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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.03.2000 52.1999.324

23. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,114 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00324  

Lugano 23 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 1. dicembre 1999 di

__________ patr. da: avv. __________  

Contro  

la decisione 10 novembre 1999, no. 4673, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 16 settembre 1999, no. 2223, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre;

vista la risposta 14 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel 1972 __________, classe __________, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B. In seguito soltanto in un'unica occasione egli ha interessato le autorità amministrative in materia di circolazione stradale, le quali nel 1983 lo hanno ammonito per aver superato di 21 km/h il limite di velocità prescritto.

                                  B.   a) Il 28 marzo 1999 il ricorrente è stato sorpreso a circolare in stato di ebrietà. Le analisi del sangue hanno permesso di accertare un tasso alcolemico del 3,44 - 4,29 g/kg. La polizia ha immediatamente disposto nei suoi confronti il sequestro della licenza di condurre e gli ha intimato il divieto di circolare con veicoli a motore fino a decisione dell'autorità competente.

b) Con decreto d'accusa 2 agosto 1999 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'insorgente alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed al pagamento di una multa di fr. 1'500.-- per violazione dell'art. 91 cpv. 1 LCStr. Il decreto non è stato impugnato.

                                  C.   Il 12 aprile 1999 la Sezione della circolazione ha comunicato al ricorrente che erano dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Dopo aver raccolto le sue osservazioni, il 21 aprile 1999 l'autorità dipartimentale gli ha comunicato che riteneva opportuno procedere ad una verifica circa il suo stato di salute e l'esistenza o meno di una forma di dedizione al bere. Egli è dunque stato invitato a sottoporsi ad un'accurata valutazione medico-internistica.

Sulla base della documentazione raccolta, che conteneva indizi di una dedizione al bere, la Sezione della circolazione ha ordinato al ricorrente di sottoporsi ad una perizia presso il Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA) e presso un medico internista.

Preso atto delle perizie 30 agosto 1999 del lic. phil. __________ e 13 luglio e 9 agosto 1999 del dr. __________, con decisione 16 settembre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis e 3 LCStr. Parimenti l'autorità dipartimentale ha disposto che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di agosto 2000 e che la riammissione alla guida era subordinata alla presentazione di un rapporto del STCA e di un certificato medico, attestanti l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica da bevande alcoliche per un periodo di dodici mesi. Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo.

                                  D.   a) Il 6 ottobre 1999 il ricorrente ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, chiedendo in via provvisionale di concedere effetto sospensivo al ricorso; in via principale di annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti alla Sezione della circolazione per nuova decisione, in via più subordinata di ridurre il periodo di revoca a quattro mesi ed in via ancora più subordinata di ridurre il periodo di riesame al 10 aprile 2000.

b) L'8 ottobre 1999 il presidente del Consiglio di Stato ha negato la concessione dell'effetto sospensivo.

c) Con decisione 10 novembre 1999 il Governo ha respinto il gravame, confermando la decisione dipartimentale.

L'Esecutivo cantonale ha in sostanza motivato la propria decisione facendo riferimento alle risultanze del referto peritale ed ha dunque ritenuto il ricorrente inidoneo a condurre veicoli a motore.

                                  E.   Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza.

A mente del ricorrente non è stato tenuto conto dell'effetto che lo Zocor, medicamento da lui assunto, ha sull'ingestione di alcol e dei certificati medici agli atti, i quali hanno confermato che il ricorrente non presenta da un punto di vista clinico alcun segno di alcolismo cronico. Contesta i risultati del referto del lic. phil. __________, che poggerebbe su considerazioni proprie senza il supporto di prove concrete e che sarebbe in contrasto con i risultati clinici di cui si è detto. Sostiene che il periodo di prova è stato fissato scorrettamente e che è sproporzionato. Il periodo di prova di un anno avrebbe dovuto essere fatto decorrere dal 28 marzo 1999 o al più tardi dal 10 aprile 1999, data dell'ultima assunzione di alcol da parte del ricorrente.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm). Le censure del ricorrente devono perciò essere esaminate sotto questi profili.

                                   2.   La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate, se il richiedente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute, … (art. 16 cpv. 1 LCStr). La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC), durata minima questa che non può essere ridotta (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 17 LCStr, pag. 218, nota 1.1. lett. a; R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 129, n. 2181 ss.). Il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (cpv. 1 bis) non può essere ridotto (art. 17 cpv. 3 LCStr).

                                   3.   Come ha sottolineato il perito lic. phil. __________, __________ presenta un quadro clinico piuttosto complesso in ragione dell'assunzione dello Zocor, al quale egli ha fatto capo a partire dal 1995 fino al maggio 1999. Si tratta di un medicamento atto a curare l'ipercolesterolemia primaria, che può provocare l'innalzamento delle transaminasi - uno dei valori di riferimento utilizzato per diagnosticare la presenza di un abuso alcoolico -, effetto secondario che si è presentato anche nell'insorgente fin dalla prima assunzione, come attestato dal suo cardiologo (cfr. scritto 22 giugno 1999 dr. __________). Va inoltre aggiunto che gli esami clinici a cui si è sottoposto nel corso della presente procedura, non hanno evidenziato patologie alcol-correlate, ma unicamente una lieve epatomegalia associata ad altrettanto lieve epatopatia diffusa verosimilmente steatosica, che a detta del dr. __________ possono anche avere origini alimentari e non solo dipendere dal consumo o abuso etilico (cfr. lettera 9 agosto 1999 dr. __________). Gli esami a cui il ricorrente si è sottoposto in passato, hanno sì rivelato la presenza di alcuni valori oltre i parametri limite, che sono stati definiti da elevati a patologici (cfr. perizia 30 agosto 1999, pag. 6), valori che nei controlli successivi sono poi rientrati nella norma.

Nella propria valutazione il perito ha dunque considerato il parere espresso dagli altri medici che hanno visitato il ricorrente. Egli ha infatti ammesso che essendo stato nel frattempo interrotto il consumo di Zocor, come probabilmente pure quello alcolico, non è stato possibile chiarire se l'evoluzione dei valori enzimatici fosse da attribuire (solo) al farmaco piuttosto che all'alcol o alla loro interazione. Egli ha dunque affermato che "il quadro attuale parla in ogni caso per una ridotta o lieve compromissione epatica dei valori alcol-correlabili."

Oltre a ciò il perito ha tuttavia tenuto conto anche di altri fattori. Non va infatti dimenticato il tasso alcolemico che il ricorrente presentava il 27 marzo 1999 e che, malgrado l'immediato ritiro della licenza di condurre e l'avvio dei procedimenti amministrativo e penale, il 10 aprile 1999 egli ha nuovamente bevuto rilevanti quantità di alcolici in occasione del suo compleanno (cfr. perizia 30 agosto 1999, pag. 4).

Al contrario dei medici summenzionati, il perito, che dispone di una formazione in psicologia, non si è limitato a sottoporre l'insorgente ad un analisi internistica, bensì ha pure effettuato un esame dei tratti psicologici dell'interessato. Ne è emerso che quest'ultimo presenta un atteggiamento di eccessiva e marcata banalizzazione e sottovalutazione degli effetti che l'alcol produce sulla capacità di condurre. Egli ha infatti asserito che in occasione dei fatti del 26 marzo 1999 egli era solo "allegro" e non ubriaco e che non avrebbe avuto alcun problema nella guida.

In ragione di tutti questi elementi il perito ha concluso che "appare anamnesticamente presente fino a date recenti un consumo alcolico frequentemente elevato" e che risultano "segni clinici associabili ad un consumo elevato frequente o abituale di bevande alcoliche (alterazione di alcuni valori epatici, stigmate fisiche) (…). (…) il quadro è certo da ritenere a grave rischio anche se sottoposto a periodici controlli medici. Evidente la presenza di una marcata tendenza all'abuso alcolico anche se (apparentemente) più che a un quadro di dipendenza, siamo di fronte a uno caratterizzato da frequenti eccessi, pericolosamente banalizzati."

La perizia del lic. phil. __________ appare a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata. Sulla scorta delle informazioni racchiuse nell'incarto ed in particolare nella perizia 30 agosto 1999, questo tribunale ritiene che le conclusioni a cui è giunto il perito sono convincenti, credibili e fondate su elementi di fatto concreti. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza sono dunque adempiute.

                                   4.   Pure le censure addotte avverso il periodo di revoca ed il termine di riesame fissati dalla Sezione della circolazione sono infondate.

Come si è visto, la revoca di sicurezza comporta un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC). Ora la Sezione della circolazione ha fissato il periodo di riesame di un anno a contare dalla data della propria decisione e dunque lo stesso viene a scadere alla fine di agosto 2000. Tale modo di procedere dev'essere confermato. Il periodo di prova ha un duplice scopo: di concedere all'interessato tempo sufficiente per riadempiere le condizioni legali stabilite per il rilascio della licenza e di provare di essere ora idoneo alla guida. Pertanto il periodo di prova esplica pure una funzione di controllo ed è atto a fornire alle autorità le informazioni necessarie per decidere in merito alla riammissione alla guida del conducente colpito dalla misura di revoca. Infatti solo dopo un'astinenza controllata di almeno un anno potrà essere formulata una prognosi favorevole (RDAF 1983, 64). È dunque a giusta ragione che l'autorità dipartimentale ha fatto decorrere il periodo di prova di un anno a partire dal settembre 1999 con termine ad agosto 2000.

                                   5.   Ritenuto che la decisione del Consiglio di Stato non discende da un apprezzamento erroneo dei fatti e nemmeno da un eccesso o abuso di potere, la stessa non viola il diritto.

Il ricorso va pertanto respinto con seguito di tasse e spese, (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c; 16 cpv. 1; 17 cpv. 1bis e 3; 91 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 1 OAC; 10 cpv. 1 LALCStr; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.1999.324 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.03.2000 52.1999.324 — Swissrulings