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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.09.2000 52.1997.102

7. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·997 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.1997.00102  

Lugano 7 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 gennaio 1996 di

__________ rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 19 dicembre 1995 (n. 6877) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3-5 luglio 1995 del municipio di __________ in tema di assunzione di operai avventizi;

viste le risposte:

-    30 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;

-    13 marzo 1996 del Municipio di __________;

richiamata la sentenza 11 aprile 1997 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che durante l'estate 1994 il ricorrente __________, figlio dell'allora segretario comunale di __________, ha lavorato per alcune settimane per il comune come operaio avventizio rimunerato a ore;

                                         che, come da prassi invalsa, l'assunzione era stata disposta dal responsabile della squadra comunale, con il benestare del municipale capodicastero;

che nella primavera del 1995 il padre del ricorrente ha chiesto al responsabile della squadra comunale se poteva nuovamente assumerlo come operaio avventizio durante tre settimane nel mese di luglio;

che il responsabile della squadra comunale ha interpellato il municipale capodicastero, che ha dato il suo benestare;

che il 26 giugno 1995, nel corso di una seduta tenutasi in assenza del segretario comunale, il municipio ha risolto di non più assumere studenti nel corso di quell'anno al fine di offrire opportunità di lavoro ai disoccupati della __________;

che, come da accordo preso dal padre del ricorrente con il responsabile della squadra comunale, il 3 luglio 1995 __________ si è presentato al lavoro;

che il sostituto del responsabile della squadra comunale l'ha rinviato a casa, in considerazione della decisione di non più assumere studenti come operai avventizi, presa nel frattempo dal municipio;

che, interpellato da __________, il 4 ed il 5 luglio 1995, il municipio ha confermato la decisione adottata il 26 del mese precedente;

che con decisione 19 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione, disattendendo la richiesta di risarcimento di fr. 1'890.-, avanzata dall'insorgente per violazione del principio della buona fede;

che con giudizio 4 giugno 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la predetta risoluzione governativa, respingendo a sua volta il ricorso contro di essa interposto da __________;

che con sentenza 11 aprile 1997 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di diritto pubblico contro di esso inoltrato da __________;

che l'Alta Corte federale ha in sostanza ritenuto che l'autorità comunale avesse violato il principio della buona fede, venendo meno all'assicurazione data in merito all'assunzione dell'insorgente;

che il Tribunale federale ha demandato a questo tribunale il compito di "stabilire se ed in quale misura al ricorrente ne sia derivato un pregiudizio pecuniario, ovvero esaminare se questi avrebbe potuto trovare un lavoro equivalente se le assicurazioni relative alla sua assunzione non gli fossero state fatte o se fossero state revocate per tempo";

che l'8 dicembre 1999 il patrocinatore del ricorrente ha sollecitato l'emanazione del giudizio, che questo tribunale è chiamato a rendere, rilevando "che ogni tentativo di giungere ad un accordo bonale con il municipio di __________ si è scontrato con un rifiuto di principio dell'autorità comunale, chiusa in un silenzio inerte";

considerato                    in diritto

che le considerazioni poste dal Tribunale federale a fondamento della sua sentenza vincolano questo tribunale;

che la violazione del principio della buona fede ravvisata dal Tribunale federale nel comportamento dell'autorità comunale porta inevitabilmente ad annullare tanto la decisione 4 luglio 1995 con cui il municipio di __________ si è implicitamente rifiutato di dar seguito all'impegno assunto dal responsabile della squadra comunale nei confronti del ricorrente, quanto il giudizio 19 dicembre 1995 con cui il Consiglio di Stato ha confermato questa determinazione;

che la violazione del principio della buona fede può dar luogo ad una pretesa di risarcimento del pregiudizio economico arrecato (DTF 108 Ib 357 seg.; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., N. 74 B XIV c);

che la pretesa di risarcimento fatta valere dal ricorrente è per certi aspetti riconducibile ad inadempienza del datore di lavoro;

che pretese di risarcimento di questa natura possono essere fatte valere davanti all'autorità amministrativa, in via di ricorso o mediante azione diretta (art. 71 PAmm), soltanto nei casi in cui il rapporto d'impiego è retto dal diritto pubblico;

che, salvo diversa disposizione di legge, il rapporto d'impiego del personale avventizio di enti pubblici è retto dal diritto privato (DTF 118 II 218; Rhinow, Privatrechtliche Arbeitsverhältnisse in der öffentlichen Verwaltung, in Festschrift für Frank Vischer, 429; T. Jaag, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich, ZBl 1994, 439)

che, considerata la natura precaria del rapporto di lavoro prospettato al ricorrente e l'assenza di normative che l'assoggettino alla giurisdizione amministrativa, la pretesa di risarcimento che questi avanza nei confronti del comune non può essere fatta valere né in via di ricorso, né mediante azione diretta fondata su una delle ipotesi di cui all'art. 71 PAmm;

che la pretesa in questione può di conseguenza essere fatta valere soltanto davanti al competente giudice civile, al quale spetta anche il compito di procedere, dietro analoga sollecitazione, agli accertamenti prospettati dal Tribunale federale;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che le ripetibili di questa e della precedente istanza seguono invece la soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 14 ROD di __________;3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.   la risoluzione 19 dicembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6877) è annullata;

1.2.   la decisione 4 luglio 1995 del municipio di __________ è annullata nella misura in cui conferma il rifiuto di dar seguito alla promessa di assumerlo quale operaio avventizio.

1.3.   per la domanda di risarcimento il ricorrente è rinviato al competente giudice civile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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