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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.12.2002 50.2002.22

2. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,217 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 50.2002.22  

Lugano 2 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  6 maggio 2002 di

contro  

la decisione 27 marzo 2002 (no. 26/01-82) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire parte del mapp. __________ di __________ in vista della correzione della strada cantonale __________ -__________;

viste le risposte:

-    15 maggio 2002 del Tribunale di espropriazione;

-    6 giugno 2002 dello Stato del Canton Ticino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che lo Stato del Canton Ticino intende procedere alla correzione della strada cantonale __________ -__________ tra __________ e __________ __________, unica via d'accesso al __________ e importante arteria di collegamento tra il Sopraceneri e la regione di __________ /__________;

                                         che gli interventi previsti mirano tra l'altro a garantire un calibro costante e perfezionare la geometria della strada, a migliorare la protezione dei pedoni attraverso la realizzazione di marciapiedi su entrambi i lati e a regolamentare gli accessi dalle strade comunali e dalle proprietà private;

                                         che nell'aprile del 2001 lo Stato ha promosso la procedura di approvazione dei progetti definitivi, chiedendo nel medesimo contesto l'espropriazione dei diritti necessari alla realizzazione delle opere; tra i fondi colpiti figura anche il mapp. __________ di __________, un giardino di 773 mq di proprietà di __________ __________ e della CE __________ (1/2 ciascuno);

                                         che a carico del predetto mappale le tabelle espropriative prevedono l'esproprio definitivo di una striscia di 121 mq costeggiante la cantonale e l'occupazione temporanea di ulteriori 214 mq per la durata di un anno;

                                         che l'ente espropriante ha offerto ai proprietari un indennizzo di fr. 50.- il mq per l'acquisizione del terreno e di fr. 3'000.- a corpo per la sua occupazione;

                                         che il 1° giugno 2001 gli espropriati si sono opposti all'invasione del loro mappale adibito a posteggio, proponendo l'insediamento del cantiere su un altro sedime (part. __________), posto nelle vicinanze e parimenti di loro proprietà; nel contempo hanno postulato un congruo aumento delle indennità offerte;

                                         che mediante istanza 11 ottobre 2001 il Cantone ha sollecitato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;

                                         che all'udienza del 20 novembre 2001 i proprietari del mapp. __________ si sono riservati un termine di dieci giorni per prendere posizione sulla domanda e hanno precisato le loro pretese, ammontanti a fr. 600.- il mq per il terreno e a fr. 10'000.- per l'occupazione, ribadendo peraltro la loro opposizione all'esproprio temporaneo; dal canto suo, lo Stato ha sottolineato l'inadeguatezza del mapp. 666 ad essere utilizzato quale area di cantiere siccome di accesso insicuro e privo di visuale;

                                         che il 4 dicembre seguente gli espropriati hanno avversato formalmente l'anticipata immissione in possesso, a loro parere ingiustificata per mancanza di una reale urgenza;

                                         che, esaurite le formalità processuali, con decisione 27 marzo 2002, resa in applicazione dell'art. 45 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le domande dei proprietari e accordato allo Stato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;

                                         che mediante ricorso 6 maggio 2002 i proprietari del mapp. __________ hanno impugnato questa pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le problematiche sollevate in prima istanza;

                                         che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto il Cantone, il quale ha contestato partitamente le tesi degli insorgenti annotando in particolare che eventi naturali calamitosi hanno imposto una riprogrammazione dei lavori e che di conseguenza la particella degli insorgenti sarebbe stata effettivamente occupata a partire dal 1° settembre 2002;

                                         che il 14 settembre 2002, nell'ambito di un sopralluogo extra-giudiziale, le parti hanno concordato la rinuncia all'occupazione temporanea, limitando di conseguenza l'installazione del cantiere alla parte espropriata in via definitiva; interpellati circa il seguito da dare all'impugnativa, i ricorrenti hanno fatto sapere di voler mantenere il ricorso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

                                         che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori; data la natura delle questioni rimaste controverse non occorre procedere all'assunzione delle numerose prove notificate dagli insorgenti, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che il ricorso all'esame è diventato in gran parte privo di oggetto; successivamente al suo inoltro le parti hanno infatti trovato un accordo bonale in virtù del quale lo Stato ha rinunciato all'occupazione temporanea del mapp. __________, limitando il cantiere alla superficie dedotta in espropriazione definitiva;

                                         che in questa sede di giudizio tale rinuncia comporta parziale soccombenza dello Stato, con seguito di spese e ripetibili (DTF 122 I 201);

                                         che la materia dell'odierno contendere si limita dunque all'anticipata immissione in possesso dei 121 mq del mapp. __________ oggetto di esproprio definitivo che il primo giudice ha accordato in base all'art. 51 Lespr;

                                         che giusta l'art. 51 Lespr, l'anticipata immissione in possesso presuppone, da un lato, che l'espropriante renda verosimile un pregiudizio all'opera in caso di ritardo nell'inizio dei lavori (cpv. 1) e, dall'altro, che essa non comprometta la possibilità di esaminare compiutamente la domanda di indennità (cpv. 3); se sono ancora pendenti opposizioni all'esproprio o richieste di modifica dei piani, l'anticipata immissione in possesso può essere accordata a condizione che non modifichi in modo irreversibile la situazione di fatto, determinando danni irreparabili in caso di accoglimento delle contestazioni pendenti (art. 51 cpv. 1 seconda frase Lespr);

                                         che nell'evenienza concreta i menzionati requisiti di legge risultano tutti soddisfatti;

                                         che le tavole processuali evidenziano sufficientemente l'urgenza dell'opera, la cui esecuzione segue una rigorosa programmazione a tappe; la mancata disponibilità delle superfici dedotte in esproprio pregiudicherebbe inutilmente il corretto svolgimento dei lavori, attesi da anni e nel frattempo già iniziati;

                                         che i ricorrenti sono d'altronde gli unici proprietari che ancora frappongono ostacoli alla prevista sistemazione stradale, destinata a salvaguardare la sicurezza del traffico e, in corrispondenza dei loro fondi, soprattutto dei pedoni;

                                         che l'esecuzione dell'opera non crea impedimenti ad una corretta valutazione dell'indennità dovuta agli espropriati; a prescindere dalla documentazione fotografica agli atti comprovante lo stato del terreno ante esproprio, l'accertamento dell'attuale situazione logistica e giuridica è comunque ampiamente assicurata;

                                         che nulla osta pertanto alla conferma dell'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati decretata dal giudice di prime cure; decisione, quest'ultima, che indubitabilmente giova ai ricorrenti nella misura in cui genera dies a quo di interessi sull'indennità definitiva di loro spettanza (cfr. art. 52 cpv. 3 Lespr);

                                         che sulla scorta di quanto precede il ricorso, laddove avversa l'anticipata immissione in possesso, va respinto;

                                         che la parte di tassa di giudizio dovuta dai ricorrenti è compensata con le ripetibili (art. 28 e 31 PAmm);

visti gli art. 1, 2, 24, 37, 45, 50, 51, 53, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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