Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.03.2005 50.2005.4

31. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,553 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Incompetenza del TE confermata dal TRAM ad evadere una domanda di indennizzo per titolo di espropriazione materiale fondata sul mancato rilascio di licenze edilizie per asseriti conflitti con il futuro tracciato di uno svincolo autostradale

Volltext

Incarto n. 50.2005.4  

Lugano 31 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 gennaio 2005 di

1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 4. RI 4 5. RI 5 6. RI 6 tutti patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 17 dicembre 2004 (n. 82/04-300) del Tribunale di espropriazione, che ha dichiarato irricevibile per difetto di competenza la domanda di indennizzo per titolo di espropriazione materiale del mapp. __________ RFD di __________ che gli insorgenti hanno inoltrato il 13 dicembre 2004 nei confronti della Confederazione, del Cantone e del comune di __________;

viste le risposte:

-    21 gennaio 2005 del Tribunale di espropriazione;

-    18 febbraio 2005 del comune di __________;

-    18 febbraio 2005 dello Stato del Canton Ticino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che i ricorrenti RI 1 sono comproprietari del mapp. __________ RF di __________, un fondo prativo di 3'700 mq posto in località __________, nelle vicinanze della A394 (strada espresso Mendrisio-Stabio);

                                         che nel novembre del 1994 i proprietari hanno chiesto al municipio il permesso di insediare sul terreno (allora intavolato come mapp. __________ e incluso nella zona industriale J2) un edificio multiuso;

                                         che nonostante l'opposizione del Dipartimento del territorio, l'esecutivo comunale ha rilasciato la licenza edilizia; adito dall'autorità cantonale, con sentenza 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso e sospeso la decisione municipale sulla domanda di costruzione ai sensi dell'art. 65 LALPT;

                                         che il Governo ha ritenuto in sostanza che la domanda fosse in contrasto con uno studio pianificatorio in atto, segnatamente con il previsto tracciato (corsia sud/nord) di un nuovo raccordo stradale tra la A394 e la N2;

                                         che il 15 febbraio 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del PR, confermando tra l'altro la destinazione industriale della part. __________; il Consiglio di Stato si è tuttavia rifiutato di approvare questo assetto pianificatorio, abrogando nel contempo il precedente PR del 1983 (cfr. ris. n. 3405 del 9 luglio 2002 e ris. n. 1902 del 6 maggio 2003);

                                         che il Governo ha annotato che le scelte pianificatorie comunali in località __________ interferivano con la riorganizzazione dello svincolo autostradale di Mendrisio, già approvato a livello di progetto generale (ris. n. 1902 del 6 maggio 2003, p. 13);

                                         che dal profilo del piano di utilizzazione comunale, attualmente il fondo appartiene dunque ad un comparto privo di destinazione specifica in attesa dell'approvazione di un'apposita variante che la definisca con esattezza;

                                         che nel settembre del 2002 gli insorgenti hanno presentato una domanda di costruzione analoga a quella del 1994; il 21 novembre 2003 il municipio ha risolto di tenerne in sospeso l'esame per due anni, richiamandosi al conflitto con la pianificazione dei nuovi svincoli autostradali di Mendrisio già evocato anni addietro dal Dipartimento del territorio e, in tempi più recenti, dal Consiglio di Stato;

                                         che nell'impossibilità di trovare un accomodamento bonale al contenzioso, il 13 dicembre 2004 i proprietari del mapp. __________ hanno convenuto in giudizio la Confederazione, il Canton Ticino e il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione, postulando il riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale;

                                         che con sentenza 17 dicembre 2004 il Tribunale di espropriazione ha dichiarato irricevibile l'istanza di risarcimento per difetto di competenza; annotato che i vincoli ostanti all'edificazione dipendono da un'opera stradale a carattere nazionale e che l'eventuale esproprio da essi generato andrebbe indennizzato sulla scorta di norme di rango federale (legge sulle strade nazionali; LSN), il primo giudice la cui competenza è circoscritta ai soli procedimenti disciplinati dalla legge cantonale di espropriazione (Lespr) e dalla legge cantonale sulle strade (Lstr) - ha escluso di poter statuire nel merito di una controversia che per materia rientra nella sfera cognitiva della Commissione federale di stima;

                                         che il 22 dicembre 2004 i ricorrenti hanno allora inoltrato le loro pretese alla Commissione federale di stima del 13° Circondario;

                                         che mediante ricorso 19 gennaio 2005 al Tribunale cantonale amministrativo essi hanno tuttavia impugnato anche la pronunzia 17 dicembre 2004 del Tribunale di espropriazione, sollecitandone l'annullamento con contestuale accertamento della competenza del primo giudice a pronunciarsi sull'istanza di indennizzo per causa di espropriazione materiale presentata il 13 dicembre 2004;

                                         che gli insorgenti si dolgono di una limitazione particolarmente grave del loro diritto di proprietà ad opera del cantone, che senza il supporto di alcun piano o progetto viario istituito conformemente alle pertinenti disposizioni di legge impedisce da oltre 10 anni l'edificazione del mapp. __________;

                                         che il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute;

                                         che il comune di __________ si è rimesso al giudizio del tribunale, mentre il Cantone ha sollecitato la reiezione del gravame in esito a diffuse argomentazioni volte a perorare l'incompetenza del giudice delle espropriazioni in assenza di qualsiasi vincolo costitutivo di esproprio materiale;

                                         che la Confederazione non ha presentato osservazioni, restando del tutto silente;

                                         che con decisione del 22 febbraio 2005 la Commissione federale di stima del 13° Circondario ha dichiarato inammissibile la notifica di pretese notificatale, declinando la propria competenza in mancanza di progetti, piani, zone riservate o allineamenti adottati in applicazione della LNS;

considerato,                   in diritto

                                         che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

                                         che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

                                         che in un caso come quello all'esame, concernente la presunta espropriazione materiale di un fondo interessato da un progetto stradale, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere data unicamente dall'art. 50 della Lespr, atteso che i giudizi resi dal Tribunale di espropriazione sulla scorta della Lstr sono comunque definitivi;

                                         che in via pregiudiziale occorre pertanto accertare se alla fattispecie torna applicabile la Lespr;

                                         che riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali (art. 1 cpv. 3 Lespr), la Lespr è tra l'altro applicabile a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di una espropriazione (art. 1 cpv. 2 Lespr);

                                         che quale lex specialis la LSN prevede che nell'ambito del piano di sistemazione e dei progetti delle strade nazionali il Dipartimento competente (DATEC) può istituire delle zone riservate nelle quali è permesso edificare soltanto se non viene intralciata la futura esecuzione dell'opera stradale (cfr. art. 6, 9, 12, 14 cpv. 1, 16 cpv. 1 LSN; 3, 8, 9 OSN; GAAC 68.60);

                                         che resta riservato il diritto cantonale, ove dette zone possano essere assicurate mediante le disposizioni del medesimo (art. 14 cpv. 2 LSN);

                                         che eventuali pretese espropriative derivanti dall'adozione di siffatte misure vanno notificate al Cantone e ove queste siano, in tutto o in parte, contestate, dev'essere avviata una procedura di stima giusta la legge federale sull'espropriazione (art. 18 LSN); la causa è decisa dalla Commissione federale di stima competente per circondario (art. 57 ss. LFespr);

                                         che nel caso di specie le competenti autorità non hanno mai istituto una zona riservata giusta l'art. 14 LSN in corrispondenza del mapp. __________ di __________; ciononostante il Dipartimento del territorio si oppone da anni al rilascio di un permesso per l'edificazione del fondo siccome interessato dalle opere di riorganizzazione dello svincolo autostradale di Mendrisio;

                                         che i pregiudizi rivendicati dai ricorrenti discendono in ogni modo da provvedimenti presi in funzione della prevista costruzione di parti costitutive di una strada nazionale (vedi art. 6 LSN e 3 OSN);

                                         che la pianificazione, la progettazione e la costruzione di questi impianti del traffico soggiacciono indubitabilmente al diritto federale, segnatamente alla LSN e alle sue ordinanze d'esecuzione; parimenti, tutte le procedure espropriative - materiali e formali - connesse alla realizzazione di tali impianti ricadono per finire nel campo d'applicazione della LFespr (DTF 121 II 426 consid. 3a e 3b);

                                         che questa constatazione porta irrimediabilmente ad escludere che la fattispecie dedotta in giudizio possa risultare in qualche modo assoggettata alla Lespr;

                                         che tale conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che attualmente l'inedificabilità del mapp. __________ può essere determinata tutt'al più dal tracciato del nuovo svincolo autostradale già approvato nel contesto di un progetto generale, ma di certo non dalla pianificazione comunale, tuttora in fase in elaborazione relativamente al comparto __________ e insuscettibile di svolgere sulla proprietà dei ricorrenti effetti restrittivi costitutivi di esproprio materiale;

                                         che neppure gli insorgenti sostengono d'altronde che la reclamata espropriazione materiale sia riconducibile a misure pianificatorie esecutive adottate dal comune di __________ o dal cantone;

                                         che il gravame si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

                                         che la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 9, 12, 14, 16, 18 LSN; 57 ss. LFespr; 1 e 50 Lespr; 3, 28, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

                                    3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2 2 rappr. da: RA 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.2005.4 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.03.2005 50.2005.4 — Swissrulings