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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2000 52.1999.297

20. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,359 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00297  

Lugano 20 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 novembre 1999 della

__________,   

Contro  

la decisione 22 ottobre 1999 (n. 622/1999) del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, Sezione esercizio e manutenzione, che nega all'insorgente il permesso di posare un'insegna avanzata su proprietà privata a __________;

vista la risposta 18 novembre 1999 del Dipartimento del territorio, Sezione esercizio e manutenzione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 14 gennaio 1999 __________, ha chiesto all'allora competente Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP) del Dipartimento delle istituzioni il permesso di esporre, a __________, a lato della strada cantonale Ascona-Brissago:

"una tavola non illuminata, avente dimensioni di m. 1 x 1,40 recante la dicitura "(logo __________) - __________ - 200 metri", da posare su terreno di proprietà privata, vicino ai segnali di inizio località 4.27 "__________ TI" e 2.30 "velocità massima 60 km/h".

Il municipio di __________ e la polizia stradale hanno formulato preavviso favorevole.

                                  B.   Con decisione 22 ottobre 1999, la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio - divenuta competente in materia a seguito dell'entrata in vigore il 1° febbraio 1999 del nuovo art. 1 RLIns - ha respinto la domanda. L'autorità dipartimentale ha motivato il proprio diniego affermando sostanzialmente che l'ubicazione della stazione di servizio è tale da consentire ai clienti di reperirla facilmente e quindi non vi è un'esigenza concreta di posare un'ulteriore insegna. Neppure sussisterebbero ragioni di sicurezza tali da giustificarla. Ha inoltre evidenziato che un'eventuale autorizzazione potrebbe creare un precedente, invocabile in seguito da altri commerci ubicati nella zona.

                                  C.   Contro il predetto giudizio dipartimentale __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando il rilascio dell'autorizzazione richiesta. A dire della ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità dipartimentale, la stazione di servizio si troverebbe in una posizione tale da essere facilmente visibile unicamente per gli automobilisti provenienti da __________, ma non per quelli provenienti da __________. La posa dell'insegna consentirebbe quindi a questi ultimi di evitare brusche frenate per accedere alla stazione di servizio. L'insorgente rileva infine che l'intervento richiesto non costituirebbe un precedente invocabile in seguito da altri commerci ubicati nella zona, ritenuto che la stazione di servizio in questione è l'unica sulla tratta __________.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone la SEM con argomenti che verranno ripresi - se necessario - nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 17 Lins, 43 e 47 Pamm.

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 Pamm). La situazione dei luoghi, oltre a trasparire dalla documentazione fotografica e dalle planimetrie versate agli atti, è perfettamente nota a questo Tribunale. Un sopralluogo non è quindi necessario.

                                   2.   2.1. Le insegne, le scritte ed ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza dello Stato e dei comuni (art. 1 LIns). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate insegne le figurazioni , le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo, o sonoro, destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo di presentazione. La posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere esposte per più di un mese oppure costituite da tavole , colonne o altri impianti destinati alla pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è soggetta all'autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e della manutenzione (art. 2 LIns , 1 RLIns).

                                         2.2. In concreto, l'insorgente chiede la posa di una tavola non illuminata recante la dicitura "(logo __________) - __________ -200 metri" e destinata ai conducenti che transitano sulla strada cantonale __________. Trattasi quindi di insegna ai sensi della citata normativa cantonale, la cui posa soggiace ad autorizzazione (art. 13 LIns; 13 cpv. 1 RLIns; cfr. anche art. 100 cpv. 1 OSStr).

                                   3.   Le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4 LIns).

L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. È considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono; cfr. art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr). L'art. 96 OSStr proibisce la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori. La pubblicità stradale è vietata in particolare nei pressi delle intersezioni (art. 96 cpv. 1 lett. 1 OSStr; Bussy-Rusconi, Code suisse de la circulation routière, ad art. 36 LCStr).

                                   4.   4.1. Nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha anzitutto ritenuto che l'ubicazione della stazione di benzina e la sua agevole reperibilità non giustificassero la posa dell'insegna. Sarebbe compito dell'autorità decidente evitare il proliferare di cartelli non giustificati da un'esigenza concreta a lato delle strade principali.

Il motivo addotto dalla Divisione delle costruzioni non regge.

L'autorizzazione per la posa d'insegne è un permesso di polizia, mediante il quale l'autorità accerta che l'impianto pubblicitario è conforme alle disposizioni della LIns, dal RLIns e della legislazione richiamata da questi ordinamenti. Non è una concessione graziosa, che l'autorità è sostanzialmente libera di accordare o di rifiutare. Ora, nessuna norma di legge o di regolamento subordina il permesso per la posa di insegne alla dimostrazione, da parte del richiedente, dell'esistenza di un bisogno di pubblicità. I presupposti del permesso sono unicamente quelli stabiliti dagli art. 4 - 12 LIns, che non menzionano affatto il requisito del bisogno.

4.2. Nemmeno la preoccupazione di non creare un precedente invocabile da parte degli altri commerci è atta a giustificare un diniego del permesso. Ulteriori insegne potranno essere autorizzate soltanto se risponderanno alle condizioni poste dalla legge.

4.3. Privo di fondamento è anche l'argomento del sovraffollamento d'insegne, invocato dall'autorità in epilogo della decisione di rifiuto. È ben vero che l'art. 11 LIns permette all'autorità di vietare che altre insegne o scritte si aggiungano a quelle già esposte. In concreto, la Divisione delle costruzioni si limita tuttavia ad enunciare la norma senza fornire una qualsivoglia indicazione atta a dimostrare l'esistenza di una situazione di saturazione. Né potrebbe sostenere una simile tesi con successo, considerato che l'insegna in esame verrebbe esposta in una posizione isolata rispetto ad altri impianti pubblicitari.

                                         4.4. L'insegna non può tuttavia essere autorizzata poiché risulta manifestamente atta a creare confusione con i segnali di inizio località (4.27) e di velocità massima (2.30), accanto ai quali verrebbe collocata. Circostanza, questa, che l'autorità cantonale ha omesso di rilevare, ma che appare decisiva per confermare il diniego del permesso. Non v'è invero chi non veda come l'impianto pubblicitario in contestazione sia idoneo per posizione, colore e dimensioni a distogliere l'attenzione dei conducenti dai segnali suddetti ed a pregiudicare di conseguenza la sicurezza della circolazione stradale.

Di fronte a questa evidente difformità può restare indecisa la questione a sapere se l'insegna si ponga anche in contrasto con le norme dei professionisti della strada (SN), richiamate dall'Istruzione concernente la normalizzazione di segnali, demarcazioni e dispositivi di rotta nella circolazione stradale nonché della pubblicità stradale collocata in vicinanza dei distributori di carburante del 26 agosto 1993, che nel caso in cui la stazione di servizio è visibile soltanto all'ultimo momento ammettono la posa di un'insegna avanzata, avente dimensioni massime di m. 0,70 x 0,50.

                                   5.   Seppur con diversa motivazione, la decisione impugnata va quindi confermata, siccome conforme al diritto. La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1 ss. LIns, 1 ss. RLIns, 95 ss. OSStr, 1 ss. Pamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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