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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2000 52.1999.286

12. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·985 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00286  

Lugano 12 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 ottobre 1999 di

__________,  

contro  

la decisione 13 ottobre 1999, no. 4265, del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa del ricorrente avverso lo scritto 31 agosto 1999, con il quale il municipio di __________ gli ha proposto a determinate condizioni una dilazione per l'allacciamento alle canalizzazione dello stabile situato al mappale no. __________ RF di tale comune;

viste le risposte:

-    15 novembre 1999 del municipio di __________;

-    17 novembre 1999 del Consiglio di Stato;

preso atto della replica 15 novembre 1999 e delle dupliche:

-    14 gennaio 2000 del municipio di __________;

-    14 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 15 luglio 1997 l'Ufficio tecnico di __________ ha constatato che la casa d'abitazione di proprietà di __________, posta al mappale no. __________ di tale comune, era solo parzialmente allacciata alla rete delle canalizzazioni;

che con decisione 12 agosto 1997 il municipio di __________ gli ha ordinato di completare l'allacciamento, previo inoltre della domanda di costruzione;

che la domanda di costruzione presentata dall'insorgente gli è stata ritornata in due occasioni, in quanto non corredata dalle indicazioni prescritte dalla legge (cfr. sentenza 30 marzo 1999 di questo tribunale);

che il 3 agosto 1999 il municipio di __________ gli ha nuovamente ordinato di presentare il progetto per l'allacciamento sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, fissandogli un termine di 15 giorni;

che il 16 agosto 1999 __________ ha chiesto al sindaco una dilazione del termine, fino a Natale per la presentazione della notifica e fino a Pasqua per l'esecuzione dei lavori, motivando la sua richiesta con argomentazioni di natura finanziaria; qualora la domanda non fosse stata accolta, ha postulato l'assegnazione di un termine per la disattivazione degli scarichi;

che il 20 agosto 1999 il municipio di __________ ha respinto le richieste del ricorrente e nel contempo ha ribadito l'ordine impartito il 3 agosto 1999 sotto la comminatoria dell'art. 292 CP;

che il 27 agosto 1999 l'insorgente ha inoltrato una "notifica lavori", nella quale in sostanza ribadiva la sua impossibilità a completare l'allacciamento e la sua intenzione di disattivare gli scarichi;

che il 31 agosto 1999 il municipio di __________ ha risposto al ricorrente di concedergli una dilazione di un anno a condizione che venissero rispettate le seguenti condizioni:

·        ritiro delle causa pendenti in pretura ed in procura;

·        partecipazione ai costi di arginatura;

·        immediata chiusura provvisoria di tutti gli scarichi fino all'esecuzione dell'allacciamento;

che il ricorso presentato dall'insorgente avverso tale scritto è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato, in quanto l'oggetto dell'impugnativa non sarebbe una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, trattandosi invece di una proposta formulata dal municipio al fine di risolvere la questione;

che contro tale decisione __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la concessione della dilazione di un anno per l'allacciamento senza vincolo ad alcuna condizione; sostiene che lo scritto impugnato è una decisione e che le clausole a cui è stata subordinata sono prive di base legale e senza alcuna relazione con l'oggetto della risoluzione;

che il Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è giunto il municipio di __________, il quale ha ribadito che lo scritto 31 agosto 1999 non è una decisione, bensì una proposta per risolvere le questioni pendenti con il ricorrente; ha inoltre sottolineato che le condizioni qui contestate sarebbero state proposte dallo stesso ricorrente;

che nei rispettivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive argomentazioni.

Considerato,                  in diritto

che la competenza di questo tribunale a decidere nel merito della vertenza discende dall'art. 21 LE; il ricorso, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza procedere ad atti istruttori (art. 18 PAmm);

che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm, RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti; Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, n. 200);

che in concreto con la decisione 12 agosto 1997, riconfermata poi nello scritto 3 agosto 1999, il municipio di __________ aveva già chiarito che all'insorgente incombe l'obbligo di completare l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni della propria abitazione, previo inoltro della domanda di costruzione;

che tale decisione, non essendo stata impugnata, è cresciuta in giudicato e non può perciò più essere rimessa in discussione;

che nello scritto 31 agosto 1999 il municipio di __________ si è limitato a proporre al ricorrente una soluzione per risolvere bonalmente la questione, in deroga a quanto stabilito in precedenza;

che esso non rappresenta dunque un atto d'imperio, non trattandosi di un atto unilaterale bensì di una proposta soggetta ad accettazione;

che lo scritto in questione non è dunque una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, come ha giustamente concluso il Consiglio di Stato;

che il gravame va dunque respinto, con seguito di tasse e spese (art. 28 PAmm); il ricorrente rifonderà inoltre al comune di Ligornetto, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, la somma di fr. 300.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 5 PA; 21 LE; 292 CP; 1, 18, 28, 31 e 55 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà al comune di __________ uguale importo a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________;  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.1999.286 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2000 52.1999.286 — Swissrulings