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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.10.2005 50.2005.5

12. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,129 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

espropriazione formale di una strada privata aperta al pubblico transito e gravata da numerose servitù

Volltext

Incarto n. 50.2005.5  

Lugano 12 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 aprile 2005 dell'

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 2 marzo 2005 (no. 20-2004.16-1) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal __________ (ora comune di CO 1) per acquisire la proprietà del mapp. __________ RF di __________ in vista della realizzazione della strada di PR no. 8;

viste le risposte:

-    3 maggio 2005 del Tribunale di espropriazione;

-    30 maggio 2005 del comune di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1 è proprietario del mapp. __________ RF di __________, un fondo sito in zona R2 di complessivi mq 450 censito quale sedime stradale (mq 318), bosco (mq 127) e fiume (mq 5); nel 2003 la particella costituiva in sostanza la parte iniziale di una strada sterrata a vicolo cieco che prolungandosi da via __________ serviva da accesso carrozzabile a diverse proprietà, tutte beneficiarie di una servitù di passo veicolare regolarmente iscritta a RF;

                                         che nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla realizzazione della strada di PR no. 8-8, l'allora comune di __________ mediante avviso personale 14 aprile 2003 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche i 450 mq della part. __________, per i quali ha offerto fr. 10.- il mq;

                                         che il 27 maggio 2003 il proprietario ha sollecitato un congruo adeguamento dell'indennità, annotando di aver comperato il terreno nel 1988 a fr. 30'000.- (= fr. 41.20 il mq, per un fondo che all'epoca era ampio 728 mq, di cui 321 mq di sedime stradale e 407 mq di bosco);

                                         che all'udienza di conciliazione del 16 settembre 2003 le parti hanno concordato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per il 1° ottobre 2003, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni avverse;

                                         che l'8 ottobre 2003 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti la strada di PR 8-8;

                                         che esaurite le formalità processuali, con sentenza 2 marzo 2005 il Tribunale di espropriazione ha accordato al proprietario del mapp. __________ un'indennità di fr. 10.- il mq, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso, rilevando essenzialmente che il terreno sottratto era di scarso valore siccome costituito in massima parte da superficie viaria aperta al pubblico transito;

                                         che mediante ricorso 18 aprile 2005 RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo accordato dall'istanza inferiore venga aumentato equamente in considerazione del prezzo pagato all'epoca per acquistare il fondo espropriato;

                                         che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione è pervenuto il municipio di CO 1, comune nel quale è nel frattempo confluito per fusione __________, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

                                         che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti sono note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);

che in ambito espropriativo le strade private non possono essere stimate come i normali terreni edilizi, dato che costituiscono un presupposto afferente all'urbanizzazione (vedi art. 19 cpv. 1 e 22 cpv. 2 lett. b LPT) per l'edificazione del resto del fondo o di altri fondi; in assenza di danno, la cessione di questi impianti all'ente pubblico avviene quindi di norma a titolo gratuito, poiché il proprietario viene così liberato da oneri di manutenzione e responsabilità (RDAT 1983 n. 75);

che dal profilo estimativo, le strade private aperte al pubblico transito ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LE, rispettivamente le superfici viarie ad esse assimilabili in quanto gravate da considerevoli servitù di passo, sono dunque considerate di valore insignificante, tendente allo zero (RDAT I-1993 n. 52 e rinvii);

che nel 2003, al momento dell'anticipata immissione in possesso, il mapp. __________ del ricorrente era costituito in massima parte da una strada sterrata che dipartendosi da via __________ serviva da accesso carrozzabile alla maggioranza delle proprietà edificate in località __________; già allora, la particella risultava gravata a RF da otto servitù prediali di passo a favore di nove fondi contermini;

che a fronte di simili risultanze, l'indennità di fr. 10.- il mq accordata dal primo giudice per l'esproprio di un impianto viario con ogni evidenza aperto al pubblico transito resiste con certezza alle critiche dell'insorgente; l'indennizzo si avvera infatti non solo equo e corretto in relazione alla cessione forzata della superficie stradale vera e propria, ma addirittura generoso per rapporto all'esproprio della porzione restante del fondo, che essendo di natura boschiva avrebbe giustificato un risarcimento non superiore a 5.- fr. il mq (RDAT I-1999 n. 34);

che la circostanza secondo cui nel 1988 il mapp. __________ è stato acquistato al prezzo di fr. 41.20 il mq non consente di pervenire a diversa conclusione; a prescindere dal fatto che la compera a tale cifra eccessiva è stata verosimilmente effettuata in vista dell'operazione immobiliare che ha portato all'edificazione ed alla vendita delle villette agli odierni mapp. __________, il prezzo pagato a suo tempo dal ricorrente non rientra nei parametri utilizzabili ai fini della determinazione dell'indennità, che deve corrispondere all'effettivo valore venale del diritto espropriato (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 64 ad art. 19 LFespr; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 500);

che stante quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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