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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.05.2000 52.1999.216

11. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,540 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00216  

Lugano 10 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 agosto 1999 di

__________,  patr. da: avv. dott. __________,   

Contro  

la decisione 30 giugno 1999, n. 2822, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 1° aprile 1999 rilasciata dal municipio di Bellinzona __________ per la sopraelevazione e ristrutturazione di due stabili situati nella zona del centro storico (part. n. __________ e __________ RFD),

viste le risposte:

-    18 agosto 1999 del municipio di Bellinzona

-    27 agosto 1999 __________ (__________);

-      1 settembre 1999 del Consiglio di Stato;

-      3 settembre 1999 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con domanda di costruzione datata 28 maggio 1998, l'__________ (__________) ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare e sopraelevare gli stabili di cui è proprietaria nella zona del centro storico (comparto E), sul lato NW del viale __________ (part. n. __________ e __________ RF). La domanda prevede di costruire sulla part. n. __________ RF un nuovo edificio commerciale-abitativo, dotato di due sale cinematografiche, che verrebbero a sostituire l'attuale __________. Nello stabile vicino (part. n. __________ RF) è invece prevista la posa di un ascensore e l'istallazione di una nuova centrale termica.

                                  B.   Alla domanda, pubblicata dal 29 luglio al 13 agosto 1998, si è opposta __________, proprietaria di una casa d'appartamenti situata su un fondo contiguo (part. n. __________ RF), che ha contestato l'inserimento estetico del nuovo edificio e le immissioni d'ombra che ne sarebbero derivate.

Su richiesta della CBN, il 22 ottobre 1998, l'istante in licenza ha presentato una variante della facciata SE, volta a ridefinire l'espressione architettonica di questa parte della costruzione, conferendole un aspetto del tutto tradizionale. Contro questa variante non sono state inoltrate opposizioni.

                                  C.   Preso atto del preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 1 aprile 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione della vicina qui ricorrente.

                                  D.   Con decisione 30 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

L'Esecutivo cantonale ha preliminarmente rilevato che la contestazione è limitata all'edificio che verrà realizzato sul mappale n. 1161. Ritenuto che __________ ha nel frattempo rinunciato a posare l'ascensore previsto nello stabile vicino (part. n. __________ RF), il Governo ha poi considerato irrilevante ai fini del giudizio l'esito del ricorso interposto da __________ contro una variante di poco conto del PR riguardante lo stabile che sorge su questo fondo. Ciò premesso ed illustrati i principi che reggono la materia del contendere, il Consiglio di Stato ha per finire respinto le censure sollevate dalla ricorrente con riferimento all'impatto estetico dell'intervento e alle immissioni d'ombra prodotte sul suo fondo.

                                  E.   Avverso il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. La ricorrente rileva anzitutto che il Consiglio di Stato avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, non avendole concesso la possibilità di replicare: già per questo motivo la decisione impugnata dovrebbe essere cassata.

                                         Nel merito, l'insorgente ripropone e sviluppa le censure già sollevate senza successo dinanzi al Consiglio di Stato. In particolare, ribadisce le contestazioni di natura estetica e quelle relative alla perdita di insolazione, a suo avviso eccessiva, subita dallo stabile di sua proprietà. Fondandosi su una perizia allestita dallo Studio di ingegneria __________, la ricorrente sottolinea come la sua proprietà sia già stata gravemente colpita dalle immissioni d'ombra derivanti dalla costruzione realizzata sul lato W, delle quali occorrerebbe tener conto nella valutazione dell'ulteriore adombramento prodotto dalla costruzione avversata.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio, il municipio e __________. Delle relative argomentazioni, si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente e già opponente è certa. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria. La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti, in particolare dai piani e dalle fotografie. È inoltre nota a questo tribunale, che ha già preso visione dei luoghi in occasione della vertenza promossa dalla stessa ricorrente per opporsi alla costruzione dello stabile realizzato sui fondi contermini verso NW (part. n. __________ e __________ RF; STA 3.1.94). Il sopralluogo chiesto dalla ricorrente non appare pertanto atto a procurare la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio. Un accertamento peritale delle immissioni d'ombra prodotte dalla nuova costruzione e dagli stabili circostanti non è necessario. La perizia prodotta dalla ricorrente è sufficiente. Una verifica della sua attendibilità non pone eccessive difficoltà.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 49 cpv. 3 PAmm, l'autorità di ricorso può eccezionalmente ordinare un ulteriore scambio di allegati. Per principio, tale norma non conferisce al ricorrente alcun diritto a prendere posizione sulle tesi addotte dalle controparti in sede di risposta. Un'eccezione a questa regola si giustifica solo se la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti, suscettibili di influire sul giudizio dell'autorità (cfr. Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 49 PAmm, n. 3, pag. 261 e 20 Pamm, n. 5).

2.2. Secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, rigettando la domanda di replica.

L'eccezione è infondata, poiché le censure sollevate dai resistenti, in sede di risposta, nei confronti della perizia presentata da quest'ultima erano del tutto generiche e pertanto insuscettibili di influire sul giudizio dell'autorità di ricorso.

La ricorrente ha inoltre avuto ampia possibilità di rimediare in questa sede a qualsiasi eventuale menomazione dei suoi diritti di difesa.

                                   3.   Estetica

                                         3.1. In virtù dell'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT, il paesaggio deve essere rispettato; in particolare occorre integrarvi convenientemente gli insediamenti, gli edifici e gli impianti. Tale principio è attuato con la delimitazione delle zone protette, con l'emanazione delle relative disposizioni di salvaguardia, e soprattutto, nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia, con l'applicazione di clausole generali di protezione dei valori paesaggistici ed estetici (DFGP/UPT, Commento alla LPT, ad art. 3, nota 27, p. 131). Un edificio o un impianto si integra nel paesaggio se la sua ubicazione e dimensione non ne modifica pregiudizievolmente le caratteristiche e l'equilibrio, e se ne rispetta, quanto a forma e materiali usati, l'originalità. Due fattori concorrono a limitare la libera espressione architettonica: la vulnerabilità del paesaggio da un lato e l'esigenza di conformarsi ai canoni architettonici delle costruzioni esistenti dall'altro (DFGP/UPT, op. cit. ad art. 3, p. 131).

                                         3.2. Il principio sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett b LPT è stato attuato nel caso concreto con l'inserimento del centro storico di Bellinzona in una zona di PR qualificata come sito pittoresco e quindi protetta dal DLBN. Secondo l'art. 3 lett. c RBN, i siti pittoreschi non devono essere alterati. Ogni intervento deve integrarvisi convenientemente; in particolare è vietato compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale o antropico in genere.

L'art. 39 cpv. 2 NAPR di __________ esige inoltre che le costruzioni si inseriscano nell'ambiente in modo da ottenere un'immagine ordinata ed armonica.

Entrambe le norme riservano all'autorità decidente un margine discrezionale relativamente ampio, che può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere. Censurabili da questo profilo sono in particolare le decisioni sprovviste di ragioni obiettive o fondate su considerazioni estranee alla materia.

   3.3. Nel caso concreto, la CBN ha ritenuto che il palazzo in contestazione rispettasse i vincoli di conservazione e di protezione sanciti dal DLBN. Il Consiglio di Stato ha a sua volta condiviso questa valutazione, escludendo che fossero dati gli estremi della deturpazione. Tale valutazione resiste alle critiche della ricorrente, che fonda le sue censure soprattutto sulla mole della nuova costruzione, a suo avviso sproporzionata rispetto alle costruzioni circostanti.

La volumetria della nuova costruzione non si scosta da quella degli stabili vicini, che si affacciano lungo il viale __________. L'ingombro che rappresenta è anzi sensibilmente inferiore a quello dello stabile situato sul lato NE, in cui ha sede l'Albergo __________. Le dimensioni della facciata rivolta verso via cancelliere __________ sono invero ragguardevoli. Anche su questo versante, la volumetria della costruzione avversata non si differenzia tuttavia da quella degli altri edifici che sorgono lungo il viale __________.

Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne l'espressione architettonica dell'immobile. La variante apportata su richiesta della CBN ha rimosso quegli aspetti che potevano prestare il fianco a critiche. Con la modifica in questione sono stati infatti eliminati tutti quegli elementi che conferivano alla costruzione un aspetto originale ed insolito e potevano quindi suffragare obiezioni riferite alla sua integrazione nel contesto del centro storico. La facciata rivolta verso il viale della __________, integralmente ridisegnata, riprende ora i moduli delle facciate degli stabili circostanti. L'insolita struttura a cubi, prevista nell'angolo superiore E, è troppo piccola per costituire un effettivo elemento di disturbo. E comunque non rappresenterebbe un motivo sufficiente per annullare l'intera licenza, ben potendo essere soppressa mediante semplice clausola accessoria.

Parimenti, nemmeno i materiali previsti, tradizionali ed analoghi a quelli degli edifici vicini, permettono di ravvisare nella costruzione momenti di disarmonia, suscettibili di rendere insostenibili le conclusioni alle quali è pervenuta l'autorità nell'ambito del giudizio estetico che era chiamata a rendere. La stessa ricorrente non sembra attribuire particolare rilevanza a questo aspetto dell'intervento.

Non procedendo la valutazione espressa dall'autorità da un esercizio abusivo del potere discrezionale conferitole dalle summenzionate disposizioni, le censure d'ordine estetico sollevate dall'insorgente vanno quindi disattese.

                                   4.   Immissioni d'ombra

                                         4.1. Nel diritto edilizio ticinese, l'insolazione e l'illuminazione naturale dei fondi sono di principio tutelate dalle disposizioni sull'altezza massima delle costruzioni e sulle distanze minime tra edifici. L'assenza di specifiche disposizioni, volte a prevenire le immissioni eccessive di ombra, non preclude tuttavia ai vicini la possibilità di opporsi alla realizzazione delle opere che, pur rispettando i limiti di distanza e di altezza previsti dalle norme di zona, producono un'ombra tale da pregiudicare l'utilizzazione dei fondi conforme alla destinazione della zona. Ulteriori limitazioni, dettate dalla necessità di assicurare ai fondi vicini una tutela da immissioni d'ombra più incisiva di quella garantita dalle norme sull'altezza e la distanza degli edifici, vanno tuttavia ammesse unicamente nel caso in cui la salubrità degli insediamenti non possa essere altrimenti salvaguardata. Il Tribunale Federale ha ritenuto ancora ammissibile una perdita di insolazione di due ore all'equinozio (DTF 100 Ia 334; RDAT 1987 n. 39; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 28 LALPT, N. 257 seg.). Il criterio delle due ore di adombramento non ha tuttavia carattere assoluto e non costituisce un elemento decisivo di giudizio. Determinante è invece l'apprezzamento dell'insieme delle circostanze. Per quanto concerne il caso in esame occorre inoltre rilevare che nelle zone del nucleo sono generalmente ammesse immissioni d'ombra superiori a quelle solitamente ammesse per altre zone residenziali (DTF 100 Ia 339).

4.2. La controversa costruzione verrebbe in concreto a sorgere lungo il lato NW del viale __________, occupando interamente lo spazio verticale ed orizzontale che il PRPCS riserva all'edificazione. Dal profilo degli ingombri è pacifico che la costruzione rispetta compiutamente i parametri edilizi fissati dalle norme di attuazione di tale piano. Essa rispetta in particolare la distanza minima tra edifici (m 6) e l'altezza massima consentita (m 16.50 dal livello del viale __________). Nemmeno la ricorrente solleva contestazioni in proposito.

Lo stabile di quest'ultima, strutturato su tre piani e dotato di un sottotetto abitabile, è situata a valle, rispettivamente a NW della costruzione in oggetto, lungo via cancelliere __________, ad una quota di almeno 8 m inferiore a quella del viale __________. Questo edificio, posto ad una distanza di appena 2 m dal confine verso il fondo della resistente, invade su una profondità di circa 10 m la fascia definita dal PRPCS, all'interno della quale sono ammessi edifici alti soltanto due piani. Tale difformità, sommata alla situazione topografica sfavorevole e ad un'altezza leggermente inferiore a quella massima ammessa in quel comparto (m 16.50), rende più marcato l'adombramento dello stabile della ricorrente provocato dalla nuova costruzione.

Cionondimeno, questo tribunale ritiene che non siano date le premesse per imporre alla proprietà della resistente limitazioni più severe di quelle previste dal PRPCS allo scopo di salvaguardare la salubrità dello stabile della ricorrente da immissioni d'ombra eccessive derivanti dagli edifici circostanti. Le immissioni d'ombra non sono in altri termini tali da giustificare una riduzione delle possibilità edificatorie concesse dal PRPCS al fondo dell'__________.

Dallo studio dell'adombramento allestito dalla ricorrente emerge invero che la nuova costruzione provoca un'ulteriore, significativa perdita d'insolazione per il suo stabile, la cui esposizione alla luce diretta del sole risulta già menomata in misura apprezzabile a causa dell'edificio esistente sul versante S (part. n. __________ RF) e di quello recentemente realizzato sul lato W (part. n. __________ RF). Dalle rappresentazioni assonometriche annesse a tale studio risulta che attualmente, all'equinozio - momento medio che la giurisprudenza considera decisivo per la valutazione delle immissioni d'ombra - la parte superiore della facciata SE dello stabile della ricorrente comincia ad essere lambita dai raggi del sole verso le 9. La porzione di facciata irradiata aumenta gradatamente sin verso le 12, per poi diminuire progressivamente e ricadere nell'ombra verso le 15. Con la realizzazione dell'opera in contestazione, l'inizio dell'irraggiamento verrebbe ritardato di circa due ore. La porzione di facciata esposta ai raggi del sole sarebbe inoltre sensibilmente minore.

Valutate le conclusioni della perizia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la licenza edilizia potesse comunque essere confermata, poiché la nuova costruzione non determina una perdita totale dell'insolazione. La deduzione resiste alle critiche dell'insorgente, poiché il periodo di adombramento totale dello stabile della ricorrente derivante dalle costruzioni circostanti e dalla costruzione in esame non supera comunque la durata di due ore, che il Tribunale federale ha considerato ancora ammissibile (DTF 100 Ia 334 seg.). A maggior ragione si impone questa conclusione ove si consideri che la ricorrente non può pretendere di chiamare la resistente a sopportare le conseguenze che la posizione del suo stabile, contraria alle disposizioni del PRPCS, determina in fatto di adombramento. Ammettere che la ricorrente possa esigere che il fondo della resistente venga sottoposto a limitazioni più incisive di quelle previste dal PRPCS, significherebbe peraltro concederle a torto la possibilità di rimettere in discussione disposizioni pianificatorie, che ha omesso di contestare al momento in cui sono state adottate, pur avendone l'opportunità. Le conseguenze che avrebbero potuto derivare allo stabile della ricorrente dallo sfruttamento delle possibilità edificatorie concesse dal PRPCS al fondo della resistente erano invero facilmente prevedibili già a quel momento, mentre le circostanze che avevano giustificato tali scelte pianificatorie sono rimaste sostanzialmente invariate (DTF 116 Ia 210 consid. 3 e rinvii).

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 2 DLBN; 3 RBN; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 900.-- sono poste a carico di __________, la quale rifonderà ai resistenti fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.216 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.05.2000 52.1999.216 — Swissrulings