Incarto n. 52.1999.00260
Lugano 12 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 settembre 1999 di
__________, patrocinato da: avv. __________,
Contro
la decisione 15 settembre 1999, n. 3828, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 luglio 1999, con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale);
vista la risposta 23 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 29 agosto 1985 __________ (1965) ha ottenuto la licenza di condurre per veicoli di categoria __________ è poi stato oggetto di due misure di revoca della licenza di condurre, segnatamente dal 24 ottobre 1989 al 6 gennaio 1990 (eccesso di velocità) e dal 27 luglio 1996 al 26 agosto 1996 (sorpasso in autostrada di due veicoli a destra con brusco rientro, ostacolando la marcia degli altri veicoli), nonché di un ammonimento il 10 maggio 1991 (incauta manovra di sorpasso in zona vietata ed inversione di marcia in contromano).
b) Il 25 febbraio 1999, verso le ore 18.55, __________, alla guida dell'autovettura Subaru targata TI __________, in territorio di __________, ha effettuato un incauto sorpasso di una vettura, forzando il rientro davanti alla stessa e costringendola a frenare. Subito dopo ha eseguito una repentina ed azzardata manovra di sorpasso di un'altra autovettura, malgrado l'imminente sopraggiungere di una vettura incrociante, con la quale si è successivamente scontrato. __________ si è poi allontanato, omettendo di adempiere ai suoi doveri in caso di infortunio.
c) Per i fatti in questione il ricorrente è stato ritenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di infortunio giusta gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 35 cpv. 2, 3, 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 e 56 cpv. 4 ONC. Egli è stato condannato ad una multa di Fr. 2'000.--.
B. Preso atto della perizia psico-tecnica 15 giugno 1999 allestita dallo psicologo del traffico lic. psic. __________, il 15 luglio 1999 la Sezione della circolazione ha revocato ad __________ la licenza di condurre a tempo indeterminato giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis LCStr.
L'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di luglio 2000, subordinando pure la riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico. La risoluzione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
C. a) Il 25 agosto 1999 __________ ha impugnato la predetta risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato. In via principale ha postulato una misura di revoca a scopo di ammonimento della durata di quattro mesi, ritenuto che i suoi precedenti, tenuto anche conto della giurisprudenza in materia, non sarebbero tali da permettere di ravvisare nel suo modo di circolare l'elemento dell'incorreggibilità e quindi non giustificherebbero la revoca della licenza per motivi di sicurezza. In concreto non sarebbero quindi state date le condizioni per ordinare una perizia.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che, in caso di conferma della revoca della licenza di condurre per motivi di sicurezza, venisse allestita una nuova perizia volta a determinare la sua idoneità alla guida, in quanto le conclusioni cui è giunto lo psichiatra del traffico lic. psic. __________ nel rapporto 15 giugno 1999 sono manifestamente diverse da quelle cui è pervenuto il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, nella sua perizia 20 agosto 1999 (allegata quale doc. 2). Quest'ultimo ha infatti ritenuto che il peritando presenterebbe un disturbo narcisistico di personalità a struttura limite, ma non soffrirebbe di alcun disturbo psicotico, e che pertanto la revoca della licenza di condurre non possa basarsi sugli aspetti personologici.
b) Con decisione 15 settembre 1999 l'Esecutivo cantonale ha confermato la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con le relative clausole fissate per il riesame del caso. In sostanza il Consiglio di Stato ha ritenuto la perizia psico-tecnica contestata chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente. Ha inoltre sottolineato che la perizia privata allegata al ricorso, a differenza del rapporto psico-tecnico 15 giugno 1999, non è incentrata sul comportamento del ricorrente nello specifico ambito della circolazione stradale e che comunque le argomentazioni in essa contenute non sono tali da inficiare quelle dello psicologo del traffico.
D. Contro la decisione del Consiglio di Stato __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la richiesta di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento della durata di quattro mesi.
Il ricorrente ha censurato il mancato esame da parte del Consiglio di Stato della questione relativa alla revoca della licenza di condurre per motivi di sicurezza o quale ammonimento, omettendo quindi di accertare l'incorreggibilità o meno del suo comportamento alla luce della recente giurisprudenza in materia. Ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Esecutivo cantonale, nel referto peritale 20 agosto 1999 il dr. med. __________ ha esaminato la personalità dell'insorgente dal profilo del suo inserimento nella circolazione stradale e che le argomentazioni e le deduzioni ivi contenute sono tali da mettere in seria discussione quelle operate dallo psicologo del traffico. Di conseguenza, per giudicare con piena coscienza di causa, sarebbe necessario ordinare un'altra perizia.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Su ordine di questo tribunale è stata allestita una terza perizia, datata 18 febbraio 2000, per mano della lic. phil. __________ __________, attiva presso la Psychiatrische Universitätsklinik di __________, delle cui risultanze si dirà nel seguito.
Presa conoscenza delle conclusioni di tale referto, la Sezione della circolazione ha chiesto la conferma della decisione impugnata, mentre il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nel proprio allegato ricorsuale.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative rese dal Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine.
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm). Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili.
2. Il gravame può essere evaso sulla base degli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti peritali esperiti da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
3. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 1° periodo e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente, visto il suo comportamento precedente, non dà garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. Giusta l'art. 17 cpv. 1bis LCStr la licenza di condurre è revocata a tempo indeterminato se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno.
La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40). Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152).
4. 4.1. In concreto la perizia psico-tecnica allestita dal lic. psic. __________ laureato in psicologia e designato dal Consiglio di Stato psicologo del traffico - appare a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata. Inoltre le conclusioni cui è giunto lo psicologo del traffico sono state sostanzialmente ribadite dalla lic. phil. __________, la quale ha confermato l'inidoneità alla guida di __________. In particolare quest'ultima, dopo aver definito la perizia del lic. psic. __________ "molto dettagliata, estesa, coerente e corredata da argomentazioni convincenti", ha evidenziato che "sulla base dell'esplorazione di tipo confrontativo condotta e dalle risposte date dal ricorrente non si può giungere ad altra conclusione, se non a quella da lui formulata e cioè di inidoneità alla guida" (cfr. p. 4). Essa ha invece contestato il referto peritale del dr. med. __________, nella misura in cui quest'ultimo sostiene l'irrilevanza dei tratti psicologi nella valutazione dell'idoneità alla guida dell'insorgente (p. 4 in fondo). Secondo la perita, __________ presenta dei tratti narcisistici della personalità che, seppure non costitutivi di un disturbo della personalità di rilievo clinico, sono tali da ostacolare in parte l'identificazione delle cause delle infrazioni stradali nel suo stile di guida e pregiudicano il riconoscimento della necessità di cambiamento del proprio comportamento stradale, in quanto pericoloso e parzialmente irrispettoso del prossimo. La lic. phil. __________, pur evidenziando il fatto che __________ ha dimostrato una certa flessibilità e apertura per gli argomenti a favore di una guida più cauta e la volontà di non rischiare in futuro un'ulteriore revoca della licenza, ha tuttavia concluso che i tratti narcisistici della personalità, le quattro infrazioni commesse sull'arco di dieci anni e la sua visione della guida in parte egocentrica e non sociale, sono elementi contrari al rilascio della licenza di condurre. In particolare, ha ritenuto che il cambiamento di atteggiamento di __________ nei confronti dell'accaduto è avvenuto soltanto in parte, sussistendo tuttora tratti egocentrici nell'interpretazione dei fatti, che egli ha una disponibilità soltanto parziale a cambiare il proprio stile di guida ed una mancanza di introspezione personale, che non aiuta certo a sostenere il cambiamento durevole del comportamento. Ha infine evidenziato di ritenere necessario che __________, al fine di corroborare il cambiamento in corso, si sottoponga ad una psicoterapia di breve durata per il periodo rimanente fino al rilascio della patente, con lo scopo di focalizzare nella sua struttura intrapsichica le cause del suo comportamento inadeguato nell'ambito della circolazione.
Questo tribunale ritiene che le conclusioni cui sono giunti il lic. psic. __________ e la lic. phil __________ sono convincenti, credibili e basate su elementi di fatto concreti.
4.2. I precedenti del ricorrente confortano la convinzione di questo tribunale circa l'affidabilità delle due perizie summenzionate. Nell'ambito di una seria analisi della personalità di un conducente che suscita dubbi in merito alla sua attitudine alla giuda, è infatti normale che si tenga conto dei precedenti trascorsi.
In concreto, è incontestato che in passato il ricorrente si è reso autore di significative violazioni alle norme sulla circolazione stradale e che per ben tre volte è stato oggetto di provvedimenti amministrativi, senza tuttavia mai mostrare di voler troncare con il passato, segnatamente cambiando il proprio stile di guida, egocentrico ed irrispettoso del prossimo. Le infrazioni commesse dall'insorgente e sfociate in un provvedimento amministrativo comprovano l'esistenza di un problema caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei suoi confronti non hanno contribuito a risolvere.
4.3. Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del traffico è chiaro e sorretto da una motivazione coerente. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo di aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute. Non entra quindi in considerazione un provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento.
5. Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm). Le spese peritali, per complessivi fr. 770.--, già anticipate dal ricorrente (cfr. ricevuta 13 dicembre 1999), rimangono a suo carico.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 1° periodo, 17 cpv. 1bis LCStr; 10 LALCStr; 9 e 33 OAC; 253 CPC; 3, 18 cpv. 1, 19, 28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61 e 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria