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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.11.2006 50.2005.27

3. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,914 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Rinuncia all'espropriazione avviata in relazione alla posa di una barriera metallica sul bordo di una strada cantonale, con conseguente perdita di alcuni posteggi e di un accesso diretto alla strada per due fondi confinanti con essa. Natura e ammontare delle indennità dovute ai proprietari colpiti

Volltext

Incarto n. 50.2005.27-28  

Lugano 3 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 31 ottobre 2005 dello

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

le decisioni 30 settembre 2005 (inc. no. 10.2004.134-1 e 134-2) del Tribunale di espropriazione, prolate a seguito della rinuncia all'esproprio di alcuni diritti interessanti i mapp. __________ e __________ RFD di __________;

viste le risposte:

-    29 novembre 2005 di CO 1;

-    30 novembre 2005 della __________;

-    30 novembre 2005 del Tribunale di espropriazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un sedime di 935 mq posto a margine della rotonda di __________. La proprietà confina verso O con via __________, verso N con via __________ e verso E con il mapp. __________ di 1056 mq intestato fino al mese di luglio del 2003 alla società semplice composta da __________.

Entrambi i fondi sono da tempo edificati con palazzine a destinazione mista (commerciale ai piani inferiori, abitativa a quelli superiori) e prima dell'intervento di cui si dirà nel seguito ospitavano dei posteggi nella fascia, liberamente accessibile, compresa tra i fabbricati e via __________. I parcheggi sul mapp. __________ non sono mai stati autorizzati, mentre quelli predisposti sul mapp. __________ beneficiano della licenza edilizia rilasciata nel 1973 per l'edificazione complessiva della particella.

                                  B.   Nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla sistemazione del raccordo tra la rotonda di __________ e via __________ a __________, lo Stato del Canton Ticino - mediante avviso personale 18 marzo 1997 e pubblicazione degli atti - ha promosso la procedura di espropriazione dei diritti ritenuti necessari alla realizzazione dell'opera, costituita essenzialmente dalla posa di una barriera metallica su entrambi i lati di via __________ prossimi alla rotonda, in modo da impedire qualsiasi pregiudizievole manovra veicolare tra questa arteria nevralgica e i fondi adiacenti.

                                         Dalle tabelle espropriative emerge che il Cantone ha sollecitato l'iscrizione a RF di una servitù reciproca di passo con ogni veicolo a carico dei mapp. __________ e __________, con l'impegno di creare a beneficio di questi fondi 17 posteggi sulla vicina particella __________ del comune di __________ previa istituzione di un diritto di superficie.

Il 5 maggio 1997 i proprietari del mapp. __________ hanno postulato una modifica dei piani e l'accertamento di un'espropriazione materiale da risarcire con un indennizzo di fr. 1'500.- il mq. In pari tempo hanno rivendicato un'indennità di fr. 350'000.- per la soppressione di nove posteggi e di fr. 330'000.- per il deprezzamento degli

appartamenti e per la diminuzione degli introiti locativi.

La __________ ha dal canto domandato una modifica dei piani e insinuato pretese d'indennizzo di complessivi fr. 1'382'000.-, con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle addotte dai proprietari del contermine mapp. __________.

Preso atto delle richieste avanzate, con scritto 16 settembre 1997 lo Stato ha dichiarato di aver modificato i piani in maniera da non tangere in alcun modo le part. __________ e __________ e di rinunciare di conseguenza a qualsiasi forma di esproprio a danno dei due fondi.

Alle udienze di conciliazione del 7 e 9 dicembre 1997, il Cantone ha ribadito la sua rinuncia all'espropriazione dei mapp. __________ e __________, mentre i proprietari hanno confermato in toto le loro pretese, quantificandole con sempre maggior precisione in progresso di procedura.

Il 19 gennaio 2000 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti le opere di raccordo di via __________ alla rotonda di __________.

Nel settembre del 2000 le parti hanno presentato le proprie conclusioni, seguite il 5 novembre 2003 da un nuovo dibattimento finale e da un sopralluogo in conseguenza della mutata composizione del collegio giudicante dovuta all'unificazione dei Tribunali di espropriazione. Per finire, i privati hanno ridotto le loro rivendicazioni a complessivi fr. 373'639.50 (famiglia __________), rispettivamente a fr. 370'588.30 (__________), tenuto conto del fatto che nel frattempo erano svanite le prospettive di risolvere bonalmente il contenzioso ed il comune di __________ aveva concesso il diritto di superficie per realizzare 15 posteggi (8 a favore della part. __________, 7 a beneficio della part. __________) sul mapp. __________ di sua proprietà. Dal canto suo, lo Stato ha colto l'occasione per riaffermare di aver abbandonato la procedura, poiché la posa delle barriere sulla strada di sua proprietà non imponeva l'esproprio di alcun diritto di pertinenza dei fondi confinanti, unicamente privati di uno sbocco diretto su via __________ ma comunque accessibili da via __________. Donde l'impossibilità di riconoscere un qualsiasi indennizzo ai proprietari interessati, peraltro sprovvisti dello statuto di espropriati.

                                  C.   Con sentenze 30 settembre 2005 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle domande di indennità formulate dai proprietari dei mapp. __________ e __________, accogliendole parzialmente.

Respinte le contestazioni sollevate dallo Stato avverso gli atti processuali esperiti dopo la presentazione delle conclusioni e annotato che la soppressione dell'accesso su via __________ non pregiudica lo sfruttamento razionale dei due fondi ponendosi in contrasto con la garanzia della proprietà, il primo giudice ha nondimeno constatato che malgrado la rinuncia all'esproprio le due proprietà sono venute a trovarsi in una situazione identica a quella che si sarebbe creata se il Cantone avesse realizzato l'espropriazione prevista dalle tabelle pubblicate nel 1997. Ne ha quindi dedotto che l'intervento costruttivo dello Stato aveva inciso sui fondi in maniera assimilabile ad un esproprio e che il danno cagionato ai loro proprietari andava risarcito sulla scorta dell'art. 7 Lespr, base legale speciale per indennizzare gli inconvenienti provocati indipendentemente dall'attuazione dell'espropriazione.

Il Tribunale di espropriazione ha quindi accordato ai proprietari dei mapp. __________ e __________ un'indennità per:

·        le spese di sistemazione della striscia di terreno antistante gli edifici, trasformata in passaggio carrozzabile;

·        i canoni del diritto di superficie dovuti al comune di __________ in relazione al periodo 2000-2029;

·        i costi relativi alla costituzione della servitù prediale di passo pedonale e veicolare a favore e a carico reciproco dei due fondi;

·        la soppressione di due posti-auto;

·        la riduzione del canone di locazione accordata ad una conduttrice;

·        spese varie (onorario architetto, posa segnaletica ex art. 375 bis CPC, ecc.).

In cifre, con decisioni separate il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto un risarcimento totale di fr. 112'327.05 alla famiglia __________ e di fr. 120'532.15 alla __________, oltre interessi a contare dal 1° ottobre 1999, data in cui è stato posato il primo tratto di ringhiera.

                                  D.   Avverso queste pronunzie lo Stato è insorto mediante ricorsi 31 ottobre 2005 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

                                         Ripercorsa nel dettaglio la procedura seguita dal Tribunale di espropriazione e criticatene le fasi finali, l'insorgente ha sottolineato di aver posato la transenna di protezione su via __________ come previsto sin dall'inizio, ovvero ad una distanza di ca. 50 cm dal confine dei mapp. __________ e __________. Questi fondi non sono stati quindi toccati dall'intervento di  delimitazione del campo stradale, né sono stati privati di un accesso, tuttora comodamente possibile da via __________ e via __________. In base all'art. 7 Lespr e in assenza di una violazione della garanzia della proprietà, la prima istanza avrebbe quindi potuto risarcire ai privati unicamente le spese originate dalla procedura precedente la rinuncia all'esproprio, segnatamente i costi provocati dalle opposizioni e dalle pretese notificate in seguito alla pubblicazione degli atti.

                                  E.   Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nelle proprie decisioni e nelle motivazioni ivi contenute.

Ad identica conclusione sono pervenuti i proprietari dei mapp. __________ e __________, i quali hanno avversato le tesi del ricorrente con argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm attraverso il rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

I gravami sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le caratteristiche dei mapp. __________ e __________ sono infatti note al Tribunale per conoscenza diretta. Esse risultano peraltro perfettamente documentate dai numerosi referti fotografici e planimetrici acquisiti agli atti, a testimonianza sia della situazione attuale che di quella antecedente la posa della barriera metallica.

                                   2.   Lo Stato rimprovera al Tribunale di espropriazione di essere incorso in alcune violazioni di procedura, in particolare di aver raccolto ulteriori prove posteriormente alla presentazione delle conclusioni. La censura, invero fondata dal punto di vista del rispetto puntuale delle regole procedurali, si avvera del tutto sterile.

                                         In effetti, se da un lato è vero che il dibattimento finale tenuto nell'agosto 2000 aveva chiuso la fase istruttoria senza possibilità di una sua riapertura, dall'altro è altrettanto vero che la modifica del collegio giudicante conseguente all'unificazione dei Tribunali di espropriazione imponeva l'esperimento di una nuova udienza giusta l'art. 74 cpv. 2 LOG e che in materia espropriativa vige in ogni modo il principio inquisitorio (art. 47 cpv. 1 Lespr e 18 cpv. 1 PAmm). Il fatto che con il controverso atto processuale del 16 settembre 2003 (definito decreto di nomina del Tribunale, ordinanza di produzione di documentazione, decreto di citazione a sopralluogo e dibattimento finale) il nuovo giudice abbia imposto anche la produzione di documenti aggiuntivi - oltre a quelli richiamati senza successo nel 1997 - non ha leso alcun diritto del ricorrente, il quale avrebbe senz'altro potuto esercitare la sua prerogativa di essere sentito prendendo posizione in merito alle risultanze delle prove nel frattempo esibite dalla controparte all'udienza di sopralluogo e discussione finale esperita il 5 novembre 2003.

                                   3.   Gli atti di causa dimostrano senz'ombra di dubbio che lo Stato non ha mai modificato i progetti costruttivi relativi alle opere di raccordo tra la rotonda di __________ e via __________. Così come previsto nei piani pubblicati nel 1997, l'ente pubblico ha allargato la carreggiata di via __________ delimitandone i limiti prossimi alla rotonda con una barriera metallica. In corrispondenza dei mapp. __________ e __________ il manufatto è stato posato sul sedime precedentemente utilizzato come marciapiede, senza invadere le proprietà private. Contrariamente a quanto suppongono i resistenti __________, quest'ultime non hanno quindi subito alcuna asportazione di superficie. Anzi, nel complesso hanno leggermente guadagnato terreno lungo il loro lato N, dato che la ringhiera non è stata collocata sul confine, ma ben all'interno del mapp. __________ (via __________) attualmente di proprietà del Cantone. La posa della barriera ha nondimeno privato i mapp. __________ e __________ di un accesso diretto sulla cantonale e attualmente impedisce che la striscia profonda circa 5.50 m situata tra gli stabili e la strada possa essere sfruttata completamente per posteggiare come accadeva in precedenza.

Posto che lo Stato ha rinunciato all'espropriazione di qualsiasi diritto dopo aver avviato un'apposita procedura contestualmente a quella di approvazione dei progetti definitivi esatta dalla Lstr, la materia del contendere ruota intorno al quesito di sapere se l'art. 7 Lespr consentiva al Tribunale di espropriazione di concedere ai proprietari dei mapp. __________ e __________ le indennità stabilite nel giudizio impugnato, rispettivamente se lo Stato può essere effettivamente astretto ad indennizzare i privati per gli inconvenienti derivanti dalla semplice chiusura dello sbocco su via __________ realizzata mediante la posa della barriera protettiva a margine della strada.

                                   4.   4.1. L'art. 7 cpv. 3 Lespr è una norma mutuata dal diritto federale come tutta la legge di espropriazione cantonale. Al pari dell'art. 14 cpv. 2 LFespr prevede che in caso di rinuncia all'espropriazione l'espropriante è tenuto a rifondere agli interessati un'equa indennità per le spese giustificate avute in corso di procedura. Come rettamente ricordato dal Tribunale di espropriazione richiamandosi alla giurisprudenza federale (vedi STF 15 luglio 2003 pubblicata nella RTiD I-2004 N. 52), questa disposizione ha una portata propria e costituisce la base legale per un risarcimento del danno subito indipendentemente dall'attuazione dell'espropriazione. Il danno derivante dalla rinuncia all'espropriazione secondo l'art. 7 cpv. 3 Lespr comprende le spese ed i pregiudizi finanziari originati dalla procedura precedente alla rinuncia: vi rientrano le spese cagionate dagli atti di opposizione, di notificazione delle pretese, di conciliazione e di stima, come pure il risarcimento delle spese per i provvedimenti presi dall'interessato e oggettivamente giustificati dall'espropriazione. Occorre comunque esaminare nel singolo caso se una determinata misura risulti giustificata dalle circostanze e se i costi che ne derivano costituiscano un danno risarcibile. La norma in discussione non conferisce alla parte coinvolta in una procedura espropriativa garanzie analoghe a quelle sancite dagli art. 41 e ss. e 97 e ss. CO, ma mira essenzialmente a porla finanziariamente nella situazione che precede l'avvio dell'esproprio. All'interessato incombe l'onere di provare il danno e l'esistenza, tra quest'ultimo e la prospettata espropriazione, di un nesso di causalità adeguata (cfr. sentenza citata, consid. 2.2. e riferimenti, in particolare Aeschlimann, Enteignungsbann und Verzicht auf die Enteignung - Aspekte zur Enteignungsentschädigung, SJZ 1988 p. 315-16).

4.2. Fraintendendo la natura e la portata dell'art. 7 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha fatto capo a questa norma per riconoscere ai proprietari dei mapp. __________ e __________ tutta una serie di indennità che avrebbe potuto accordare solo nel contesto di una procedura espropriativa portata a termine dallo Stato al fine di acquisire diritti necessari alla corretta realizzazione della progettata opera di sistemazione stradale (vedi art. 1 cpv. 1 e 4 Lespr, nonché per analogia art. 1 cpv. 2 LFespr sul principio di proporzionalità). In realtà, l'ente pubblico non solo non ha avuto bisogno di espropriare alcunché in via formale per costruire le opere di raccordo tra la rotonda di __________ e via __________, ma non ha nemmeno portato a compimento un procedimento volto ad ottenere coattivamente i diritti che è stato condannato a risarcire, tant'è vero che il 16 settembre 1997 ha rinunciato all'esproprio che aveva inutilmente promosso nella primavera dello stesso anno. In simili evenienze, il danno derivante dalla rinuncia all'espropriazione soggetto ad indennizzo in base all'art. 7 cpv. 3 Lespr può comprendere unicamente le spese cagionate dalla procedura prima della rinuncia, ovvero le spese sopportate dai privati per la notificazione delle pretese dopo la pubblicazione degli atti.

In quanto diretto contro l'operato del primo giudice laddove ha concesso indennità esulanti da una corretta applicazione dell'art. 7 Lespr il gravame dello Stato si avvera dunque fondato.

                                   5.   5.1. Chiamato a statuire sulle pretese espropriative avanzate da due ristoratori in relazione alla chiusura della strada cantonale antistante i loro esercizi pubblici, anni addietro questo Tribunale ha avuto modo di annotare che le strade sono notoriamente infrastrutture pubbliche, il cui uso comune è di regola libero, uguale e gratuito per tutti. In forza di queste prerogative, eventuali limitazioni dell’uso comune che ledono la libertà personale e quella di movimento in particolare devono essere provviste di una chiara base legale. Per quanto attiene segnatamente alla rete viaria, il suo uso è regolamentato dalla LCStr e dalle relative ordinanze di applicazione, fermo restando che giusta gli art. 3 LCStr e 82 ss. OSStr l’autorità cantonale può imporre le misure necessarie per rendere sicura, agevolare o disciplinare la circolazione, evitare il deterioramento della strada e soddisfare altre esigenze derivanti dalle condizioni locali (RDAT I-1994 N. 45).

L’uso comune implica pure il diritto di accedere ai fondi adiacenti alla strada pubblica, con evidenti benefici per i proprietari serviti. Modificando una giurisprudenza decennale che riconosceva ai fronteggianti unicamente un vantaggio di mera natura fattuale (vedi tra le altre DTF 105 Ia 221, 101 Ia 190, 100 Ia 137, 100 Ib 199), nel 2000 il Tribunale federale - dando seguito alle critiche di numerosa dottrina - ha stabilito, in seno ad un considerando d'ordine, che il diritto di invocare la garanzia della proprietà non può essere negato a priori ai confinanti che si oppongono alla soppressione o alla limitazione dell'uso comune di una pubblica via, ma nel contempo ha lasciato aperto il quesito a sapere se la soppressione dell'accesso principale ad un fondo costituisce una restrizione della proprietà lesiva della Costituzione quando l'utilizzazione del fondo stesso rimane comunque assicurata grazie ad un passaggio sul retro (DTF 126 I 213). In una successiva sentenza, l'Alta Corte federale ha comunque precisato che il proprietario confinante con una strada non può invocare la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. per opporsi a regolamentazioni del traffico che non rendono impossibile, né pregiudicano in modo insostenibile l'utilizzo del suo fondo conforme alla destinazione dello stesso (DTF 131 I 12). Come in passato dunque, se la legge cantonale non dispone altrimenti, l’ente pubblico può limitare o sopprimere l’uso comune di una strada pubblica senza indennità a condizione che i proprietari dei fondi adiacenti possano continuare a sfruttarli secondo la loro destinazione e in modo economicamente razionale. Resta altresì valida l'eccezione di un diritto al risarcimento fondato direttamente sulla Lespr nel caso in cui il proprietario di un fondo espropriato parzialmente, ovvero privato di una sua porzione di terreno, perde ogni accesso alla via pubblica proprio in conseguenza di questo evento (DTF 100 Ia 137, 95 I 305).

5.2. La legge ticinese non prevede alcuna norma volta ad astringere l’ente pubblico a risarcire il proprietario danneggiato dalla chiusura di una strada. Nel messaggio 4 maggio 1982 concernente il progetto di legge sulle strade (RVGC sessione autunnale 1982, vol. 4, p. 2479) il Consiglio di Stato aveva invero previsto un articolo di legge volto a garantire un’equa indennità al fronteggiante danneggiato gravemente dalla chiusura per lavori di una strada pubblica, salvo il caso di interventi dovuti a forza maggiore, come frane, valanghe e alluvioni. La Commissione speciale per l’esame della proposta di legge ha tuttavia deciso lo stralcio di questa garanzia, temendo lo scatenamento di una serie lunga e pesante di richieste d’indennità suscettibile di mettere seriamente in difficoltà gli enti pubblici. Il Parlamento cantonale ha infine accolto il disegno sottopostogli, approvando l'art. 46 nella formulazione riduttiva suggerita dalla Commissione. La sentenza emanata il 22 giugno 1993 dal Tribunale cantonale amministrativo (RDAT I-1994 N. 45) ha infine indotto il legislatore ad abrogare il cpv. 4 dell'art. 46 Lstr, eliminando ogni residuo, fuorviante accenno alla possibilità di ottenere un indennizzo in relazione alla chiusura di una strada pubblica (vedi messaggio 6 luglio 1994 concernente la modifica della LALPT, della Lstr e della LE, in RVGC sessione autunnale 1994, vol. 4, p. 1876 ss.; modifica di legge approvata il 6 febbraio 1995 ed entrata in vigore il 15 marzo successivo). A livello cantonale non esiste pertanto alcuna legge in senso materiale che permetta di tutelare le indennità che il Tribunale di espropriazione ha concesso ai resistenti.

5.3. Resta da esaminare se la situazione venutasi a creare in corrispondenza dei mapp. __________ e __________ di __________ violi la sfera della proprietà salvaguardata dall'art. 26 Cost. e, all'occorrenza, se il pregiudizio arrecato ai privati sia a tal punto grave da imporre il riconoscimento degli indennizzi stabiliti dal primo giudice. Una risposta negativa al primo quesito renderebbe superflua l'evasione del secondo, comportante inevitabilmente un'analisi della fattispecie dal profilo dell'espropriazione materiale.

Nel caso concreto è evidente che la barriera laterale protettiva posata lungo via __________ ha privato i mapp. __________ e __________ di uno sbocco diretto sulla strada cantonale. L'intervento tuttavia non ha lasciato i fondi senza accesso, tant'è vero che l'uno è sempre stato raggiungibile da via __________ e l'altro da via __________. Per la verità, la striscia situata tra gli stabili e la strada non può più essere adoperata intensamente come posteggio, ma questo svantaggio non è di decisivo rilievo. A prescindere dal fatto che l'ampiezza e la conformazione dello spazio libero da costruzioni su entrambe le particelle dipende dal modo in cui i proprietari hanno scelto di sfruttare i loro fondi - entrambi largamente sovraedificati prima dell'entrata in vigore del PRP-QR 93, che pur avendo introdotto parametri altissimi (i.s. = 2.6; i.o. = 60%) non ha permesso di sanare la situazione del mapp. __________, caratterizzata da un i.o. addirittura superiore al 75% - la superficie disponibile, segnatamente quella adiacente a via __________, consente nondimeno a qualche vettura di parcheggiare parallelamente alla facciata N degli edifici. Il mapp. __________ dispone peraltro di otto stalli di posteggio autonomi disposti sul suo lato O (via __________) ed il mapp. __________ di un'autorimessa accessibile da E (via __________).

Se ne deve dedurre, nel solco di quanto suggerito nella DTF 126 I 213, che l'intervento del Cantone non ha inciso su alcun aspetto costituzionalmente protetto della proprietà dei resistenti.

5.4. Quand'anche si volesse ammettere che il collocamento delle transenne sul margine di via __________ abbia provocato una restrizione alla garanzia della proprietà, gli interessati non ne trarrebbero comunque alcun giovamento.

Ai sensi della vigente giurisprudenza vi è espropriazione materiale quando l’uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l’indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso (Sonderopfer) e tale da violare il principio d’uguaglianza (vedi da ultimo DTF 131 II 151 e giurisprudenza ivi richiamata).

Orbene, nel caso di specie il verificarsi di un caso di espropriazione materiale è da escludere sostanzialmente per le stesse ragioni evidenziate al considerando precedente. In effetti, malgrado la maniera infelice con cui sono stati edificati i mapp. __________ e __________, la posa della barriera su via __________ ha lasciato intatta la possibilità di usare entrambi i fondi in modo economicamente ragionevole e nel complesso non ne ha compromesso l'uso in misura tale da privare i proprietari di una della facoltà discendenti dal loro diritto di proprietà; li ha tutt'al più limitati nell'esercizio di detto diritto, ma non con una incidenza idonea a far insorgere   un'espropriazione materiale o a creare una flagrante disparità di trattamento, suscettibili in quanto tali di imporre la concessione di un risarcimento.

5.5. Le barriere sono state volutamente collocate per impedire l'accesso alla cantonale, in modo da garantire la fluidità del traffico ed evitare pregiudizievoli rallentamenti all'interno della rotonda (cfr. relazione tecnica allegata ai progetti definitivi concernenti la sistemazione di __________ a __________, raccordo rotonda-via __________, p. 3). In quanto dettato da mere ragioni di sicurezza, l'intervento potrebbe anche assumere le connotazioni di un provvedimento di polizia, che non permetterebbe comunque di legittimare le indennità espropriative accordate ai resistenti (vedi Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1486 ss.).

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede, i ricorsi andrebbero accolti con il conseguente annullamento integrale dei giudizi impugnati ed il rinvio delle cause al Tribunale di espropriazione affinché determini l'indennità effettivamente dovuta ai resistenti in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 Lespr. Ragioni di economia processuale inducono tuttavia questo Tribunale a soprassedere alla retrocessione degli atti all'istanza inferiore e a tutelare il dispositivo che riconosce ad ogni resistente un'indennità di ripetibili di fr. 2'500.-, cifra che li ripaga ampiamente delle spese cagionate dalla procedura prima della rinuncia all'esproprio operata dallo Stato.

La tassa di giustizia di questa sede è posta a carico dei resistenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 7, 50, 70 Lespr.; 18, 28, 43, 46 e 51PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono parzialmente accolti.

§.  Di conseguenza i dispositivi 1 e 2 delle decisioni 30 settembre 2005 (inc. no. 10.2004.134-1 e 134-2) del Tribunale di espropriazione sono annullati.

                                   2.   La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti __________ e __________ nella misura di fr. 1'000.- ciascuno, con vincolo di solidarietà per i proprietari del mapp. __________ RFD di __________.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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