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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.02.2000 52.1999.304

23. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,342 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00304  

Lugano 23 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 novembre 1999 di

__________, patr. da: avv. __________,  

Contro  

la decisione 20 ottobre 1999, n. 4388, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 luglio 1999/4 settembre 1999 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

vista la risposta 12 novembre 1999 del Consiglio di Stato

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 30 agosto 1983 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B.

                                  B.   a) Con decisione 27 novembre 1984 l'Ufficio giuridico ha ritirato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato per infrazione alla LStup. Egli è stato riammesso alla guida il 17 novembre 1986, dietro presentazione di certificato medico.

b) Il 12 gennaio 1990 __________ è stato oggetto di un ammonimento per superamento del limite di velocità.

                                  C.   Il 14 gennaio 1999 __________ è stato arrestato a __________ poiché coinvolto con altre persone in un importante traffico di hashish e marijuana. In tale occasione egli si è rifiutato di sottoporsi al prelievo delle urine per l'analisi tossicologica. Ha comunque ammesso di consumare giornalmente hashish o marijuana a scopo terapeutico (cfr. verbale di polizia 4 gennaio 1999).

                                  D.   a) Con lettera 10 febbraio 1999 la Sezione della circolazione ha comunicato a __________ che, considerati i fatti summenzionati, erano dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con la revoca della licenza di condurre.

b) Con scritto 25 febbraio 1999 __________ ha asserito che il suo consumo di hashish è occasionale e che di conseguenza non può essere assimilato ad una tossicodipendenza. Ha pure evidenziato di non mettersi mai alla guida dopo aver fatto uso di droghe leggere.

c) Il 2 marzo 1999 la Sezione della circolazione ha ordinato all'insorgente di sottoporsi ad un periodo, della durata di tre mesi, di intenso controllo medico, volto a dimostrare, attraverso controlli settimanali delle urine, che lo stesso è in grado di astenersi nella maniera più totale dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente, nonché di presentare al termine di tale periodo un certificato medico, attestante la sua non tossicodipendenza. L'autorità dipartimentale ha inoltre avvertito __________ del fatto che qualsiasi inadempienza di tali condizioni sarebbe stata immediatamente sanzionata e avrebbe comportato l'adozione di un provvedimento di sicurezza.

d) Con scritto 20 marzo 1999 il dr. med. __________, medico curante di __________, ha chiesto alla Sezione della circolazione se, in considerazione delle dichiarazioni del suo paziente secondo cui egli fa uso regolare dei derivati della canapa, non fosse il caso di limitare i controlli alla presenza di sostanze oppiacee, cocaina ed anfetamina. Da parte sua la Sezione della circolazione, con lettera 25 marzo 1999, inviata per conoscenza anche a __________, ha comunicato al medico che scopo delle analisi era quello di accertare l'esistenza o meno di una dipendenza del paziente dal consumo di sostanze stupefacenti, ivi compresi i derivati della cannabis. L'autorità dipartimentale ha inoltre ribadito che il mancato adempimento delle condizioni previste per i controlli da parte del ricorrente avrebbe comportato la revoca della licenza di condurre a titolo cautelativo, indipendentemente dalle dichiarazioni dell'interessato secondo cui egli non si metterebbe alla guida dopo l'assunzione di cannabinoidi.

e) Con decisione 29 luglio 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo ed a tempo indeterminato, considerato che dalla documentazione trasmessale dal dr. med __________, è risultato che il ricorrente non ha ottemperato con serietà e scrupolosità le condizioni postegli, segnatamente ha omesso di sottoporsi settimanalmente ai controlli medici ed in sei occasioni è risultato positivo ai cannabinoidi. Il riesame della situazione è stato subordinato alla presentazione di un certificato medico che attestasse, sulla base di settimanali controlli dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti per un periodo minimo di tre mesi. E' pure stato negato effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

                                  E.   a) Contro la predetta risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto sospensivo, rispettivamente la concessione del gratuito patrocinio. Egli ha posto in evidenza di non essere affetto da alcuna dipendenza fisica o psichica dall'hashish, sostanza di cui farebbe uso soltanto occasionalmente e mai prima di mettersi alla guida. Ha inoltre rilevato che la positività ai cannabinoidi rilevata dalle analisi sarebbe stata determinata dal fumo passivo, in quanto egli frequenta abitualmente ambienti in cui si consuma hashish, rispettivamente dal suo uso regolare di prodotti alimentari a base di canapa. Il ricorrente ha poi evidenziato di non essersi sottoposto a tutti i controlli ordinati dall'autorità dipartimentale, in quanto troppo costosi per le sue precarie condizioni finanziarie. Ha infine fatto valere la sua necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali, nonché in considerazione della sua invalidità che non gli permetterebbe di fare uso dei mezzi pubblici (l'eccessivo scuotimento gli provocherebbe difficoltà e dolori a livello vertebrale). In simili circostanze il ritiro della licenza sarebbe sproporzionato, tanto più che egli non è stato sorpreso alla guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.

b) Con decisione 24 settembre 1999 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo.

c) Con risoluzione 20 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo la misura amministrativa adottata legittima e giustificata. Anche la richiesta volta ad ottenere l'assistenza giudiziaria è stata respinta.

                                  F.   Contro la predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Il ricorrente ribadisce le argomentazioni già sottoposte al Consiglio di Stato. In concreto non sarebbero dati gli estremi per procedere alla revoca della licenza di condurre a titolo preventivo, ritenuto che non vi è alcuna prova di una sua dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti, rispettivamente di una sua inabilità alla guida. In conclusione, considerata l'assenza di mezzi finanziari per far fronte a regolari controlli medici, l'improponibilità dell'abbandono delle proprie relazioni sociali (fumo passivo) e della proprie abitudini alimentari (prodotti a base di canapa) e l'assenza di particolari indizi di pericolo, la misura adottata sarebbe sproporzionata. Il ricorrente ritiene che non sia sostenibile limitare le possibilità di idoneità alla guida unicamente ai controlli delle urine e si dichiara quindi disposto a sottoporsi ad una perizia medico-psichiatrica. Con istanza pedissequa al gravame, __________ chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  G.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame - tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere,contrariamente a quanto auspicato dal ricorrente, all'allestimento di una perizia, che non appare idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili.

                                   2.   2.1. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto se, tra l'altro, il richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute (art. 16 cpv. 1 1. frase LCStr).

Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).

2.2. La revoca della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti ivi menzionati).

Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III vol., n.1996; DTF 122 II 364 consid. 3a).

                                   3.   Nel caso in rassegna, il provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare del tutto giustificato dalle circostanze.

3.1. Già in passato __________ ha avuto problemi di droga. Nel 1983-1984 è infatti stato oggetto di una misura di revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato per violazione della LStup. La riammissione, avvenuta il 17 novembre 1986, è stata subordinata alla presentazione di un certificato medico attestante l'avvenuta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.

                                         Il 4 gennaio 1999 il ricorrente è stato arrestato poiché coinvolto con altre persone in un importante traffico di hashish e marijuana. In tale occasione si è rifiutato di sottoporsi al prelievo delle urine ed ha ammesso di consumare giornalmente hashish o marijuana a scopo terapeutico.

                                         Questo fatto, unitamente al summenzionato precedente ed alle ammissioni del ricorrente circa il consumo di stupefacenti, hanno indotto la Sezione della circolazione a sospettare una dipendenza dal consumo di stupefacenti. Pertanto a giusta ragione l'autorità dipartimentale ha ordinato all'insorgente di sottoporsi a controlli settimanali dell'urina per un periodo di tre mesi e di astenersi dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente, avvertendolo formalmente che in caso di mancata ottemperanza di tali condizioni si sarebbe proceduto alla revoca cautelativa della licenza di condurre__________ non ha dato seguito a quanto richiestogli. In particolare dagli atti risulta che egli nel periodo dal 12 marzo al 14 giugno 1999 si è sottoposto unicamente a sei controlli delle urine e, ciò che più conta, ogni volta è risultato positivo ai cannabinoidi. Ciò che lascia sorgere il fondato sospetto che il ricorrente sia dedito al consumo di stupefacenti. Tale sospetto è ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni da lui rese alla polizia e al proprio medico, secondo cui egli consuma regolarmente hashish, nonché dal fatto che egli continua a frequentare ambienti caratterizzati dal consumo abituale di hashish e ritiene improponibile rinunciarvi a causa del provvedimento amministrativo in questione.

                                         3.2. Alla luce delle suddette considerazioni si può quindi affermare che in concreto esiste il fondato sospetto che __________ non sia idoneo alla guida a causa del consumo di sostanze stupefacenti. Le argomentazioni contenute nel presente gravame non consentono di mutare la suddetta conclusione. Innanzitutto, anche volendo ammettere che alla positività delle analisi abbiano contribuito anche il fumo passivo ed i prodotti alimentari a base di canapa, va tuttavia evidenziato che il ricorrente stesso ammette di fare a tutt'oggi uso di cannabinoidi (cfr. ricorso p. 3 in fondo). Che lo faccia a scopo terapeutico o per altri motivi è irrilevante. In considerazione del risultato inequivocabile delle analisi tossicologhe, neppure può giovare al ricorrente il fatto di non essere stato sorpreso alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, rispettivamente l'asserzione secondo cui egli non si metterebbe mai al volante dopo aver consumato tali sostanze. Poco credibile è l'affermazione secondo la quale egli sarebbe impossibilitato ad usare i mezzi pubblici, in quanto l'eccessivo scuotimento gli provocherebbe dolori a livello cerebrale (causa della sua invalidità). Da ultimo si osserva che il costo della analisi delle urine ammonta a circa Fr. 80.--, cifra che non può certo considerarsi eccessiva, tanto più se si considera che __________ ha un'attività lavorativa.

3.3. In conclusione, questo Tribunale ritiene che le prove agli atti dimostrano la fondatezza del sospetto che __________ non si sia ancora affrancato dalla tossicodipendenza. E' dunque a giusta ragione che la Sezione della circolazione ha disposto il ritiro della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, nell'attesa che venissero esperite le necessarie indagini volte ad accertare la sua dipendenza o astinenza dal consumo di droghe. Soltanto allora potrà essere deciso in merito ad un provvedimento definitivo.

                                   4.   Il ricorrente non può appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, p. 195).

                                   5.   Stante tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto.

Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria, va anch'essa respinta siccome il gravame non aveva alcuna probabilità di successo. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 Pamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 4 lett. c e 16 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 1 e 35 cpv. 3 OAC, 10 LALCStr;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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