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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.06.2007 50.2007.5

12. Juni 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,717 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Opposizione all'espropriazione e domanda di modifica dei piani dell'espropriato respinte dal TE, che concede all'ente pubblico l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati. Ricorso del privato respinto dal TRAM

Volltext

Incarto n. 50.2007.5  

Lugano 12 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 maggio 2007 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 16 marzo 2007 (no. 10.2005.3) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione formale promosso dal CO 1 per acquisire la proprietà di ca. 210 mq del mapp. __________ in vista della realizzazione del posteggio P11 di PR adiacente al cimitero;

viste le risposte:

-    7 maggio 2007 del Tribunale di espropriazione;

-    21 maggio 2007 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente RI 1 è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, un fondo in declivio di complessivi 3'199 mq censito a RF come prato (mq 2'999) e riale (mq 200); il terreno si trova a valle del cimitero e della chiesa parrocchiale __________, monumento culturale protetto;

                                         che dal profilo pianificatorio la particella appartiene ad una zona di protezione del monumento storico (ZPMS), nella quale è proibita qualsiasi costruzione, anche accessoria o di tipo agricolo, con l'obbligo di pulire i terreni almeno una volta all'anno a carico dei rispettivi proprietari (art. 16 lett. b NAPR); la parte meridionale del fondo situata a margine della strada comunale costituita dal mapp. __________ è inoltre gravata da un vincolo P (P11: cimitero);

                                         che intenzionato a realizzare il posteggio prospettato dal PR, nel febbraio del 2005 il CO 1 ha avviato la procedura di espropriazione del sedime necessario, ovvero dei ca. 210 mq del mapp. __________ gravati dal vincolo P, per i quali ha offerto un'indennità di fr. 5.- il mq;

                                         che il 20 marzo 2005 l'espropriato ha chiesto di modificare i piani in modo da poter continuare ad accedere alla proprietà tramite lo sbocco esistente sulla strada comunale al mapp. __________; nel contempo ha rivendicato un indennizzo di fr. 200.- il mq per la cessione del terreno, oltre a fr. 30'000.- in caso di realizzazione dell'opera così come progettata e soppressione dell'accesso disponibile verso S;

                                         che all'udienza di conciliazione del 5 ottobre 2005 il comune si è impegnato a studiare delle varianti per mantenere il varco esistente; nonostante articolate trattative, contraddistinte da svariate proposte e controproposte, le parti non sono riuscite a trovare un accordo;

che in occasione del sopralluogo esperito il 21 giugno 2006 il Tribunale di espropriazione ha constatato che il fondo, incolto ed in pendenza, era raggiungibile anche da valle, tramite un percorso pedonale di larghezza variabile, compresa tra 1.20 e 1.60 m;

che ulteriori contatti allacciati tra le parti al fine di trovare una soluzione bonale non hanno avuto esito alcuno;

                                         che mediante istanza 19 gennaio 2007 il comune ha sollecitato l'anticipata immissione in possesso dello scorporo espropriato;

                                         che l'8 febbraio 2007 l'espropriato ha avversato formalmente l'anticipata immissione in possesso, a suo parere ingiustificata per mancanza di una reale urgenza e generatrice di danni irreparabili;

                                         che esaurite le formalità processuali, con decisione 16 marzo 2007 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le domande del proprietario del mapp. __________ e accordato al comune - con effetto esecutivo immediato - l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;

che il primo giudice ha escluso in sostanza che l'espropriato potesse rimettere in discussione un intervento contemplato dal PR e pretendere una modifica dei piani allorquando per la semplice manutenzione del mapp. __________ avrebbe comunque potuto far capo al sentiero pedonale disponibile a valle della proprietà;

                                         che mediante ricorso 2 maggio 2007 RI 1 ha impugnato questa pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le problematiche sollevate in prima istanza e postulando in via provvisionale che laddove è rivolto contro l'anticipata immissione in possesso al gravame venga concesso effetto sospensivo; l'insorgente ha ribadito in particolare che l'obbligo di manutenzione del fondo impostogli dalle NAPR impone la conservazione di un varco agevole, raggiungibile con veicoli a motore, a monte del mapp. __________;

                                         che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto il comune, il quale ha contestato partitamente le tesi dell'insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

                                         che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori; la situazione del mappale espropriato e dei luoghi circostanti emerge perfettamente dai numerosi referti planimetrici e fotografici acquisiti agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che il vincolo P in virtù del quale il CO 1 ha promosso la procedura di acquisizione coatta della superficie gravata è stato istituito a livello di PR senza alcuna contestazione da parte del ricorrente, per cui egli non può più opporsi all'esproprio nel contesto della procedura attualmente pendente (giurisprudenza costante; vedi da ultimo STA 23 giugno 2004 in re L., confermata dal TF con giudizio pubblicato nella RTiD I-2000 N. 24); nella fattispecie non è peraltro ravvisabile alcuna delle eccezioni che permetterebbero di riesaminare la legittimità e l'estensione del vincolo in sede espropriativa;

che contrariamente a quanto assevera nel suo gravame dimenticando il contenuto della sentenza di recente emanata da questo tribunale (STA 24 febbraio 2003 in re __________), l'insorgente poteva benissimo rendersi conto delle restrizioni istituite a carico della sua proprietà al momento dell'adozione del PR; lo spazio destinato al posteggio del cimitero (P11) risulta infatti chiaramente delimitato sia nel piano delle zone che nel piano del traffico, delle aree, degli edifici e delle attrezzature pubbliche;

che dopo aver rifiutato per questioni di natura finanziaria tutte le soluzioni alternative sottopostegli dall'ente pubblico al fine di soddisfare le sue esigenze, RI 1 insiste nondimeno nel pretendere una modifica dei piani, in modo da mantenere un accesso a monte del mapp. __________ che gli permetta di eseguire i lavori di manutenzione impostigli dalle NAPR;

che per effettuare una volta all'anno la manutenzione del fondo, l'espropriato non abbisogna di uno sbocco sulla strada comunale al mapp. __________; all'uopo è bastevole il sentiero che permette di raggiungere il terreno a valle, ove è d'altronde più agevole trasportare il materiale proveniente dai lavori di ripulitura del pendio;

che il ricorrente non può invocare con successo la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. per opporsi ad un'operazione che non rende impossibile, né pregiudica in modo insostenibile l'utilizzo del suo fondo conformemente alla destinazione attribuitagli dal PR (DTF 131 I 12; STA 3 novembre 2006 in re __________);

che in quanto volta ad ottenere la modifica dei piani negata dalla prima istanza, l'impugnativa non può che essere disattesa;

                                         che giusta l'art. 51 Lespr, l'anticipata immissione in possesso presuppone, da un lato, che l'espropriante renda verosimile un pregiudizio all'opera in caso di ritardo nell'inizio dei lavori (cpv. 1) e, dall'altro, che essa non comprometta la possibilità di esaminare compiutamente la domanda di indennità (cpv. 3); se sono ancora pendenti opposizioni all'esproprio o richieste di modifica dei piani, l'anticipata immissione in possesso può essere accordata a condizione che non modifichi in modo irreversibile la situazione di fatto, determinando danni irreparabili in caso di accoglimento delle contestazioni pendenti (art. 51 cpv. 1 seconda frase Lespr);

                                         che nell'evenienza concreta i menzionati requisiti di legge risultano tutti soddisfatti;

                                         che le tavole processuali evidenziano sufficientemente l'urgenza dell'opera, la cui esecuzione segue una rigorosa programmazione; la mancata disponibilità della superficie dedotta in esproprio pregiudicherebbe inutilmente il corretto svolgimento dei lavori, per i quali sono già stati stanziati i relativi crediti, rilasciata la licenza edilizia e aggiudicato l'appalto;

che d'altro canto, il pregiudizio può anche essere costituito dal generale aumento dei costi di realizzazione dell'opera (RDAT 1981 N. 68);

                                         che l'esecuzione dei lavori non crea impedimenti ad una corretta valutazione dell'indennità dovuta all'espropriato; a prescindere dalla documentazione fotografica agli atti comprovante lo stato del terreno ante esproprio, l'attuale situazione logistica e giuridica è comunque ampiamente assicurata;

che quanto all'irreparabilità del danno, gli interventi previsti non possono oggettivamente provocare un pregiudizio insanabile all'espropriato, neppure se il presente contenzioso dovesse protrarsi in sede federale con esito favorevole al ricorrente una volta iniziati o portati a termine i lavori; non si vede infatti quale difficoltà incontrerebbe in tale evenienza l'ente espropriante - al quale incombe in ogni modo il rischio finanziario legata alla realizzazione anticipata del posteggio - ad eliminare o modificare l'opera nel frattempo eseguita (DTF 110 Ib 55; Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 7 e 8 ad art. 76 LFespr);

                                         che nulla osta pertanto alla conferma dell'immissione in possesso anticipata dei diritti espropriati decretata dal giudice di prime cure; decisione, quest'ultima, che indubitabilmente giova al ricorrente nella misura in cui genera dies a quo di interessi sull'indennità definitiva di sua spettanza (cfr. art. 52 cpv. 3 Lespr);

                                         che sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto anche laddove avversa il beneficio concesso all'espropriante giusta l'art. 51 Lespr;

che l'emanazione del presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta a sospendere in via provvisonale l'esecutività del decreto di anticipata immissione in possesso prolato dal Tribunale di espropriazione;

                                         che la tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 24, 37, 45, 50, 51, 53, 70 Lespr; 13, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare al CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale allo stesso Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    rappr. dall'   rappr. dall'    

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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