Incarto n. 52.1999.00161-162
Lugano 21 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 1. giugno 1999 del __________ b) 2 giugno 1999 della __________ patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 12 maggio 1999 del Consiglio di Stato (no. 2046) che annulla la licenza edilizia 17 settembre 1998 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di un complesso residenziale sulla part. No. __________ RFD;
preso atto che il 14 agosto 2000 il patrocinatore della __________ ha comunicato di ritirare la domanda di costruzione 5 giugno 1997 ed ha chiesto pertanto lo stralcio della procedura;
ritenuto che i resistenti si sono avvalsi di un legale iscritto all'albo per presentare l'allegato di risposta, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato che il procedimento è così divenuto privo d'oggetto;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
La ricorrente __________ rifonderà ai resistenti fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario