Incarto n. 50.2001.00011
Lugano 11 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 del
contro
la decisione 6 dicembre 2000 (no. 34/99-101) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di uno scorporo di complessivi 8 mq del mapp. __________ di __________ in vista dell'allargamento di via __________;
preso atto che il 9 ottobre 2001 il patrocinatore del comune di __________ ha comunicato di ritirare il ricorso;
rilevato che i resistenti si sono avvalsi del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Il comune di __________ rifonderà a __________, __________ e __________ __________ e __________ __________ l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario