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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.02.2000 52.1999.242

18. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,474 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00242  

Lugano 18 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 settembre 1999 di

__________ e __________, __________,   

Contro  

la decisione 25 agosto 1999, no. 3373, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione 18 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ ha loro intimato di potare ad un'altezza di m 1,25 la siepe di tasso posta lungo il confine del mappale no. __________ di loro proprietà;

viste le risposte:

-    2 settembre 1999 del municipio di __________;

-    29 settembre 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ e __________ sono comproprietari del mappale no. __________ RF di __________, zona __________.

Durante un sopralluogo esperito il 6 aprile 1999, l'Ufficio tecnico di __________ ha constatato che i ricorrenti avevano sostituito la siepe esistente di edera con piante di tasso alte circa m 2,50 e poste a 50-60 cm dal confine con la strada comunale.

                                  B.   a) Con decisione 22 aprile 1999 il municipio di __________ ha ingiunto agli insorgenti di ridurre l'altezza della siepe a m 1,25 conformemente all'art. 41 NAPR ed all'ordinanza municipale no. 679 concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali. È dunque stato loro impartito un termine di quindici giorni per procedere a quanto richiesto. La risoluzione era sprovvista degli ordinari rimedi di diritto.

b) Il 3 maggio 1999 i ricorrenti hanno informato il municipio di essere disposti a ridurre l'altezza della siepe a m 2, ma non oltre, in quanto solo in tale modo verrebbe salvaguardata la loro sfera privata.

                                  C.   Il 18 maggio 1999 il municipio di __________ ha intimato una seconda decisione, che fissava loro un nuovo termine di quindici giorni per potare la siepe a m 1,25. L'autorità ha posto in evidenza che la siepe in questione occulterebbe la visuale, precluderebbe la naturale insolazione e favorirebbe la formazione di gelo sull'adiacente tratto stradale. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP e munito degli ordinari rimedi di diritto.

                                  D.   a) Contro questa seconda risoluzione __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.

b) Con decisione 25 agosto 1999 il Governo ha respinto l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti. Accertato che l'art. 41 NAPR e la relativa ordinanza costituiscono una base legale sufficiente su cui fondare l'ingiunzione municipale, in sostanza il Governo ha ritenuto che la decisione impugnata meritasse tutela in quanto del tutto legittima e proporzionata.

                                  E.   Contro la predetta pronuncia governativa i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle addotte in prima istanza.

Ribadiscono che la siepe ora posata presenta la stessa altezza della siepe d'edera preesistente e che solo se verrà mantenuta un'altezza di almeno m 1,8 potrà essere tutelata la loro sfera privata. Contestano che la siepe in oggetto sia d'ostacolo alla visuale, che precluda la naturale insolazione o che favorisca la formazione di gelo sull'adiacente tratto stradale. I ricorrenti censurano il provvedimento anche dal punto di vista della parità di trattamento, in quanto sul territorio del comune di __________ molte siepi raggiungono altezze di m 2.

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________ con delle argomentazioni che verranno riprese, se del caso, nel seguito. Ad identica conclusione giunge il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo si fonda sugli art. 60 cpv. 1 PAmm , 21 LE e 208 cpv. 1 LOC. Il gravame, tempestivo e presentato da persone legittimate a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Per principio possono formare oggetto di ricorso solo le decisioni, ovvero provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, n. 200).

2.2. In concreto lo scritto 18 maggio 1999 del Municipio di __________ si è limitato a modificare la collocazione temporale del termine per eseguire l'ordine ricevuto; soltanto entro questi termini esso costituisce una decisione e poteva dunque formare oggetto di ricorso.

2.3. Per opporsi all'ordine di ridurre l'altezza della siepe in questione a m 1,25, i ricorrenti avrebbero dovuto aggravarsi contro la decisione 22 aprile 1999. Tuttavia essi sono insorti al Consiglio di Stato soltanto il 29 maggio 1999 e dunque tardivamente.

La risoluzione 22 aprile 1999 non era munita degli ordinari rimedi di diritto e ciò in violazione dell'art. 26 PAmm. Di principio, decisioni prive di tali indicazioni inibiscono la decorrenza del termine per impugnarle, in quanto la notificazione difettosa non deve pregiudicare i diritti di difesa degli interessati (RDAT II-1991, no. 14 lett. b, sul piano federale cfr. gli art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA). Ciò vale tuttavia soltanto nei limiti stabiliti dal principio della buona fede e della sicurezza del diritto: i destinatari di tali decisioni devono dimostrare di aver curato la difesa dei loro interessi con la necessaria diligenza, informandosi tempestivamente sui mezzi e sui termini di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 4 seg. e rimandi).

2.4. Nella fattispecie l'agire dei ricorrenti va tutelato.

È ben vero che la normativa che regola i mezzi ed il termine di ricorso nel presente ambito è chiara e comprensibile anche per una persona non cognita di diritto. Si deve tuttavia considerare che gli insorgenti, non appena ricevuta la prima decisione, si sono immediatamente attivati e già con lettera 3 maggio 1999 hanno contestato l'ordine ricevuto davanti al municipio. Inoltre tosto ricevuta la seconda decisione munita degli ordinari rimedi di diritto, sono insorti senza indugio davanti al Consiglio di Stato. In simili evenienze si deve concludere che gli insorgenti hanno agito in buona fede e che pertanto a giusta ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestivo il gravame da loro inoltrato.

                                   3.   Giusta l'art. 46 cpv. 1 e 4 NAPR - e non l'art. 41 - sono vietati tutti quegli ingombri, manufatti e costruzioni che, impedendo la visuale, pregiudicano la sicurezza del traffico. Fondandosi sull'ultimo capoverso di tale norma, il quale prevede che il municipio può stabilire mediante ordinanza disposizioni particolari, è stata emanata l'ordinanza municipale no. 679 concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali, la quale alla cifra 1 prescrive quanto segue:

"ogni e qualsiasi opera di cinta (in particolare siepe viva) non può elevarsi oltre m 1,25 dalla quota del campo stradale se posata su un fondo non soggetto a particolari vincoli - punti panoramici - stabiliti in sede del vigente PR."

                                   4.   Nella fattispecie il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato dagli insorgenti, argomentando che la siepe in oggetto costituirebbe un ostacolo alla visuale. Il Governo è giunto a tale conclusione sulla sola base di una planimetria 1:1000, sulla quale è indicata l'ubicazione della siepe. Agli atti non figura altra prova atta a dimostrare che la siepe è d'ostacolo alla sicurezza stradale (ad esempio una documentazione fotografica), né l'Esecutivo cantonale ha eseguito un sopralluogo per appurarlo.

Dalla mappa in atti risulta che la siepe si trova su di un tratto di strada in semi curva. Si deve tuttavia dare atto ai ricorrenti che in quel punto la strada presenta un marcato allargamento. In considerazione di ciò e delle scarse prove annesse all'incarto, questo tribunale ritiene impossibile stabilire se la siepe in oggetto rappresenta effettivamente un ostacolo alla sicurezza della circolazione, come affermato dal Governo. Stando così le cose, il gravame va accolto e gli atti ritornati al Consiglio di Stato, affinché proceda al sopralluogo sollecitato dagli insorgenti.

                                   5.   Abbondanzialmente si osserva che quanto esposto finora non pregiudica un eventuale futuro esame della legalità della delega legislativa di cui all'art. 46 cpv. 4 NAPR di __________ e della costituzionalità dell'ordinanza in oggetto con particolare riferimento alla garanzia della proprietà.

Per questi motivi,

visti gli art. 46 NAPR; ordinanza municipale no. 679 concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

1.1.           Di conseguenza la

1.2.            

1.3.            

1.4.            

1.5.            

1.6.            

1.7.            

1.8.            

1.9.            

1.10.        

1.11.        

1.12.        

1.13.        

1.14.        

1.15.        

1.16.        

1.17.        

1.18.        

1.19.        

1.20.        

1.21.       .

1.22.        

1.23.       .

1.24.       -*decisione 25 agosto 1999 del Consiglio

        di Stato (no. 3373) è annullata.

1.2. Gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato, affinché emani un

        nuovo giudizio dopo esperimento di un sopralluogo.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________;  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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