Incarto n. 52.1995.144
27 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 febbraio 1992 del
RI1 patr. da: RA1
contro
la decisione 3 febbraio 1992, n. 752, del Presidente del Consiglio di Stato, che conferisce effetto sospensivo al ricorso 29 gennaio 1992 interposto dalla __________ contro la decisione 29 gennaio 1992 del RI1 che gli ordinava l’immediata sospensione dei lavori al mapp. n. 777 RFD di __________;
rilevato che con scritto 30 luglio 2004 questo tribunale ha chiesto alle parti se vi era ancora interesse alla causa: alle stesse è stato assegnato un termine per pronunciarsi, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe provveduto a stralciare il ricorso dai ruoli senza ulteriori formalità, senza spese e senza assegnazione di ripetibili;
preso atto che con scritto 14 settembre 2004 il patrocinatore della ha comunicato di non opporsi allo stralcio della causa mentre che le altre parti sono rimaste silenti;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
terzi implicati
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario