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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.1995.552

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,219 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.95.00552 DP 287/95 cm

Lugano IN_DATA_DECISIONE  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  15 novembre 1995 di

__________ rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 25 ottobre 1995 del Consiglio di Stato, no. 5745) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 aprile 1995 con cui il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per ampliare un edificio situato nel nucleo (part. no. __________ RF);

viste le risposte:

-    21 novembre 1995 del Consiglio di Stato;

-    30 novembre 1995 del Comune di __________;

-    12 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;

-    21 dicembre 1995 __________, __________, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 22 aprile 1991 __________ ha acquistato un vecchio stabile in rovina situato nel nucleo di __________ (part. no. __________ RF).

La costruzione era formata da due edifici paralleli, distanti poco più di un metro l'uno dall'altro, uniti sul retro da un corpo di collegamento. L'immobile, strutturato su 2-3 livelli e dotato di un tetto in piode a due falde, sorgeva ad una distanza variante da poco più di un metro (lati W e N) a circa 2 m (lato E) dagli edifici circostanti.

Prima dell'acquisto, il municipio di __________ aveva preavvisato favorevolmente un progetto sommario, presentato informalmente, senza coinvolgere i vicini, per un intervento di ricostruzione parziale dello stabile, una volta ultimati i lavori di demolizione ordinati dall'autorità per motivi di sicurezza.

                                  B.   Il 12 giugno 1991 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare l'edificio situato ad E, demolendo sino all'altezza del pianterreno resto della costruzione (parte W), siccome pericolante.

Il 7 ottobre 1991 l'autorità comunale ha rilasciato la licenza richiesta.

Il 7 giugno 192 la stessa ricorrente ha ulteriormente chiesto al municipio il permesso di ricostruire, sottoforma di porticato aperto, circa metà dell'edificio che sorgeva sul lato E del fondo.

Il 7 giugno 1993 il municipio ha autorizzato anche quest'intervento, ponendo come condizione che venisse eliminata la finestra prevista sulla facciata N.

                                  C.   Il 21 febbraio 1995 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una nuova domanda di costruzione per prolungare verso S l'edificio (porticato) ricostruito sul lato W del fondo. L'ampliamento previsto consisteva in pratica nella ricostruzione dello stabile demolito tre anni prima.

Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, proprietari della costruzione che sorge sulla part. n. __________ RF, ad una distanza di poco più di un metro dal muro perimetrale W dell'edificio da ampliare. Secondo gli opponenti l'ampliamento avrebbe disatteso la distanza minima tra edifici prescritta dall'art. 24 NAPR.

                                  D.   Con decisione 82 aprile 1995 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione, accogliendo l'eccezione sollevata dagli opponenti.

Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 25 ottobre 1995 ha respinto l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo ,sollecitandone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

La ricorrente ammette che la costruzione non rispetta le distanze prescritte dall'art. 24 NAPR. Reputa tuttavia che vi siano fondati motivi per scostarsi dal testo letterale della norma, al fine di evitare di giungere a risultati che il legislatore non può aver voluto. A suo avviso, l'intervento sarebbe inoltre da configurare alla stregua di una ricostruzione dello stabile demolito nel 1991 per motivi di sicurezza.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed i vicini opponenti, che con succinte osservazioni postulano la conferma del giudizio impugnato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Il ricorso è ricevibile in ordine. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono infatti chiaramente date (art. 21 LE, 43 e 46 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 24 NAPR di __________, nella zona del nucleo di vecchia formazione "sono ammesse ricostruzioni, riattamenti, trasformazioni e piccole aggiunte degli edifici esistenti.

Precisate le modalità degli interventi ammissibili, la norma stabilisce che devono essere rispettate le seguenti distanze:

- da un fondo aperto: a confine o a m 1.50

- verso un edificio senza aperture: in contiguità oam3

- verso un edificio con aperture: m 4.

Deroghe a queste distanze, conclude la norma, possono essere concesse unicamente con l'accordo scritto del confinante.

La ricostruzione è definita come il "ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti" (art. 6 cifra 9 NAPR). L'ampliamento consiste invece nell'aumento della volumetria di un edificio esistente" (art. 6 cifra 10 NAPR).

Le finalità dell'art. 24 NAPR sono di natura essenzialmente conservativa. Ammettendo ricostruzioni, riattamenti ,trasformazioni e piccole aggiunte degli edifici esistenti, la norma non solo vieta qualsiasi nuova costruzione, ma esclude di fatto anche ampliamenti eccedenti le piccole aggiunte.

L'art. 24 NAPR ammette per contro l'inserimento di nuovi contenuti. La trasformazione delle stalle / fienili di case d'abitazione è infatti permessa. Escluse sono soltanto destinazioni incompatibili con le caratteristiche della zona.

Dato per acquisito che nel nucleo non sono ammesse nuove costruzioni, occorre stabilire la portata delle prescrizioni sulle distanze per rapporto ai singoli interventi ammissibili. Norma tanto più singolare ove si consideri che è disattesa dalla maggior parte delle costruzioni esistenti in questo comprensorio.

Che le piccole aggiunte orizzontali debbano rispettare le distanze prescritte dall'art. 24 NAPR è senz'altro plausibile. Non si giustificherebbe invero autorizzare, a scapito del vicino, ampliamenti sia pur modici di costruzioni che già non rispettano le distanze minime fissate dalla norma in questione.

Diversa appare per contro la conclusione nel caso di trasformazioni, ossia di risanamenti con cambiamento di destinazione (art. 6 cifra 8 NAPR). L'esplicita evocazione della possibilità di trasformare le stalle/fienili in abitazione sta infatti ad indicare che questo intervento dev'essere autorizzato anche nel caso di edifici esistenti in contrasto con le prescrizioni sulle distanze. Se così non fosse e questo tipo di intervento fosse possibile soltanto nel caso di stalle/fienili conformi alle distanze prescritte, sarebbe infatti stato superfluo esplicitarne l'ammissibilità.

Analoga dev'essere la conclusione nel caso delle ricostruzioni, ovvero nel caso di interventi volti a ripristinare edifici demoliti o distrutti in epoca recente. Le finalità perseguite dall'art. 24 NAPR portano in effetti ad escludere che gli interventi di ristrutturazione soggiacino alle prescrizioni sulle distanze. Considerato che la maggior parte delle costruzioni del nucleo disattende questi limiti, una diversa interpretazione ridurrebbe altrimenti le possibilità di ricostruzione ad alcuni singoli edifici conformi alle prescrizioni sulle distanze. Lo stesso municipio nel 1993 ha del resto autorizzato senza riserve la ricostruzione della metà superiore dell'edificio in contestazione, anche se questa per rapporto all'edificio dei resistenti (part. no__________ RF) ed all'edificio sovrastante (part. no .__________ RF) veniva a sorgere ad una distanza di gran lunga inferiore a quella prescritta dall'art. 24 NAPR.

Né si può accreditare la tesi prospettata dai resistenti secondo cui il legislatore avrebbe voluto imporre un aumento delle distanze fra edifici in caso di ricostruzione di opere esistenti ad una distanza inferiore a quelle prescritte. Tale tesi si scontra con le finalità di conservazione perseguite dalla pianificazione nel nucleo e non è nemmeno conciliabile con il concetto di ricostruzione; concetto che presuppone il ripristino di un edificio demolito o distrutto nel rispetto integrale dell'ingombro preesistente.

Per questi motivi,

visti gli art.

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è   .

§. 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                      3.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1995.552 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.1995.552 — Swissrulings