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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 52.1999.327

9. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,323 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00327  

Lugano 9 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 3 dicembre 1999 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 24 novembre 1999 (n. 4962) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 aprile 1996 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di rilascio di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    14 dicembre 1999 del Consiglio di Stato,

-    15 dicembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni;

richiamata la decisione 29 ottobre 1997 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, cittadino turco, è entrato in Svizzera nel maggio 1989 quale richiedente d'asilo. Nel giugno 1990 egli è stato raggiunto dalla moglie __________ e dai figli __________ ed __________. Il 5 gennaio 1994 è nato il terzo figlio, __________. Nel febbraio/marzo 1994, __________ e la di lui famiglia sono stati posti al beneficio di permessi di dimora annuali B per rifugiati; dal mese di giugno 1995 essi sono regolarmente domiciliati in Svizzera.

                                  B.   a) Il 9 febbraio 1995 __________ ha presentato all'autorità competente una domanda d'invito a scopo di visita per stranieri soggetti all'obbligo del visto a favore della di lui madre qui ricorrente, __________, indicando - tra l'altro che essa era muta. Il soggiorno era previsto per il periodo 31 marzo-30 giugno 1995. L'interessata è giunta nel nostro paese il 14 giugno 1995. Il 12 luglio 1995 l'Ufficio regionale degli stranieri (URS) di Bellinzona ha rilasciato alla ricorrente un "permessino di dimora senza attività" valido fino al 13 settembre 1995 al fine di permetterle di prolungare la visita al figlio, visto che quest'ultimo aveva garantito il 23 giugno precedente di assumersi qualsiasi onere derivante dal suo soggiorno e dichiarato di non voler richiedere ulteriori proroghe in favore dell'interessata.

b) Il 13 settembre 1995 la ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha domandato alla Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni una proroga provvisoria del proprio soggiorno presso il figlio al fine di poter raccogliere la documentazione necessaria volta ad ottenere in seguito il rilascio di un permesso di soggiorno. Essa ha motivato la richiesta in quanto, sordomuta e nullatenente, non sarebbe autosufficiente. Inoltre, a partire dall'estate 1995, i famigliari che si occupavano di lei in Turchia non sarebbero più stati in grado di assisterla perché trasferitisi altrove. Il 10 ottobre 1995 l'interessata ha finalmente chiesto il rilascio di un permesso di dimora annuale per vivere presso il figlio __________. Il 18 ottobre 1995 la ricorrente ha documentato che in Turchia era a carico dell'assistenza pubblica e di essere rimasta sola senza che nessun famigliare potesse accudirla. Il 23 ottobre 1995 il municipio di __________ ha comunicato alla polizia degli stranieri che la famiglia di __________ aveva ottenuto sussidi da parte dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale (UCAS). Il 7 febbraio 1996, su richiesta dell'URS, la ricorrente ha fornito informazioni segnatamente sui propri famigliari e sulla possibilità di un suo mantenimento finanziario in Svizzera.

c) Con decisione 11 aprile 1996, la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rilascio del permesso. L'autorità ha ritenuto che non vi fossero concrete garanzie finanziarie per il mantenimento di __________ in Svizzera. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 5 marzo 1997, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata. Ha ritenuto che __________, nonostante il suo handicap, potesse rientrare in Turchia, dove era nata e dove aveva trascorso tutta la sua esistenza. Ha sottolineato come il figlio non offrisse sufficienti garanzie per mantenerla. L'Esecutivo cantonale ha indicato che le relazioni tra madre e figlio potevano essere comunque garantite tramite semplici permessi di soggiorno turistici. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.

                                  D.   Contro la predetta pronuncia governativa, __________ si è aggravata davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico, chiedendone l'annullamento e postulando che le venisse concesso un permesso di dimora ai sensi dell'art. 13 lett. f, rispettivamente 36 OLS. In quella sede la ricorrente ha lamentato una violazione dell'art. 4 Cost. (arbitrio, disparità di trattamento). L'insorgente ha inoltre chiesto che al ricorso fosse conferito effetto sospensivo e che le fosse concessa l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                  E.   Con decisione 29 ottobre 1997, fondata sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, il Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio. L'alta Corte federale ha considerato che la ricorrente, afflitta da grave handicap, si trovava nei confronti del figlio residente in Svizzera in un rapporto di dipendenza. Essa poteva pertanto prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare garantito dall'art. 8 CEDU.

                                  F.   Il 15 aprile 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e decidere la domanda dopo aver effettuato accuratamente una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. A quel momento la situazione finanziaria della famiglia __________, a carico dell'assistenza per complessivi fr. 12'000.–, non era infatti ancora ben definita, in quanto dagli atti risultava che il figlio dell'interessata era inabile al lavoro a seguito di un incidente della circolazione avvenuto nell'agosto 1995. Il Governo è quindi stato invitato a svolgere esaurienti ed aggiornate indagini: da una parte al fine di accertare accuratamente se vi fosse il rischio che, rimanendo in Svizzera, la ricorrente e la sua famiglia chiedessero prestazioni assistenziali anche in futuro e per un importo rilevante; dall'altra se l'interessata potesse tornare in Turchia, ossia se in tale Paese risiedevano parenti o familiari con cui effettivamente intratteneva strette relazioni e che potessero prendersi cura di lei accogliendola presso di loro o trovando - se forse esisteva - una struttura adatta alle sue necessità e se effettivamente fosse vedova, dal momento che nella sua domanda d'entrata in Svizzera del 29 marzo 1995 essa aveva indicato che il marito __________ non l'avrebbe accompagnata nel nostro Paese (52.97.00322).

                                  G.   a) Dagli ulteriori accertamenti è emerso che nell'ottobre 1998 __________ ha indirettamente rimborsato il debito assistenziale di complessivi fr. 12'636.–, maturato durante il periodo 1989-1997, con il versamento degli arretrati delle sue prestazioni AI. Per contro, il Governo non ha dato seguito alle altre indicazioni fornitegli dal Tribunale.

b) Con decisione 24 novembre 1999 il Consiglio di Stato, preso atto delle suddette risultanze istruttorie, ha confermato la decisione adottata dalla Sezione degli stranieri. L'Esecutivo cantonale ha considerato che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'insorgente era giustificato in quanto essa non si trovava in una situazione così critica, il 23 giugno 1995 aveva dichiarato di non voler richiedere ulteriori proroghe del permesso di soggiorno di breve durata oltre il termine richiesto, aveva ammesso di poter far rientro in Turchia e non aveva legami famigliari stretti con la Svizzera come pure precedenti lunghi soggiorni nel nostro paese o origini elvetiche. Il Governo ha orientato la ricorrente sulla possibilità di ottenere l'ammissione provvisoria in Svizzera (permesso F) se avesse dimostrato con elementi oggettivi e concreti l'impossibilità di rientrare nel proprio paese d'origine. Le ha infine rimproverato di aver posto le autorità davanti al fatto compiuto per aver chiesto il permesso di soggiorno dopo la sua entrata in Svizzera, non rispettando la relativa procedura.

                                  H.   Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora annuale. Ritiene che la risoluzione del Consiglio di Stato sia arbitraria. La famiglia sarebbe da tempo autosufficiente, avrebbe rimborsato il debito contratto nei confronti dello Stato, e non correrebbe più il rischio di ricadere a carico dell'assistenza pubblica. Critica il Governo per aver sottovalutato tali aspetti e per aver respinto il ricorso con argomenti che rasenterebbero i limiti della temerarietà. Invoca la parità di trattamento con altri ed imprecisati casi analoghi. Aggiunge che se venissero a cadere le garanzie finanziarie, il dipartimento avrebbe pur sempre la possibilità in ogni tempo di revocarle il permesso.

                                    I.   All'accoglimento del gravame si oppongono il dipartimento, che propone di dichiararlo irricevibile, e il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà - per quanto necessario in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   In merito alla competenza di questo Tribunale e alla legittimazione a ricorrere dell'insorgente, si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione prolata il 29 ottobre 1997 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 8 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

2.2. In concreto, __________ è afflitta da un grave handicap. Come già considerato dal Tribunale federale, ritenuta la sua età e il fatto che è analfabeta e nullatenente, è indubbio che l'interessata non è in grado di vivere da sola né di provvedere da sé al suo sostentamento. E' dunque incontestato che la ricorrente si trova in uno stato di dipendenza. Come ricorda l'alta Corte federale, la questione a sapere se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU, va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.

                                   3.   Con la situazione di handicap che affligge la ricorrente, ben difficilmente si può pretendere che essa si mantenga da sola senza dover far capo all'ausilio dei propri famigliari oppure dell'assistenza pubblica. Va d'altronde osservato che al momento del precedente giudizio di questo Tribunale, la famiglia __________ aveva dovuto ricorrere alle prestazioni assistenziali per tutte le necessità (v. scritto UCAS 13 gennaio 1998 al Tribunale). Tuttavia la situazione finanziaria della famiglia __________ non era ancora ben definita. La nuora della ricorrente, __________, percepiva uno stipendio mensile di fr. 2'078.60, il figlio __________ fr. 3'715.–, ma era inabile al lavoro a seguito di un incidente della circolazione avvenuto nell'agosto 1995. Inoltre quest'ultimo aveva già avuto modo di sostenere e di ribadire in seguito che l'intervento finanziario dello Stato era dovuto al protrarsi della procedura di concessione della rendita LAINF a suo favore e che era pure in attesa di una decisione AI (v. doc. A-D prodotti dalla ricorrente il 12 maggio 1998 presso la Sezione degli stranieri; cfr. anche la citata lettera 13 gennaio 1998 dell'UCAS). Dall'istruttoria esperita dal Consiglio di Stato è infine risultato che la famiglia __________ non solo non è più a carico dell'assistenza, ma che già nell'ottobre 1998 __________ ha rimborsato il debito assistenziale di fr. 12'636.– tramite il versamento degli arretrati delle sue prestazioni AI (v. scritto 23 luglio 1999 dell'UCAS). Non appare dunque che attualmente la famiglia corra ancora un serio rischio di cadere, entro breve termine, a carico dell'assistenza pubblica. Per il resto va notato che il Governo, nonostante le indicazioni fornitegli da questo tribunale, non ha proceduto ad ulteriori accertamenti relativi alla situazione famigliare della ricorrente. Tali carenze non possono tuttavia andare a scapito dell'interessata (cfr. DTF 122 II 400 consid. 2b; 112 Ib 67 consid. 3). Va altresì rilevato che l'insorgente, la quale risiede presso il figlio oramai da quasi cinque anni, ha collaborato sin dall'inizio con le autorità competenti documentando che in Turchia non risiedevano parenti o famigliari che potevano prendersi cura di lei. Infine, se è vero che il 23 giugno 1995 il figlio __________ aveva dichiarato di non voler richiedere ulteriori proroghe del permesso di soggiorno di breve durata e che l'interessata il 10 ottobre 1995 aveva chiesto il permesso quando era già entrata in Svizzera, è altrettanto vero che l'autorità di prime cure è comunque entrata nel merito della domanda, il 16/24 gennaio 1996, chiedendo che venissero raccolte ulteriori informazioni sulla loro situazione famigliare e finanziaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione di soggiorno.

                                   4.   Il ricorso va pertanto accolto e le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione degli stranieri annullate. Come ha già avuto modo di osservare la ricorrente nel proprio gravame (pag. 8 in fondo), resta riservata la facoltà dell'autorità di prime cure di revocarle il permesso in ogni momento qualora dovessero venir meno le garanzie finanziarie fornite dal figlio. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 8 CEDU; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

a)      la risoluzione 24 novembre 1999 (n. 4962) del Consiglio di Stato;

b)      la decisione 11 aprile 1996 (E149) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione).

                                   2.   Gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci per un anno ad __________, cittadina turca, il permesso di dimora.

                                   3.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia.    Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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