Incarto n. 50.2002.28
Lugano 2 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 novembre 2002 della
contro
la decisione 15 ottobre 2002 (no. 10/97-57) del Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che gli insorgenti hanno inoltrato il 18 marzo 1997 nei confronti del comune di __________ a seguito dell'assetto pianificatorio assegnato alle part. __________ e __________ in seno al PR del 1982;
viste le risposte:
- 19 novembre 2002 del Tribunale di espropriazione;
- 16 dicembre 2002 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1963 __________ __________ e __________ __________ hanno acquistato al prezzo di 150'000.- fr. i mapp. __________ (bosco), 360 (campo), __________ (bosco), __________ (bosco ceduo) e __________ (arativo vitato) di __________ siti in località __________ __________ a monte del torrente __________, nella parte settentrionale del comprensorio comunale che si affaccia sulla Valle __________. Nell'ottobre del 1967 i proprietari hanno lottizzato la parte meridionale e più elevata del complesso fondiario ampio 33'582 mq (il mapp. __________, di 9'096 mq) e dopo aver ulteriormente modificato la sagomatura di taluni appezzamenti ne hanno edificati alcuni previa adeguata urbanizzazione; in particolare hanno costruito una strada (mapp. __________) a valle del comparto lottizzato in modo da poter servire tutti i particellari sovrastanti nati dal frazionamento del mapp. __________.
La porzione restante del mapp. __________ (932 mq) e le altre quattro particelle comperate nel 1963 sono andate a formare il mapp. __________ di __________, attualmente di proprietà di __________ __________, __________ __________, __________ __________ (quali eredi di __________ __________, in ragione di 1/6 ciascuno) e della CE fu __________ __________ composta da __________ ed __________ __________ (nella misura di 3/6). Il fondo, censito a RF quale bosco (16'320 mq) e prato (5'799 mq), ha un'interessenza di 25/34 sulla strada coattiva al mapp. __________ (un tempo mapp. __________) e risulta gravato da una servitù di destinazione iscritta nel 1968 a beneficio della part. __________ per impedire l'insediamento in loco di attività moleste. Lo si raggiunge dalla strada cantonale tramite via __________, impianto che si esaurisce nella coattiva di cui al mapp. __________.
B. Il PR di __________ adottato dal consiglio comunale il 17 marzo 1980 ha collocato il mapp. __________ parte in zona residua e parte in zona forestale. All'epoca i proprietari avevano impugnato tale assetto pianificatorio adducendo che il fondo, adeguatamente urbanizzato con importanti investimenti, andava inserito in zona R2 al pari del comparto sovrastante, edificato nella seconda metà degli anni 60 in esito alla lottizzazione del mapp. __________. Il loro ricorso è stato tuttavia respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione del PR, intervenuta il 6 aprile 1982. Un'ulteriore impugnativa è stata rigettata dal Gran Consiglio il 18 giugno 1984.
C. Ricevuto il mappale nell'ambito delle rispettive successioni paterne, con notifica 18 marzo 1997 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione, postulando il riconoscimento di un congruo indennizzo (fr. 200.- il mq oltre interessi) per titolo di espropriazione materiale.
In sede di risposta il comune si è opposto fermamente alla domanda, contestandone la tempestività e negando l'avverarsi di un'espropriazione materiale a danno del mapp. __________, inedificabile sin dal 1972 ed escluso dal PGC al momento dell'approvazione del PR.
All'udienza di conciliazione del 21 aprile 1998 le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse, notificando diversi mezzi di prova.
Al termine dell'istruttoria, i contendenti hanno esibito una memoria conclusiva con la quale hanno ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande.
D. Esaurite le formalità processuali, con sentenza del 15 ottobre 2002 il Tribunale di espropriazione ha accertato la tempestività dell'istanza proposta dai ricorrenti, respingendola tuttavia nel merito dopo aver concluso che il loro fondo non era stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR 82 di __________.
Evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale e ripercorso nel tempo lo statuto del mapp. __________, il primo giudice ha escluso che nel 1982 il fondo avesse vocazione edilizia; inglobato nei territori protetti in applicazione del DFU del 1972 ed escluso dal PGC, così come dal territorio già edificato in larga misura, non aveva alcuna prospettiva edilizia suscettibile di imporne l'attribuzione ad una zona edificabile del piano di utilizzazione. Le infrastrutture eseguite alla fine degli anni 60, le semplici discussioni avute a suo tempo con il municipio in vista di un'eventuale partecipazione dell'ente pubblico alle spese di urbanizzazione ed il principio della parità di trattamento non consentirebbero di pervenire a conclusione diversa. Il PR del 1982, limitandosi a confermare l'inidoneità del mapp. __________ ad essere sfruttato per scopi edilizi privati, ha insomma consolidato una situazione giuridica e fattuale esistente da anni, senza generare alcuna espropriazione materiale.
E. Avverso questa pronunzia i soccombenti sono insorti mediante ricorso 14 novembre 2002 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste avanzate in prima istanza.
I ricorrenti hanno sottolineato innanzi tutto che negli anni sessanta i loro padri promossero l'urbanizzazione del mapp. __________ con un investimento di fr. 140'000.- al fine di rendere edificabile l'intera proprietà e insediarvi 15/17 case unifamiliari. Le opere di urbanizzazione (strada, tubazione dell'acqua potabile, rete fognaria, impianto di depurazione, condotte elettriche) furono quindi dimensionate in funzione di un'edificazione su larga scala di tutto il quartiere con il benestare dell'autorità comunale, che inizialmente si mostrò addirittura disposta a partecipare agli oneri di infrastrutturazione dei fondi. Le cause della mancata realizzazione del progetto iniziale e dell'edificazione di sole cinque unità abitative vanno ricercate nel DFU del 1972, che ha istituito una sorta di blocco edilizio poi sfociato - con l'avvento della LPT - nell'esclusione dalla zona edificabile decretata dal PR del 1982.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di espropriazione, la fognatura eseguita a suo tempo non finiva in un pozzo perdente. L'evacuazione delle acque chiare e luride avveniva tramite un impianto di depurazione sufficiente per trattare gli scarichi di oltre sessanta persone, la cui tubazione di uscita è stata dapprima predisposta per convogliare le acque purificate nel sottostante torrente __________ e all'inizio degli anni settanta collegata al collettore consortile "__________ __________ ". D'altra parte, il mapp. __________ non è per nulla discosto dai comparti edificati e edificabili del comune, dato che dista soli duecento metri dal centro del paese. La zona __________ __________, essendo situata al di là della strada cantonale che porta a __________, avrebbe peraltro costituito la naturale continuazione del nucleo tradizionale del villaggio.
Fatte queste precisazioni d'ordine fattuale, gli insorgenti hanno poi ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPT l'utilizzazione del territorio era disciplinata indirettamente dalla LIA, normativa alla luce della quale il mapp. __________ - in assenza di zone edificabili e di PGC - era fabbricabile siccome appartenente al territorio edificabile ristretto giusta l'allora vigente art. 28 OPA. Il fondo, completamente urbanizzato e poco discosto dal nucleo tradizionale, non poteva quindi essere escluso dalla zona edificabile senza provocare un esproprio materiale.
F. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che verranno riprese ove occorresse - in appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. L'assunzione delle prove richiamate nell'impugnativa non appare infatti suscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per la decisione che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1 Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).
2.2. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).
Perché un indennizzo sia riconosciuto occorre quindi, in linea di massima, che al momento determinante il proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF 12 dicembre 2002 in re CE Somazzi).
2.3. Di norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). La legislazione cantonale (cfr. art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al vigente art. 39 cpv. 1 LALPT) prevedeva che il piano regolatore entrava in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione era condizione di validità e aveva effetto costitutivo. In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di aprile del 1982. A quell'epoca erano in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e, a livello cantonale, il decreto esecutivo del Consiglio di Stato sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980 (DEPT), nonché la già citata legge edilizia del 19 febbraio 1973. Norme che imponevano la stesura di piani di utilizzazione per disciplinare l'uso ammissibile del suolo (art. 14 LPT, 16 LE) e che in mancanza di zone edificabili o di ordinamenti provvisionali (art. 8 DEPT) prescrivevano di considerare edificabili i terreni appartenenti al comprensorio già largamente edificato (art. 36 LPT).
3. Il PR di __________ approvato dal Governo il 6 aprile 1982 è il primo piano di utilizzazione di cui si è dotato il comune, che in precedenza non disponeva di diritto autonomo comunale operativo. Ne consegue che l'inclusione della part. __________ dei ricorrenti nella zona residua e forestale costituisce un rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale dinanzi evocata (consid. 2.2).
3.1. Come ha evidenziato il Tribunale di espropriazione ripercorrendo l'iter pianificatorio di __________, nel 1973 la parte non boschiva del mapp. __________ appartenente al contesto della Valle della __________ è stata collocata nei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972 nonostante le contestazioni degli allora proprietari __________ __________ e __________ __________, che in via ricorsuale avevano avversato l'imposizione dei vincoli disposta dall'autorità in base all'art. 2 cpv. 1 lett. b e d DFU (vedi risoluzione 18 settembre 1974 del Consiglio di Stato e decisione 11 agosto 1975 del Consiglio federale, dalle quali emerge in particolare che all'epoca la proprietà era già stata esclusa dalle intenzioni pianificatorie del comune). Ne segue che in quanto parzialmente inclusa nei territori protetti per motivi inerenti alla protezione del paesaggio ed alla conservazione di spazi per lo svago e il riposo, la part. __________ avrebbe potuto accogliere costruzioni che non fossero agricole, forestali o ad ubicazione vincolata, solo dimostrando la sussistenza di un bisogno oggettivamente fondato e l'assenza di interessi pubblici contrari (cfr. art. 4 cpv. 3 DFU). La porzione boschiva del fondo risparmiata dai vincoli del DFU era invece soggetta alle rigorose prescrizioni vietanti il taglio raso e il dissodamento senza autorizzazione sancite dall'allora vigente legge federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste, dell'11 ottobre 1902 (cfr. in particolare gli art. 27 e 30 LFo, applicabili alle foreste private, protettrici e non).
3.2. Nel 1982 il mapp. __________ non era compreso in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque. Una simile verifica va infatti operata alla luce delle normative federali in materia di inquinamento delle acque entrate in vigore il 1° luglio 1972 (LIA dell'8 ottobre 1971, OPA del 19 giugno 1972) e delle relative norme di applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le quali avevano in sostanza anticipato la suddivisione del territorio in edificabile e non sancita dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a). Nessuna rilevanza può essere quindi conferita al PGC approvato l'11 maggio 1970 dal Dipartimento delle opere sociali, dato che tale strumento è stato allestito secondo i criteri della previgente legislazione senza neppure contemplare un perimetro vero e proprio delle condutture. Neppure il piano generale delle canalizzazioni approvato dal Consiglio di Stato il 6 aprile 1982 risulta maggiormente indicativo, atteso che il documento riflette con ogni evidenza la delimitazione della zona edificabile effettuata dal PR entrato in vigore lo stesso giorno ed al pari del pregresso PGC esclude comunque la proprietà dei ricorrenti dal perimetro delle canalizzazioni.
3.3. Alla data determinante il fondo era solo in parte urbanizzato. Un terreno è infatti da considerare tale se, oltre all'accesso sufficiente, le necessarie condotte d'acqua, d'energia e di evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante; l'allacciamento non deve quindi essere assoluto, essendo sufficiente che sia realizzabile tenendo conto del principio di proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, n. 29 ad art. 19). Nel 1982 - grazie alle opere eseguite quindici anni prima in vista della parziale edificazione dell'ex part. 371 - il mapp. 601 era tutto sommato dotato di un accesso sufficiente e di adeguate condotte per l'adduzione dell'acqua potabile e dell'energia. Al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, non era invece allacciato alla rete delle canalizzazioni pubbliche come previsto di regola dalla LIA (art. 18), anche se il collettore del consorzio depurazione acque di __________ posato nel 1974/75 lungo il lato sinistro del torrente __________ transitava poco distante dal suo confine settentrionale. Il raccordo a questo impianto sarebbe stato possibile mediante una nuova condotta, la cui realizzazione avrebbe però comportato spese ingenti, non fosse altro che per l'inevitabile attraversamento del __________, posto tra il fondo e la canalizzazione consortile. Prova certa ne sono le spese affrontate nel 1994 dal comune di __________ per l'esecuzione della fognatura __________ - __________ __________ - __________ il cui tracciato va ad innestarsi nel collettore in oggetto (vedi messaggio municipale n. 11/94 del 5 luglio 1994).
3.4. Al momento dell'entrata in vigore del PR la proprietà dei ricorrenti non aveva statuto di superficie edificabile in forza del vigente diritto federale (art. 36 LPT), poiché con ogni evidenza non si trovavano in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LPT. Secondo la giurisprudenza, questo concetto va interpretato in modo restrittivo e comprende il territorio già edificato in maniera compatta, oltre agli spazi intermedi privi di costruzioni posti all'interno di questo tessuto. La situazione dei fondi deve essere considerata nel suo complesso e in rapporto con quella delle particelle vicine. Il carattere di insediamento è rilevabile innanzi tutto dalla vicinanza delle abitazioni e dalle infrastrutture presenti, ritenuto però che superfici periferiche, pur se già interessate da una certa attività edilizia, e aree inedificate con un'importanza autonoma rispetto al territorio circostante non costituiscono comparti già edificati in larga misura (cfr., sulla nozione, DTF 122 II 455 consid. 6 e rinvii, in particolare DTF 121 II 417 consid. 5a; RDAT II-2002 N. 78; Flückiger, Commentaire de la LPT, N. 58 ss. ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 318-321). Orbene, alla luce di tale definizione non si può di certo affermare che il mapp. __________ appartenesse al territorio già largamente edificato solo per il fatto che era posizionato a margine di un agglomerato isolato di sei villette che il PR ha collocato in un'apposita, minuscola zona edificabile di completazione o si trovava ad un distanza contenuta dal centro del paese. In realtà, il fondo faceva e fa tuttora parte di un comparto verde, prevalentemente boschivo, ben distinto per peculiarità orografiche e linee forti di demarcazione, che come già accertato in passato dalle autorità federali deputate all'evasione dei ricorsi in materia di DFU si rifà al pregevole quadro paesaggistico della Valle della __________.
Invano i ricorrenti invocano l'appartenenza del loro fondo al territorio edificabile ristretto di cui all'art. 28 OPA per dimostrare il carattere fabbricabile e la vocazione edilizia della proprietà prima dell'entrata in vigore del PR. Non solo perché alla data cruciale del 6 aprile 1982 l'art. 28 OPA era già stato da tempo abrogato (vedi RU 1980 p. 48) per ovvi motivi legati all'introduzione della LPT. Ma anche e soprattutto perché il mapp. __________ non avrebbe comunque potuto essere considerato integrato nel territorio edificabile ristretto siccome escluso perlomeno sin dal 1973 dalle previsioni di urbanizzazione e di azzonamento del comune (cfr. Rep. 1980, p. 11; RDAT 1977 p. 231). Di conseguenza, un'eventuale domanda di costruzione avrebbe dovuto essere esaminata alla luce dei limitativi art. 20 LIA e 27 OPA, e soddisfare di riflesso il noto requisito del bisogno oggettivamente fondato.
3.5. Oltre che estromesso dal territorio già edificato in larga misura, il mapp. __________ non era neppure necessario all'edificazione nei successivi quindici anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. In sede di approvazione del PR il Consiglio di Stato aveva infatti annotato come il comprensorio edificabile previsto dal piano stesso fosse congruamente dimensionato ai bisogni oggettivi del comune. Il che porta a negare che si potessero aggiungere ulteriori 22'119 mq (la superficie della proprietà __________ -__________) alle zone edificabili di __________ senza incorrere in un inammissibile sovradimensionamento delle stesse.
3.6. Se ne deve concludere, insieme al Tribunale di espropriazione, che nell'aprile del 1982 l'inclusione del mapp. __________ nelle zona residua, rispettivamente forestale, del PR di __________ non ha mortificato alcuna prospettiva di edificarlo in un prossimo futuro e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà dei ricorrenti in modo da ingenerare espropriazione materiale. In gran parte boschivo ed in quanto tale soggetto alle restrizioni sancite dalle leggi forestali federali, colpito per il resto dai vincoli di protezione del DFU, in nessun tempo collocato all'interno di un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, escluso dal territorio edificato in larga misura e non necessario per soddisfare il bisogno di terreno edificabile dei prossimi quindici anni, ancorché parzialmente urbanizzato il fondo non aveva oggettiva vocazione edilizia alla data determinante. Né i loro proprietari potevano seriamente pensare che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande probabilità in un avvenire prossimo o che un'assegnazione del terreno alla zona R2 avrebbe dovuto imporsi per ragioni dedotte dal principio della buona fede. Certo, dopo aver acquistato i mapp. __________, __________, __________, __________ e __________ ad un prezzo irrisorio e certamente lontano dalle quotazioni di mercato dei terreni immediatamente edificabili dell'epoca - i padri degli insorgenti hanno investito una cifra considerevole per rendere fabbricabile la parte più elevata e pregiata del complesso fondiario, quella situata a monte del settore boschivo, contando su una partecipazione alle spese dell'ente pubblico e sulla possibilità di trasformare l'intera proprietà in un piccolo quartiere di villette. A ben guardare però già a suo tempo questa operazione di stampo verosimilmente speculativo aveva ben poche probabilità di poter essere portata a termine per la natura prevalentemente forestale della proprietà. La crisi immobiliare intervenuta a cavallo degli anni 60/70 e i vincoli imposti dal DFU del 1972 hanno semplicemente suggellato l'insuccesso di un'iniziativa avviata con l'acquisto di un pendio selvoso orientato verso N poco idoneo all'edificazione per la sue stesse caratteristiche intrinseche. Quanto alle spese sostenute per dotare l'area di opere di urbanizzazione dimensionate in funzione di un insediamento abitativo certamente maggiore rispetto a quello concretamente realizzato, non si può che condividere l'opinione del Tribunale di espropriazione secondo cui l'edificazione dei sei lotti scaturiti per finire dal frazionamento del vecchio mapp. __________ avrebbe comunque imposto un investimento pressoché analogo. D'altro canto, dalle tavole processuali non risulta che i ricorrenti o i precedenti aventi diritto abbiano mai ricevuto da organi competenti assicurazioni vincolanti circa l'inserimento del mapp. __________ in una zona edificabile o garanzie esplicite in punto alla possibilità di edificarvi su tutta la sua superficie opere rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni. Gli atti testimoniano unicamente l'esistenza di trattative nell'ambito delle quali il municipio di __________ aveva prospettato di accollarsi mediante erogazione di sussidi una parte dei costi relativi alla futura posa delle canalizzazioni e delle condotte dell'acqua potabile, dichiarando peraltro esplicitamente di non poter assumere impegni precisi a riguardo in assenza delle necessarie ratifiche del legislativo comunale. Nulla più.
4. Per quel che è del sacrificio particolare che i proprietari del fondo lasciano intendere di aver sopportato, basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer.
5. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 2, 4 DFU 1972; 19, 20 LIA 1971; 27, 28 OPA 1972; 27, 30 LFo 1902; 3, 5, 15, 19, 26, 36 LPT; 25 LE 1973; 37 LALPT; 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 3'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. I ricorrenti in solido verseranno al comune di __________
fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
4. Nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ entro 30 giorni dalla sua intimazione.
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario