Incarto n. 52.1999.00338
Lugano 6 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 dicembre 1999 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 17 novembre 1999 (n. 4818) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 ottobre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 27 dicembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni,
- 14 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadina della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, è entrata in Svizzera illegalmente il 21 dicembre 1992 sprovvista del necessario visto. L'11 gennaio 1993 ha ottenuto un permesso di dimora temporaneo "Azione Bosnia-Erzegovina". Il 1° novembre 1993, in virtù del decreto 21 aprile 1993 del Consiglio federale, l'Ufficio federale dei rifugiati le ha rilasciato un permesso F al fine di permetterle di risiedere provvisoriamente nel nostro Paese, in quanto apparteneva ad una delle categorie di persone provenienti dall'ex Iugoslavia di cui era inesigibile l'allontanamento. Il 3 aprile 1996 il Consiglio federale ha revocato il precedente decreto di ammissione provvisoria. All'interessata è stato pertanto fissato un termine per lasciare il territorio elvetico con scadenza al 31 agosto 1996, in seguito prorogato fino al 30 aprile 1997.
b) Nel frattempo, __________, __________ si è sposata a __________ con il cittadino elvetico __________. A partire da quella data, essa ha ottenuto un permesso di dimora (B), regolarmente rinnovato con ultima scadenza al 7 agosto 1999, per vivere con il marito in via __________ a __________. Dalla loro unione non sono nati figli. Il 25 settembre 1996 essa ha iniziato a lavorare presso la __________ a __________: dapprima come praticante, a partire dal 16 marzo 1997 quale aiuto infermiera non diplomata. Il 1° settembre 1997 la ricorrente ha sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento di 2½ locali in via __________ a __________ previsto per una persona. Nella seconda metà del 1997 i coniugi __________ si sono separati di fatto. Il 23 aprile 1998 __________ ha chiesto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano l'esperimento di conciliazione tra i coniugi, che è stato dichiarato decaduto l'8 giugno successivo. Il 29 settembre 1998 essa ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato, alla quale il marito ha aderito. Il 2 febbraio 1999 il Segretario assessore ha pronunciato la separazione tra i coniugi __________ a tempo indeterminato e la separazione dei beni.
B. Il 14 ottobre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata il 28 luglio precedente da __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora. L'autorità ha in sostanza ritenuto che, non vivendo più insieme al marito e non essendovi elementi provanti una loro possibile riconciliazione, non sussistessero più le condizioni per le quali le era stato concesso di soggiornare in Svizzera. Alla stessa è stato fissato un termine con scadenza al 31 dicembre 1999 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 17 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera da circa due anni, e che essi non fossero nemmeno intenzionati a riprendere la vita in comune. Ha quindi considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperto il quesito a sapere se il matrimonio contratto fosse di natura fittizia, nonostante avesse rilevato diversi indizi in tal senso, segnatamente in relazione alla revoca dell'ammissione provvisoria, al termine di partenza ordinato dall'autorità federale ed alla breve durata della convivenza. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha ritenuto che la ricorrente non potesse richiamarsi nemmeno all'art. 8 CEDU. Ha inoltre rilevato come l'interessata non potesse invocare la propria attività lucrativa al fine di poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione di lavorare era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il suo rientro nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le venga rinnovato il permesso di dimora. Contesta l'esistenza di indizi di matrimonio fittizio e di un abuso del diritto nell'invocare il vincolo matrimoniale al fine di soggiornare in Svizzera. Sostiene di aver avuto con il coniuge una relazione prematrimoniale di lunga durata e che il rapporto affettivo con il marito sarebbe sempre rimasto intatto. A sostegno della propria tesi versa agli atti le dichiarazioni di diversi testi, chiedendone l'audizione. Precisa di non avere alcuna colpa per l'avvenuta separazione. Essa sarebbe imputabile unicamente al comportamento assunto dal marito con la ricaduta nella tossicodipendenza dopo quattro anni di astinenza, il quale avrebbe reso impossibile la continuazione della loro vita coniugale. Evidenzia che la terapia di disintossicazione intrapresa dal marito alla fine del 1998 avrebbe dato i primi risultati positivi nel primavera del 1999 e avrebbe permesso loro di riprendere, gradualmente, la vita in comune. Invoca infine la protezione della propria vita famigliare sancita dall'art. 8 CEDU.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 27 dicembre 1999 la ricorrente ha versato agli atti un certificato rilasciato il 20 dicembre 1999 dall'Ufficio controllo abitanti della città di __________, il quale attesta che __________ è domiciliato in via __________, ovvero presso di lei. In seguito essa ha prodotto uno scritto 3 febbraio 2000 di __________, il quale dichiara di aver alloggiato l'insorgente dal dicembre 1992 all'inizio 1994 e che era a conoscenza che la stessa si incontrava già all'epoca con un amico di nome __________.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina o l'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini bosniaci o ex iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con __________ dall'8 agosto 1996. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le testimonianze offerte dalla ricorrente (marito, il di lui fratello, alcuni amici e colleghi di lavoro), volte a dimostrare che il matrimonio non sarebbe fittizio in quanto i rapporti tra i coniugi non sarebbero cessati durante la loro separazione (ricorso ad 9b/c, pagg. 5 e 6), non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Tanto più che il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso del diritto e non sulla natura fittizia del matrimonio (v. risoluzione governativa, consid. F pag. 8).
2. Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
3. In concreto, va in primo luogo osservato che il Consiglio di Stato, nonostante abbia ritenuto che vi fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (risoluzione ad F., p. 8), ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dalla ricorrente al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia del matrimonio (durata della loro relazione prematrimoniale, motivi che hanno portato al matrimonio, mantenimento delle loro relazioni durante la separazione).
4. 4.1. A partire dalle nozze celebrate l'__________, i coniugi __________ hanno vissuto insieme soltanto per poco più di un anno. Dagli atti risulta infatti che essi si sono separati di fatto nel novembre 1997 (v. ricorso ad 9b, p. 5). Il 2 febbraio 1999 è stata pronunciata la separazione legale (v. sentenza di separazione della Pretura del Distretto di Lugano, sez. 6). Va osservato che è la ricorrente stessa ad aver promosso la causa di separazione per una durata indeterminata, alla quale il marito ha aderito. Nel corso dell'udienza preliminare, svoltasi il 29 gennaio 1999, i coniugi hanno personalmente confermato al giudice civile di aver nel frattempo organizzato ciascuno autonomamente la propria vita e di escludere la possibilità di ripristino della vita in comune, ribadendo pure che tra di loro vigeva in pratica da sempre la separazione dei beni. Nel corso del dibattimento finale svoltosi lo stesso giorno, __________ e __________ hanno riconfermato l'esistenza della turbativa.
4.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo da circa due anni, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. La ricorrente sostiene che la separazione era temporanea e volta - a suo dire - a stimolare il marito a sconfiggere lo spettro della droga, facendo capo a cure specialistiche, e permettere loro di ricomporre in seguito l'unione coniugale (v. doc. L: petizione di separazione 29 settembre 1998 ad 4). I coniugi non si sono tuttavia limitati a separarsi di fatto dopo un anno circa di matrimonio, ma hanno pure chiesto, ribadito ed ottenuto la separazione a tempo indeterminato con la sentenza pretorile cresciuta in giudicato il 2 marzo 1999. Va pure notato che la terapia di disintossicazione che il marito avrebbe intrapreso sul finire del 1998, determinante a mente della ricorrente per riprendere la vita in comune, era terminata già nella primavera 1999 (ricorso ad 9b, p. 5).
Ma vi è di più. Nel ricorso al Consiglio di Stato il 19 ottobre 1999, l'insorgente non solo non sosteneva di aver ripreso la comunione domestica con il marito, ma ribadiva le colpe di quest'ultimo per la cessata convivenza. Nemmeno le altre considerazioni espresse nel gravame dall'insorgente sono atte a confutare le emergenze precedentemente esposte. Sebbene diverse persone abbiano descritto che i coniugi __________ avrebbero continuato a frequentarsi durante la separazione (doc. D-G), tali dichiarazioni non dimostrano affatto che tra di loro sussista una vera e propria relazione sentimentale. A maggior ragione dal momento che __________ e __________ hanno personalmente ammesso il 7 dicembre 1999 il diradamento dei loro rapporti affettivi nel corso degli anni (doc. C). Inoltre, e lo riconosce anche la ricorrente nel proprio gravame, la dichiarazione di domicilio rilasciata nel dicembre 1999 dall'Ufficio controllo abitanti di __________, secondo cui __________ risiederebbe attualmente presso di lei, non dimostra ancora che i coniugi abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale. La loro asserita riconciliazione, invocata dopo ben 2 anni di separazione e successivamente alla decisione del Consiglio di Stato, appare piuttosto escogitata per puri fini di causa. Va infine osservato che l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora.
5. La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito.
6. Sulla scorta di quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria dove è nata ed è cresciuta, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 10 giugno 2000 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
2. Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario