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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2000 52.1999.325

26. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,085 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00325  

Lugano 26 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenuto

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 dicembre 1999 di

__________ e __________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 10 novembre 1999, no. 4664, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la decisione 20 luglio 1999 con la quale il municipio di __________ ha loro intimato di rimuovere la siepe di lauro messa a dimora al mappale no. __________ RFD;

viste le risposte:

-    14 dicembre 1999 del municipio di __________ e del Consiglio di Stato;

-    14 gennaio 2000 della Dipartimento del territorio, Sezione dei beni monumentali e ambientali, Ufficio protezione natura;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ e __________ sono proprietari della particella no. __________ di __________, la quale ad ovest confina con il sentiero di cui al mappale no. __________, che delimita il comprensorio del piano di protezione del lago di __________.

                                  B.   Nell'ambito di alcuni lavori di sistemazione, nell'aprile 1999 i ricorrenti hanno messo a dimora una siepe di lauro lungo il confine con il sentiero pubblico, a ridosso della recinzione metallica che sorge su un muro di sostegno di modesta altezza. L'11 maggio 1999 il municipio di __________ ha ordinato loro di rimuovere la siepe entro 30 giorni poiché in urto con l'art. 19 NAPR, il quale prevede che le particelle a confine ed a cavallo con la zona di protezione cantonale del laghetto possono essere recintate solo con siepi formate da piante di specie indigena, caratteristica che difetta al lauro.

Il 21 maggio 1999 i ricorrenti hanno contestato l'ordine ed hanno chiesto al municipio di __________ di riesaminare la questione. L'8 giugno 1999 l'autorità comunale ha riconfermato l'ordine di rimozione, spostando il termine d'esecuzione al 30 giugno 1999. Su richiesta degli insorgenti il 23 giugno 1999 si è tenuto un sopralluogo in presenza di alcuni rappresentati del municipio. Il giorno seguente l'esecutivo comunale ha comunicato agli interessati che la decisione 8 giugno 1999 "era sospesa per un riesame della pratica (…). Vi sarà pertanto trasmessa una nuova decisione, con i relativi termini ricorsuali." Con decisione 20 luglio 1999 il municipio di __________ ha poi riconfermato l'ordine di rimozione impartito in precedenza ed ha assegnato agli insorgenti un termine scadente il 31 agosto 1999 per procedere in tal senso.

                                  C.   Il 10 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso tale risoluzione. Raccolto il parere dell'Ufficio protezione natura, secondo il quale la siepe in parola è un prunus laurocerasus, comunemente chiamato lauro, pianta estranea alla flora indigena, il Governo ha ritenuto che essa disattendesse l'art. 19 cpv. 3 NAPR. L'ordine di ripristino è stato a sua volta considerato adeguato e sorretto da un interesse pubblico preponderante.

                                  D.   Contro tale pronuncia __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Sottolineano come il lauro sia comunemente utilizzato in Ticino come siepe viva e che dunque deve essere considerato una pianta indigena. Censurano l'applicabilità dell'art. 19 cpv. 3 NAPR, in quanto la siepe non è posta a confine della zona di protezione, bensì a ridosso della recinzione che a sua volta confina con il sentiero pubblico. Soltanto quest'ultimo confinerebbe con la zona di protezione. Contestano inoltre la costituzionalità dell'art. 19 cpv. 3 NAPR, che sarebbe troppo vago e negano che le piante posate possano nuocere alla zona di protezione cantonale del laghetto.

                                  E.   Richiamate le osservazioni già formulate davanti al Governo, il municipio di __________ propone la reiezione del gravame. Ad identica conclusione giunge il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle argomentazioni contenute nella decisione impugnata. L'Ufficio protezione natura ribadisce che il lauroceraso è una specie neofita per la flora svizzera e che non ha alcun valore ecologico e che di conseguenza non è idonea a tutelare e valorizzare i contenuti naturali del comprensorio protetto del lago d'__________.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione risulta chiaramente dai piani e dalle fotografie contenuti nell'incarto. Un sopralluogo non appare quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Preliminarmente giova osservare che le decisioni 11 maggio ed 8 giugno 1999 sono state annullate dalla decisione 24 giugno 1999, con la quale il municipio di __________ ha comunicato agli insorgenti che la vertenza era sospesa per riesame della pratica e che pertanto sarebbe stata loro trasmessa una nuova decisione con i relativi termini ricorsuali. La decisione 24 giugno 1999 costituisce dunque un atto di revoca delle due precedenti risoluzioni. Ora, sebbene la prima facesse riferimento soltanto alla decisione dell'8 giugno 1999, con ogni evidenza essa si riferiva anche a quella di maggio di pari contenuto. A giusta ragione dunque l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il gravame interposto dai ricorrenti avverso l'ordine di rimozione concerneva la decisione 20 luglio 1999 e che dunque lo stesso era tempestivo.

                                   3.   3.1. I ricorrenti hanno dapprima censurato l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 19 cpv. 3 NAPR, il quale prevede che le particelle a confine e a cavallo con la zona di protezione cantonale del lago di __________, "possono essere recintate solo con siepi formate da specie indigene". Sul confine con il sentiero pubblico essi hanno infatti eretto un muro di sostegno di modesta altezza sul quale si trova una recinzione metallica, a ridosso della quale hanno fatto posare la siepe contestata. Tra la siepe e il sentiero pubblico, che delimita la zona di protezione del laghetto, si trova dunque la recinzione. Malgrado ciò, si deve tuttavia ritenere che la siepe si trova in ogni caso sul confine ai sensi della norma sopracitata. Infatti una rete metallica dello spessore di pochi millimetri non rende certamente inapplicabile l'art. 19 cpv. 3 NAPR. Inoltre dalle fotografie in atti si evince che i rami della siepe sono ormai abbondantemente passati attraverso gli interstizi della rete, nascondendola completamente alla vista, e fuoriuscendo sul sentiero pubblico. La siepe si trova dunque a confine con la zona di protezione ed è pertanto applicabile la norma in questione.

3.2. I ricorrenti sostengono che il prunus laurocerasus sarebbe una piana indigena.

Si deve ammettere che potrebbe apparire dubbio che il lauro non possa essere considerato una pianta indigena giusta l'art. 19 cpv. 3 NAPR, ritenuto che, come sostenuto dagli insorgenti, tale arbusto viene comunemente utilizzato in Ticino quale siepe.

Il concetto di "pianta indigena " è di natura indeterminata (Imboden / Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 66 B I seg.). In quanto tale, esso riserva all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto precettivo. Nella misura in cui è riferito ad una norma del diritto autonomo comunale, l'autorità superiore è tenuta a rispettare questo margine d'interpretazione. Essa può scostarsi dall'interpretazione data dal municipio soltanto quando questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale (DTF 96 I 369 seg., consid. 4).

Nella fattispecie, l'interpretazione data dal municipio di __________ al concetto in discussione appare certamente sostenibile. Essa collima con l'interpretazione grammaticale dell'aggettivo "indigeno", il quale significa "essere originario del paese in cui si vive" (Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 10. ed.). Inoltre essa trova pieno riscontro nella letteratura specifica ed è pure confortata dal parere dell'Ufficio protezione natura.

                                   4.   Gli insorgenti hanno pure contestato la costituzionalità dell'art. 19 cpv. 3 NAPR, in quanto, a loro dire, violerebbe la garanzia della proprietà di cui all'art. 26 cpv. 1 Cost.

4.1. Essi ritengono che la limitazione prevista dalla norma comunale non poggia su una base legale sufficiente in quanto formulata in modo impreciso. La censura è infondata.

Secondo il Tribunale federale il principio della precisione delle norme giuridiche non dev'essere inteso in modo assoluto. Il legislatore non può rinunciare completamente all'utilizzo di termini astratti, in quanto senza tale ausilio egli non sarebbe in grado di formulare leggi capaci di regolare i rapporti più diversi. È pertanto inevitabile che molte leggi contengano concetti più o meno vaghi, la cui interpretazione viene lasciata agli organi preposti alla sua applicazione (DTF 117 Ia 480 e rinvii).

Nel caso concreto l'art. 19 cpv. 3 NAPR fa riferimento a piante di specie indigena, concetto che nella letteratura specifica ha un chiaro significato. La norma è dunque formulata in modo preciso. È ben vero che il cittadino non esperto della materia può non sapere quali sono le specie neofite e quali quelle indigene. Spetta tuttavia a quest'ultimo adoperarsi per raccogliere le informazioni necessarie presso le autorità competenti. D'altronde non può essere preteso che le NAPR contengano un elenco esaustivo delle specie indigene. La normativa in discussione costituisce pertanto una base legale sufficiente.

4.2. Gli insorgenti sostengono pure che l'imposizione contenuta all'art. 19 cpv. 3 NAPR non sarebbe sorretta da un interesse pubblico preponderante. A torto.

Appare infatti chiaro che la limitazione in discussione mira esclusivamente a salvaguardare l'equilibrio ecologico del laghetto di __________, a conferma della legislazione cantonale. Con l'adozione del piano regolatore cantonale di protezione del lago di __________ nel 1991 (PRPLO) le autorità cantonali hanno infatti inteso riconoscere i valori naturalistici e paesaggistici di tale comprensorio (cfr. art. 2 NAPRPLO), vietando, tra l'altro, l'introduzione di specie vegetali ed animali estranee all'ambiente e potenzialmente pericolose per l'equilibrio biologico (art. 7 cpv. 3 lett. b NAPRPLO). È dunque evidente che la norma comunale concretizza gli obiettivi cantonali di salvaguardia dell'ambiente e che pertanto riveste un importante interesse pubblico.

4.3. La restrizione imposta dall'art. 19 cpv. 3 NAPR è pure proporzionata. Essa limita unicamente il cittadino nella scelta delle piante da utilizzare per la formazione di una siepe sul proprio fondo. Egli resta tuttavia libero di chiudere la propria particella per mezzo di una siepe, scegliendo la specie di pianta che meglio gli aggrada tra quelle indigene. La restrizione imposta è dunque di lieve entità. Considerato l'interesse pubblico che essa persegue, la misura si rileva certamente proporzionale.

4.4. L'art. 19 cpv. 3 NAPR non lede la garanzia della proprietà invocata dai ricorrenti.

                                   5.   5.1. Giusta l’art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere edilizie eseguite in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile. Da un ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto si può prescindere soltanto nella misura in cui la violazione materiale sia minima e senza importanza per l'interesse pubblico o per i vicini (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 43 N. 1 seg.).

5.2. Nell’evenienza concreta, la siepe posata dai ricorrenti si pone in contrasto insanabile con l'art. 19 cpv. 3 NAPR, in quanto il prunus laurocerasus è una pianta neofita. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti la violazione materiale posta in essere è di rilevanza dal profilo dell’interesse pubblico come è stato evidenziato dall'ufficio protezione natura, il quale ha precisato che "il Lauroceraso non ha alcun valore ecologico. Questa specie (…) difficilmente fiorisce e fruttifica (non offre quindi nicchie per animali), inoltre la diversità vegetale è annullata (difficilmente altre specie riescono a insediarsi naturalmente all'interno della siepe di questo tipo). Se poi, per caso, dovesse fruttificare vi è il pericolo di una dispersione di semi con conseguente invasione e pregiudizio di ambienti naturali da parte della specie." La siepe di lauro degli insorgenti viola dunque l'interesse della collettività alla salvaguardia del comprensorio del lago di __________, che prevale su quello soggettivo del privato.

L'ordine di ripristino è infine da considerasi proporzionato; per ristabilire una situazione conforme al diritto non esiste altra alternativa che l'eliminazione delle piante contestate.

Sulla scorta di tali considerazioni questo tribunale ritiene che l'ordine di ripristino impugnato regge alle critiche dei ricorrenti e che sia rispettoso del principio di proporzionalità.

                                   6.   Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 26 cpv. 1 Cost.; 1 segg. NAPRPLO; 19 cpv. 3 NAPR; 21 LE; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria