 il municipio ha comunicato al resistente che la licenza sarebbe stata rilasciata alla condizione che fosse iscritta a RF una servitù di deroga alle distanze dal confine verso il fondo delle ricorrenti. Richiamandosi all'art. 45 NAPR, lo scritto precisava che i lavori avrebbero potuto iniziare solo previa demolizione del portico-locale attrezzi.

Il 28 giugno 1999 __________ ha chiesto al municipio di soprassedere alla richiesta di demolizione del portico, impegnandosi a demolire tre piccole baracche situate nelle adiacenze. Il 21 luglio 1999 il municipio gli ha comunicato di aderire alla richiesta e di limitarsi ad esigere soltanto l'iscrizione a RF della servitù di costruzione in deroga alle distanze legali.

c. Il 23 agosto 1999 le parti hanno stipulato una convenzione di servitù prediale mediante la quale si impegnavano reciprocamente a permettere la sopraelevazione degli edifici posti sui rispettivi fondi in deroga alle distanze da confine ed a quelle tra edifici. All'atto era allegato lo scritto 9 giugno 1999 del municipio di __________ di cui si è detto sopra.

Preso atto dell'iscrizione della servitù a RF, il 13 settembre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta come ai piani presentati. La licenza è stata notificata al richiedente il giorno appresso.

                                  B.   Il 14 settembre 1999 le ricorrenti hanno chiesto al municipio di prendere conoscenza degli atti relativi alla domanda di costruzione. Le ricorrenti allegavano di ritenersi raggirate dal beneficiario della licenza, che avrebbe sottaciuto loro la richiesta di demolizione del portico avanzata dal municipio nello scritto 9 giugno 1999.

Esperito un infruttuoso tentativo di conciliazione, il 29 ottobre 1999 il municipio ha illustrato alle ricorrenti l'iter seguito dalla domanda di costruzione, informandole di aver nel frattempo rinunciato alla demolizione richiesta.

                                  C.   Il 17 novembre 1999 __________ ed __________ hanno inpugnato la licenza edilizia davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

Con giudizio 29 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa per mancata opposizione, escludendo che la rinuncia ad opporsi fosse dovuto a carenze della modinatura.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.

Le ricorrenti obiettano di non essersi opposte alla domanda di costruzione poiché erano certe che il municipio non avrebbe rilasciato la licenza senza l'impegno del resistente a demolire il portico in questione. Condizione, questa, che il municipio aveva già posto in occasione di una precedente domanda di costruzione. Le ricorrenti rimproverano inoltre al resistente di aver indotto il municipio a rinunciare alla demolizione richiesta, comunicandogli di aver demolito tre manufatti accessori: ciò che non sarebbe avvenuto. Obiettano infine che la costruzione sarebbe contraria all'art. 45 NAPR, che impone edifici raccolti in un unico volume.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ e __________, contestando partitamente le tesi delle ricorrenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.

Le ricorrenti sono legittimate ad impugnare il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame interposto contro la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ al resistente. Se fossero anche legittimate, in quanto vicine, a contestare tale provvedimento è questione che verrà esaminata qui appresso.

Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La fattispecie è chiara. Un sopralluogo non appare quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Giusta l'art. 21 cpv. 2 LE, il ricorso contro la licenza edilizia presuppone che l'insorgente si sia opposto alla domanda di costruzione nel termine di pubblicazione (art. 6 LE).

Scaduto il periodo di pubblicazione, opposizioni tardive sono di principio ammesse soltanto se sono dati gli estremi della restituzione in intero contro il lasso dei termini. Opposizioni posteriori alla scadenza del termine di pubblicazione sono inoltre ammesse in caso di pubblicazione irregolare della domanda. Valgono in questo caso le regole sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito alla notificazione irrita delle decisioni amministrative (cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 8 LE, n. 812).

                                   3.   Nell'evenienza concreta, la domanda è stata pubblicata in modo del tutto regolare. Nemmeno le ricorrenti affermano il contrario. Il termine di pubblicazione è scaduto il 21 maggio 1999 senza che le ricorrenti vi si opponessero.

Rinunciando ad opporvisi, anzi avallando l'intervento così come previsto dai piani inoltrati, le ricorrenti hanno chiaramente ed irrevocabilmente perso il diritto di impugnare la licenza che è scaturita.

Invano rivendicano le ricorrenti il diritto di opporsi alla domanda di costruzione, richiamandosi allo scritto 9 giugno 1999, con il quale il municipio aveva chiesto al resistente di demolire il portico-locale ripostiglio. Questo scritto, posteriore alla scadenza del termine di pubblicazione, non può aver ovviamente influito sulla decisione delle ricorrenti di non opporsi alla domanda di costruzione.

La licenza accordata corrisponde d'altro canto ai piani presentati, di cui le ricorrenti hanno compiutamente preso conoscenza e dai quali emerge in modo chiaro l'intenzione di mantenere il portico in discussione. Non v'è quindi spazio per equivocare sulla rinuncia delle ricorrenti ad opporsi alla domanda.

Il fatto che il municipio abbia in un primo tempo chiesto la demolizione del manufatto e che le ricorrenti abbiano stipulato la convenzione di servitù prediale nell'erronea convinzione che il manufatto sarebbe stato demolito non può essere preso in considerazione per accordare loro il diritto di opporsi tardivamente alla domanda.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando la decisione governativa siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno in solido fr. 900.-- al resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.108 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.08.2000 52.2000.108 — Swissrulings