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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.01.2000 52.1999.121

10. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,232 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1999.00121  

Lugano 10 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi  

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 aprile 1999 di

__________,     

Contro  

la decisione 13 aprile 1999 (n. 1658) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione  23 febbraio 1999 con cui il municipio di __________ gli ha imposto una tassa di fr. 360.-- all’anno per la raccolta dei rifiuti della sua tipografia;

viste le risposte:

-      3 maggio 1999 del municipio di __________;

-    12 maggio 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      Il 28 luglio 1998 la cancelleria di __________ ha notificato al ricorrente __________ una tassa di fr. 360.- per la raccolta dei rifiuti della tipografia “__________ ”, di cui questi è titolare.

Contro questa tassa il ricorrente ha interposto reclamo al municipio, sostenendo di portare i rifiuti della ditta al centro di raccolta di __________, come impostogli dalla stessa autorità comunale nel 1989.

Il municipio ha respinto il reclamo, rilevando che la tassa avversata concerneva unicamente i rifiuti prodotti dalla tipografia che possono essere consegnati al normale servizio di raccolta e non quelli speciali, che devono invece essere trasportati all’apposito centro di __________, in quanto esclusi da tale servizio.

                                  B.   Con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, respingendo a sua volta il ricorso contro di essa inoltrato da __________.

Illustrati i principi che regolano le tasse per la raccolta dei rifiuti, il Governo ha in sostanza condiviso la tesi dell’autorità comunale.

                                  C.   Contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullare la tassa impostagli.

L’insorgente ricorda che nel 1989 il municipio l’aveva obbligato a portare al centro di __________ tutti i rifiuti prodotti dalla tipografia. Soltanto una minima parte (il 10% circa, costituito da liquidi fotografici, resti di inchiostro e stracci usati per la pulizia delle macchine) sarebbe stata tuttavia esclusa dal normale servizio di raccolta. L'autorità comunale non potrebbe quindi prelevare una tassa per la raccolta di rifiuti che avrebbe escluso dal normale servizio di raccolta.

Il ricorrente rileva inoltre che la tipografia è situata nello stesso stabile in cui abita. Ne deduce che il municipio non potrebbe imporgli una tassa di 240.- fr. per la raccolta dei rifiuti prodotti dalla sua economia domestica ed un’altra di 360.- per la raccolta dei rifiuti della tipografia.

D.      All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm).

                                         Il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 1 del regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti di __________ del 26 aprile 1993 (RSRER) il comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti entro il comprensorio comunale.

Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti domestici, ossia dei rifiuti provenienti dalle economia domestiche, dai negozi, dagli esercizi pubblici, dagli uffici e in genere da tutte le attività a carattere commerciale (art. 4 cpv. 1 RSRER), la raccolta dei rifiuti ingombranti (art. 10 RSRER) e quella dei rifiuti riciclabili (art. 12 seg. RSRER).

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 26 RSRER e ogni altro che non rientri nelle categorie ivi elencate. Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce (art. 4 RSRER). Sono fra l'altro considerati tali i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di coloranti, vernici e solventi (art. 26 lett. b RSRER) i residui di bagni per lo sviluppo fotografico (art. 26 lett. h RSRER) o ogni altro rifiuto non compreso in quelli ammessi alla raccolta (art. 26 lett. z RSRER).

2.2. Per la raccolta dei rifiuti, il municipio preleva tasse annue di raccolta, differenziate in tre categorie a seconda del produttore di rifiuti e definite annualmente dal municipio mediante ordinanza all'interno di valori minimi e massimi prestabiliti (art. 32 RSRER). Per l'ulteriore suddivisione delle tasse all'interno della categoria delle economie domestiche (1.1.) fa stato il numero di componenti. Per le altre due categorie (1.2.: commercio, artigianato, industria; 1.3.: alberghi, pensioni, case di cura e simili), determinante è invece il numero di dipendenti.

Per il 1998, il municipio ha fissato mediante ordinanza a fr. 360.- la tassa di raccolta applicabile alle aziende artigianali con un solo dipendente.

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, il ricorrente è titolare e nello stesso tempo unico dipendente di una piccola tipografia artigianale, che ha sede nella casa in cui abita.

La ditta produce rifiuti di vario genere: stracci sporchi usati per la pulizia della macchina offset, resti d'inchiostro, resti di liquidi per lo sviluppo di fotografia, lastre offset di carta, negativi senza argento, bidono vuoti di tutti i tipi, scatole di ferro vuote, imballaggi. La maggior parte di questi rifiuti appartiene al genere dei rifiuti domestici, dei rifiuti ingombranti o dei rifiuti riciclabili per il quale il comune effettua il servizio di raccolta. Gli stracci usati per la pulizia della macchina offset, i resti d'inchiostro ed i liquidi fotografici ricadono invece nel genere dei rifiuti speciali, che devono essere eliminati a cura e spese di chi li produce, in quanto esclusi dal servizio di raccolta (art. 4 e 26 RSRER)

Considerato che la tipografia è un'azienda artigianale con un dipendente, il municipio ha imposto al ricorrente una tassa annua di fr. 360.-. La tassa è perfettamente conforme al diritto.

Invano pretende il ricorrente di andarne esente richiamandosi ad una decisione del 12 gennaio 1989 con cui il municipio gli ha imposto di provvedere autonomamente all'evacuazione ed allo smaltimento dei rifiuti della tipografia. Questa decisione è anteriore al RSRER entrato in vigore l'11 ottobre 1993. Se fosse conforme alla disciplina previgente è questione che può rimanere indecisa. Ai fini del presente giudizio è sufficiente rilevare che non può comunque prevalere sul nuovo ordinamento. È peraltro del tutto inverosimile che il ricorrente abbia potuto smaltire attraverso il centro per la raccolta di rifiuti speciali di __________ anche i rifiuti comuni prodotti dalla tipografia. Notoriamente, questo centro accetta infatti soltanto i rifiuti speciali esclusi dal servizi comunali di raccolta.

Né può il ricorrente sottrarsi alla tassa in contestazione, allegando di abitare nello stabile in cui ha sede la tipografia. La causale della tassa che paga per la sua economia domestica è diversa da quella su cui si fonda la tassa in esame. I rifiuti della tipografia non sono d'altro canto quelli tipici di un'economia domestica. Il fatto che vengano prodotti sullo stesso fondo è del tutto irrilevante.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono l'impugnativa deve dunque essere respinta.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 4; 6, 26, 32 RSRER di __________; l’Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse e per il servizio raccolta rifiuti del 1998; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________;  

__________.  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.1999.121 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.01.2000 52.1999.121 — Swissrulings