Incarto n. 52.1999.00235
Lugano 23 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 settembre 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 25 agosto 1999, no. 3331, del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente, annullando la risoluzione 8 aprile 1999, no. 26/99, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, mediante la quale aveva concesso una garanzia di massima al patriziato della città di __________ per il rilascio di una patente d'esercizio pubblico cat. A5 (colonia di vacanza) per lo stabile che sorge sulla part. no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
- 28 settembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi;
- 1. ottobre 1999 del patriziato della città di __________;
- 13 ottobre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il patriziato (Bürgergemeinde) della città di __________ è proprietario dal 1973 di uno stabile ad uso abitativo (part. no. __________ RFD) situato a __________, denominato __________; le camere e gli appartamenti, di cui esso è composto, sono principalmente messi a disposizione di persone anziane di condizioni sociali modeste, provenienti dalla Svizzera tedesca, per soggiorni di vacanza organizzati dalla __________; nei mesi di luglio ed agosto i locali vengono invece locati a villeggianti;
che __________, proprietario di una villa situata nelle immediate vicinanze (part. no. __________ RFD), da anni reclama per gli inconvenienti che gli deriverebbero dall'attività summenzionata;
che il 7 gennaio 1998 il Dipartimento delle istituzioni ha rilasciato al patriziato un'assicurazione di massima volta al rilascio di una patente d'esercizio pubblico per la gestione di una pensione nello stabile in oggetto;
che, dopo vicissitudini che non occorre rievocare, il 28 ottobre 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione dipartimentale, in quanto il Dipartimento non può rilasciare un'autorizzazione all'apertura di un esercizio pubblico senza che il beneficiario abbia inoltrato un'istanza in tal senso; nella fattispecie l'autorità preposta, travisando uno scritto del patriziato, aveva infatti erroneamente ritenuto che questo avesse sollecitato il rilascio di un'assicurazione di massima per una pensione, mentre in realtà il patriziato non aveva mai inoltrato una simile richiesta;
che questo tribunale ha pure indicato che qualora un'attività soggetta alla LEsPub viene esercitata senza permesso, l'autorità non ha che da emanare una decisione di accertamento, invitando l'interessato a chiedere l'autorizzazione mancante, pena l'adozione di provvedimenti volti ad inibire l'esercizio dell'attività ritenuta abusiva;
che contrariamente a tali chiare indicazioni, l'11 marzo 1999 il Dipartimento competente si è rivolto nuovamente al patriziato di __________ sollecitando l'inoltro dell'istanza di patente d'esercizio pubblico di cat. A.5 (colonia di vacanza);
che con lettera 26 marzo 1999 il patriziato, dopo aver ribadito che l'attività praticata nell'immobile di __________ non soggiace alla LEsPub, si è tuttavia dichiarato d'accordo, in via transattiva ed al fine di risolvere la questione, d'inoltrare una domanda per il rilascio di una patente di categoria A.5; in caso d'impugnazione da parte del vicino o di altre persone, esso si è riservato il diritto di sostenere di non essere assoggettato alla LEsPub;
che con decisione 8 aprile 1999 l'Ufficio dei permessi ha rilasciato, in via di massima, al patriziato la patente d'esercizio pubblico cat. A.5 per l'apertura di una colonia di vacanza; la risoluzione è stata regolarmente pubblicata (cfr. FU __________);
che il 23 aprile 1999 il vicino __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento della decisione impugnata e di far divieto al patriziato di aprire un esercizio pubblico di qualsivoglia natura fino al rilascio della patente definitiva; a suo dire __________ non adempirebbe i requisiti di legge, mancando un gerente responsabile e non essendo soddisfatti i requisiti tecnici, igienici e di polizia dei locali;
che nella propria risposta il patriziato di __________ ha affermato che l'attività svolta a __________ non ricade sotto la LEsPub e che esso non ha mai inoltrato un'istanza volta al rilascio di un'assicurazione di massima;
che preso atto di quanto sopra, con l'allegato di replica il ricorrente ha contestato l'iter procedurale seguito dal dipartimento ed ha posto i seguenti quesiti:
1. in via principale: di annullare in ordine la decisione in questione in quanto nulla, di ritornare gli atti all'Ufficio dei permessi, perché abbia ad emettere una decisione di accertamento alla LEsPub circa l'assoggettamento dell'attività svolta a casa __________ e di riconoscergli la qualità di parte in tale procedimento;
2. in via subordinata: di accertare che il patriziato di __________ è assoggettato alla LEsPub per l'attività svolta alla casa __________ a __________, di annullare in ordine la decisione in questione in quanto nulla e di rinviare agli atti all'Ufficio dei permessi affinché emetta una nuova decisione, dopo che il patriziato ha formulato istanza di rilascio di patente;
3. in via ancor più subordinata: di accogliere il ricorso e di annullare la decisione nel merito;
che con decisione 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato, dopo aver evidenziato che negli allegati di replica e di duplica le parti si erano riconfermate nelle rispettive tesi ed argomentazioni, ha accolto il gravame, annullando la decisione impugnata ed ha respinto la domanda di adozione di provvedimenti provvisionali; al ricorrente è stata riconosciuta un'indennità per ripetibili di fr. 300.--;
che il Governo, richiamate le conclusioni contenute nella sentenza 28 ottobre 1998 di questo tribunale, ha ritenuto che lo scritto 26 marzo 1999 non potesse essere considerato un'istanza volta al rilascio di una patente d'esercizio pubblico;
che contro tale pronuncia __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone la modifica; egli ha riproposto le domande n. 1 e 2 formulate in precedenza con la replica davanti al Governo; egli ha pure postulato di vietare in via provvisionale al patriziato di esercitare a __________ qualsivoglia attività che ricada sotto la LEsPub prima dell'ottenimento dell'autorizzazione necessaria e la rifusione di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili di prima istanza;
che in sostanza il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito (diniego di giustizia), in quanto le domande da lui formulate nella propria replica non sono state decise; delle altre censure addotte si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che l'Ufficio dei permessi, il patriziato della città di __________ ed il Consiglio di Stato hanno postulato la reiezione del gravame, con delle motivazioni che verranno riprese, ove occorresse, in prosieguo.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 71 LEsPub; il gravame, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 PAmm);
che il diritto di essere sentito ancorato all'art. 4 Cost. (ora art. 29 cpv. 2) che costituisce una garanzia sussidiaria minima in assenza di una normativa cantonale, impone all'autorità di esaminare e di pronunciarsi coscienziosamente sulle domande formulate dalle parti (DTF 124 II 149 consid. 2a);
che nella fattispecie malgrado le chiare richieste di giudizio formulate dal ricorrente nell'allegato di replica, l'Esecutivo cantonale si è limitato a trascrivere che "Nei successivi scritti di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e argomentazioni.";
che in particolare l'Esecutivo cantonale non ha statuito sulle richieste formulate dal ricorrente in via principale nella propria replica alla cifra 1: ossia la domanda d'indicare nel dispositivo della sentenza l'iter procedurale da seguire da parte dell'autorità dipartimentale e di riconoscergli la qualità di parte in tale procedimento;
che così facendo, il Governo non ha preso posizione in merito alle richieste dell'insorgente, del quale esso ha pertanto violato il diritto di essere sentito;
che tale diniego di giustizia non può essere sanato in questa sede, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio di Stato, trattandosi di una violazione tanto crassa ed evidente;
che il gravame va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti ritornati al Governo per nuova decisione;
che di conseguenza l'Esecutivo cantonale sarà tenuto a statuire nuovamente in merito all'assegnazione al ricorrente di un'indennità a titolo di ripetibili ed al suo ammontare; diviene pertanto priva di oggetto la domanda formulata in tal senso da quest'ultimo;
che a tal proposito giova tuttavia osservare che l'indennità accordata al ricorrente appare in effetti irrisoria per rapporto all'impegno profuso dal suo patrocinatore;
che l'insorgente ha inoltre chiesto di vietare al patriziato della città di __________ di esercitare a __________ attività che ricadono sotto la LEsPub;
che trattasi in sostanza di una domanda provvisionale, che per definizione ha natura incidentale e la cui efficacia cessa al più tardi con la crescita in giudicato della sentenza di merito;
che pertanto con l'emanazione del presente giudizio pure tale domanda diviene priva d'oggetto;
che, visto l'esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese; lo Stato rifonderà ad __________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili di quest'istanza.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost.; 71 LEsPub; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza la risoluzione 25 agosto 1999, no. 3331, del Consiglio di Stato, è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
2. La domanda di adozione di misure provvisionali è respinta.
3. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato rifonderà ad __________, la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili di quest'istanza.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria