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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.01.2000 52.1999.307

11. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,121 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00307  

Lugano 11 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 novembre 1999 di

__________,  

Contro  

la decisione 27 ottobre 1999 del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 settembre 1999 con cui la Sezione della circolazione ha subordinato la sua riammissione alla guida di veicoli a motore alla presentazione ogni due mesi e per la durata di un anno di un certificato medico attestante, a seguito di 2-3 controlli mensili, l'assenza di sintomatologie legate all'uso di sostanze stupefacenti;

vista la risposta 1° dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il 18 dicembre 1997 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre a tempo indeterminato, subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico attestante, sulla base di controlli settimanali dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti durante un periodo minimo di tre mesi e l'idoneità psico-fisica a condurre veicoli a motore.

b) L'istanza di riesame presentata il 17 giugno 1998 da __________ è stata respinta dalla Sezione della circolazione con decisione 16 luglio 1998 poiché il ricorrente non si era sottoposto agli esami tossicologici richiesti.

                                  B.   Con decisione 16 settembre 1999 la Sezione della circolazione, preso atto della documentazione medica prodotta da __________ lo ha riammesso alla guida di veicoli a motore stabilendo tuttavia che lo stesso avrebbe dovuto presentare ogni due mesi e per la durata di un anno un certificato medico attestante, a seguito di almeno 2-3 controlli mensili, la sua astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.

                                  C.   Contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando un riesame della condizione che gli imponeva di sottoporsi a nuovi controlli medici. A sostegno dell'impugnativa ha addotto di aver già dimostrato la sua completa astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti; ha inoltre rilevato che il fatto di doversi regolarmente sottoporre a degli esami tossicologici gli causerebbe ingenti spese.

                                  D.   Con decisione 27 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso nel senso che ha ridotto da un anno a soli sei mesi il periodo durante il quale il ricorrente dovrà presentare un certificato medico attestante la sua astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.

                                  E.   __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le richieste formulate in precedenza. Adduce in buona sostanza che la sua astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti è già stata sufficientemente comprovata.

                                  F.   Il Consiglio di Stato si riconferma nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata senza formulare nessuna particolare osservazione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) è presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

                                   2.   La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata, se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza oppure per motivi caratteriali o altri motivi (art. 17 cpv. 1 bis I° periodo).

La licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo (art. 17 cpv. 3 I° periodo LCStr).

                                   3.   Il ricorrente contesta che possano sussistere dubbi circa la sua idoneità alla guida di veicoli a motore che giustifichino la condizione impostagli dall'autorità amministrativa.

3.1. __________ è titolare della licenza di condurre dal febbraio 1996. La stessa gli è tuttavia stata sequestrata il 29 agosto 1997 ed in seguito revocata a tempo indeterminato il 18 dicembre 1997.

La prima istanza di riesame della detta decisione di revoca della licenza di condurre è stata respinta in considerazione del fatto che l'insorgente non aveva presentato una documentazione medica idonea ed aveva rifiutato di sottoporsi a periodici controlli tossicologici. L'insorgente è quindi stato riammesso alla guida di veicoli a motore soltanto il 16 settembre 1999; la Sezione della circolazione, visti i precedenti, ha tuttavia condizionato tale misura alla presentazione ogni due mesi e per la durata di un anno di un certificato medico attestante, a seguito di almeno 2-3 controlli mensili, la sua astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Con decisione 27 ottobre 1999 Consiglio di Stato ha ridotto a soli sei mesi il periodo durante il quale il ricorrente dovrà presentare il detto certificato medico.

3.2. La tesi del ricorrente secondo cui la sua astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti sarebbe già stata sufficientemente dimostrata non può essere tutelata. A partire dal momento in cui gli è stata ritirata la patente e fino ad oggi, l'insorgente si è infatti dapprima rifiutato di sottoporsi ai previsti controlli tossicologici (cfr. decisione Sezione della circolazione 16 luglio 1998) ed in seguito vi si è sottoposto soltanto durante un brevissimo lasso di tempo e meglio dal 20 aprile al 16 luglio 1999 (cfr. documentazione agli atti); ciò che non è certamente sufficiente per poter ritenere con ragionevole certezza che egli non faccia più uso di sostanze stupefacenti.

Sulla scorta di tali considerazioni, questo Tribunale perviene al convincimento che non vi è stato abuso di potere e nemmeno violazione del principio della proporzionalità da parte dell'autorità dipartimentale nel subordinare la riammissione del ricorrente alla guida di veicoli a motore alla presentazione ogni due mesi e per la durata di sei mesi di un certificato medico attestante, a seguito

di 2-3 controlli tossicologici mensili, la mantenuta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.

Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. Le tasse di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 17 cpv. 1 bis LCStr; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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