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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2000 52.1999.23

17. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,830 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00023  

Lugano 17 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 gennaio 1999 di

__________ patrocinato da: avv. __________  

contro  

la decisione 15 dicembre 1998 (no. 5806) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 settembre 1998 con la quale il municipio di __________ gli ha negato il permesso di posare un'antenna per radioamatore con relativo sostegno al mapp. __________ RT in località __________

viste le risposte:

-    26 gennaio 1999 del Consiglio di Stato;

-    27 gennaio 1999 di __________;

-    27 gennaio 1999 di __________;

-    27 gennaio 1999 di __________;

-    1° febbraio 1999 di __________;

-    1° febbraio 1999 di __________;

-    3 febbraio 1999 di __________;

-    10 febbraio 1999 del municipio di __________;

-    16 febbraio 1999 di __________;

-    18 febbraio 1999 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 3 giugno 1998 __________, ingegnere alle dipendenze delle __________ ed appassionato quanto rinomato radioamatore, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare un'antenna sul mapp. __________ RT, posto nella zona collinare R2 del comune. I progetti prevedevano di appoggiare al lato E della casa bifamiliare in costruzione un traliccio telescopico a sezione tetraedrica alto m 11, sormontato da un'antenna composta da più elementi orizzontali lunghi fino a m 12.60 e dotata di un motore per la sua rotazione (raggio = m 6.95).

Alla domanda si sono opposti otto proprietari di fondi situati nelle vicinanze, contestando l'impianto soprattutto dal profilo della sua integrazione nel paesaggio circostante protetto dal __________.

A dispetto del preavviso favorevole espresso dall'autorità cantonale, con risoluzione 16 settembre 1998 il municipio di __________ ha rifiutato all'istante la chiesta licenza edilizia ritenendo che l'antenna non si sarebbe inserita adeguatamente nell'ambiente come prescritto dall'art. 46 NAPR.

                                  B.   Con giudizio 15 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.

                                         In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato che l'antenna sarebbe risultata incompatibile con la funzione residenziale della zona ed avrebbe perturbato il paesaggio.

                                  C.   Avverso la predetta pronunzia governativa il soccombente insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata unitamente alla decisione di diniego della licenza edilizia resa dal municipio di __________.

Il ricorrente ribadisce che l'ingombro dell'antenna, attualmente installata a ridosso della sua abitazione di __________, è talmente modesto da non provocare inconvenienti di sorta per il paesaggio circostante, prova ne sia il fatto che la __________ ha approvato senza riserve il progetto. Riportati ampi stralci di giurisprudenza federale e cantonale, l'insorgente sottolinea peraltro che la posa di antenne può essere vietata solo a tutela di zone protette ai sensi dell'art. 17 LPT e che le norme volte a disciplinare l'installazione di simili impianti devono conciliarsi non solo con la garanzia costituzionale della proprietà ma anche con la libertà d'espressione assicurata dall'art. 10 CEDU. Posto che al contrario di quanto sostiene il Governo l'attività di radioamatore è senz'altro compatibile con la funzione abitativa delle zone residenziali, nulla osterebbe alla posa dell'antenna ed alla concessione della relativa licenza edilizia.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale sollecita la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini resistenti, i quali avversano compatti le tesi del ricorrente con argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.

Anche il municipio di __________ postula la reiezione dell'impugnativa, annotando in specie che il permesso è stato rifiutato in base ad una norma del diritto comunale autonomo la cui applicazione era di sua esclusiva competenza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza procedere all'esperimento del sopralluogo, insuscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge peraltro con sufficiente chiarezza dalla planimetria e soprattutto dalle fotografie prodotte dall'insorgente (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, prevede che il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2 dicembre 1998 in re Bianchi e llcc; RDAT II-1994 N. 56; Zbl 1983 p. 456 e 465; DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad art. 67 LALPT).

Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa funzione, ivi comprese quelle esercitate nel cosiddetto tempo libero.

Da queste zone sono di norma bandite le attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare; in particolare quelli che ingenerano ripercussioni che potrebbero pregiudicare il conseguimento delle finalità pianificatorie tipiche delle zone residenziali.

2.2. Nell'evenienza concreta, l'autorità di ricorso di prima istanza ha ritenuto che l'antenna non poteva essere autorizzata siccome incompatibile con la destinazione residenziale della zona R2 nella quale è incluso il mapp. __________. L'impianto - ha soggiunto il Consiglio di Stato - andrebbe installato in una zona industriale, artigianale o mista.

Tale assunto non può essere condiviso.

La vocazione specifica delle zone residenziali non esclude affatto la possibilità di insediarvi antenne per la radiocomunicazione. Basta che questo genere di attività risulti connesso alla funzione abitativa e si ponga in posizione subalterna rispetto alla destinazione principale attribuita alla zona. Tale è il caso se viene svolta a titolo accessorio, senza alcuna finalità commerciale, durante il cosiddetto tempo libero. Posto che l'attività di radioamatore viene notoriamente esercitata per puro diletto o a titolo di privata sperimentazione e non provoca immissioni pregiudizievoli per il vicinato (cfr. a questo specifico riguardo la documentazione tecnica versata agli atti), non v'è dubbio che simile occupazione sia conciliabile con la destinazione abitativa delle zone residenziali (BVR 1994 p. 20). Di certo non si può pretendere che i radioamatori abbiano a coltivare la loro passione nelle zone artigianali o industriali riservate per definizione all'insediamento di attività produttive di beni relativamente moleste.

Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, nulla si oppone dunque al rilascio del controverso permesso.

                                   3.   3.1. Le condizioni di edificabilità della zona R2 di __________, comprendente la regione collinare e la porzione di espansione di __________, sono definite dall'art. 46 NAPR. Giusta la cifra 2 di questo disposto, ogni nuova costruzione deve tener conto dell'esigenza di un valido inserimento nell'ambiente. Trattasi di una prescrizione estetica di diritto comunale che non va confusa con il divieto di deturpazione sancito dal diritto cantonale (__________). Le prescrizioni che vietano la deturpazione si limitano infatti ad impedire che il paesaggio venga imbruttito, mentre quelle che esigono un corretto inserimento della costruzione nel contesto ambientale esistente mirano ad ottenere un effetto favorevole sul quadro del paesaggio e quindi  hanno carattere positivo (Scolari, op. cit., N. 209 ad art. 28 LALPT e giurisprudenza ivi citata).

Il concetto di "valido inserimento nell'ambiente" di cui all'art. 46 NAPR di __________ è di natura indeterminata (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 66 B I seg.). In quanto tale, esso riserva all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto precettivo. Nella misura in cui è riferito ad una norma del diritto autonomo comunale, l'autorità superiore è tenuta a rispettare questo margine d'interpretazione. Essa può scostarsi dall'interpretazione data dal municipio soltanto quando questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale (DTF 96 I 369 consid. 4; STA 17.1.2000 in re __________).

3.2. Nel caso di specie, il municipio di __________ ha deciso di non concedere la chiesta licenza edilizia ritenendo che l'antenna non si sarebbe inserita adeguatamente nell'ambiente circostante come imposto dall'art. 46 NAPR.

La valutazione negativa operata dall'autorità comunale, per quanto opinabile, resiste alle critiche dell'insorgente. In effetti, se si pon mente alla natura estremamente tecnologica dell'impianto, alle sue ragguardevoli dimensioni - vuoi per l'altezza del solo traliccio, vuoi per l'ingombro complessivo dei sovrastanti elementi che incrociandosi vanno a comporre l'antenna vera e propria - ed alla manifesta sproporzione che intercorre tra questo corpo tecnico e la casa che lo supporta, non appare per niente fuori luogo ritenere insoddisfatto il requisito estetico posto dall'art. 46 NAPR. Considerando una simile antenna alla stregua di un fattore di disturbo nel contesto della circostante zona residenziale pregiata e reputando l'impianto siccome contrastante con ogni elemento naturale esistente, il municipio non ha abusato della latitudine di giudizio che gli va riconosciuta nell'interpretazione del concetto giuridico indeterminato contenuto nell'art. 46 cifra 2 NAPR. L'effetto disarmonico che l'impianto, nonostante la sua linea snella e leggera, produrrebbe sul quadro dell'ambiente circostante è invero di immediata evidenza. Basta dare un'occhiata all'insieme della documentazione fotografica agli atti per convincersene.

Invano il ricorrente si appella alla garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 nuova Cost.) ed alla libertà d'espressione di cui all'art. 10 CEDU per spuntare il permesso sin qui negatogli. A prescindere dal fatto che il diniego si fonda su una prescrizione di natura estetica afferente alla sola zona R2 e non su un divieto indistinto di posare antenne sul territorio comunale, i diritti deducibili dalle norme invocate devono in concreto soccombere a fronte della necessità di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio collinare di __________ da un intervento insuscettibile di integrarvisi adeguatamente. L'interesse pubblico alla protezione della natura ed al mantenimento di insediamenti accoglienti, obbiettivi irrinunciabili della sistemazione del territorio (cfr. art. 1 e 3 LPT), prevale infatti nettamente sull'interesse privato del ricorrente all'installazione di un'antenna per l'esercizio di un'attività che per quanto utile, educativa e scientifica possa essere, resta pur sempre confinata entri i limiti dello svago personale e della mera occupazione del tempo libero.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto confermando, seppur con altre motivazioni, la decisione governativa impugnata.

                                         La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 10 CEDU; 26 Cost.; 1, 3, 22 LPT; 67 LALPT; 1, 21 LE; 46 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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