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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 50.2001.1

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,181 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

sospensione di una procedura di espropriazione formale a seguito dell'avvio di un procedimento di revoca del diritto di espropriare

Volltext

Incarto n. 50.2001.1  

Lugano 28 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 gennaio 2001 della

RI 1 patrocinata da: PA 2  

contro  

la decisione 20 novembre 2000 del Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha sospeso sino alla definizione della procedura di revoca del diritto di espropriazione conferito al consorzio __________ la causa di esproprio formale avviata dalla __________ al fine di acquisire i diritti necessari alla realizzazione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti in territorio di __________;

viste le risposte:

-    17 gennaio 2001 CO 24

-    1° febbraio 2001 della CO 22

-    1° febbraio 2001 di CO 28

-    8 febbraio 2001 CO 25

-    9 febbraio 2001 di CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 8 CO 9 CO 10 CO 11 CO 12 CO 13 CO 14 CO 15 CO 16

-    12 marzo 2001 del Tribunale di espropriazione;

-    26 marzo 2001 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 19 dicembre 1997 lo Stato del Canton Ticino ha affidato in concessione al consorzio __________ (alla quale è successivamente subentrata la __________) il compito di progettare, eseguire e gestire un impianto di termodistruzione di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonché di fanghi di depurazione;

che con decisione 22 luglio 1999 la Divisione della giustizia ha conferito al consorzio il diritto di espropriare i diritti necessari alla realizzazione dell'opera in territorio di __________; tale diritto è poi stato esteso anche alla neocostituenda RI 1 SA;

che il 1° settembre 1999 la RI 1 SA ha quindi adito il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, sollecitando in particolare l'esproprio formale dei mapp. __________ al fine di acquisire il terreno destinato ad ospitare l'impianto di distruzione dei RSU;

che la procedura espropriativa ha seguito regolarmente il suo corso fino al 19 settembre 2000, giorno in cui il Consiglio di Stato ha dichiarato decaduto l'atto di concessione, con conseguente avvio di un procedimento di revoca del diritto di espropriazione da parte della Divisione della giustizia;

che la controversia nata in relazione alla decadenza della concessione invocata dal Cantone è stata sottoposta al giudizio di un Tribunale arbitrale; il 15 novembre 2000 la Divisione della giustizia ha quindi deciso di sospendere la procedura di revoca del diritto di espropriazione in attesa del lodo;

che altrettanto ha fatto il Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che con ordinanza 20 novembre 2000 ha sospeso la causa di espropriazione sino alla definizione della procedura di revoca del diritto di espropriazione promossa nei confronti del consorzio;

che mediante ricorso 5 gennaio 2001 la RI 1 ha impugnato la predetta risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento siccome illegittima;

che le controparti indicate in epigrafe hanno proposto la reiezione del gravame o si sono rimesse al giudizio del tribunale con argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza in seguito;

che con sentenza 20 dicembre 2002 il Tribunale arbitrale ha accertato la validità della decisione con la quale il Consiglio di Stato aveva dichiarato decaduta la concessione accordata a suo tempo al consorzio __________; il 17 febbraio 2003 la II Camera civile del Tribunale di appello ha dichiarato esecutivo il lodo;

che l'11 giugno 2003 la Divisione della giustizia ha revocato il diritto di espropriazione che era stato conferito al consorzio il 22 luglio 1999;

che con sentenza 7 aprile 2004 il Tribunale di espropriazione ha stralciato dai ruoli la causa di espropriazione formale pendente davanti ad esso, in quanto ormai priva dei presupposti legali necessari per la sua prosecuzione;

che ripetutamente invitata a determinarsi circa il mantenimento od il ritiro dell'impugnativa inoltrata al Tribunale cantonale amministrativo, la ricorrente è rimasta passiva; donde la necessità di prolare il presente giudizio;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività del gravame sono date dall'art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, lex specialis che consente di impugnare ogni decisione resa dal Tribunale di espropriazione e dal suo Presidente, ad eccezione di quelle espressamente dichiarate come definitive dalla legge (art. 50 cpv. 2 Lespr);

che nessun articolo della Lespr qualifica siccome definitivo il giudizio di natura incidentale con il quale il Presidente del Tribunale di espropriazione ha ordinato la sospensione della causa espropriativa promossa dalla ricorrente; la decisione impugnata non è neppure assimilabile al decreto definitivo ma revocabile di cui all'art. 45 cpv. 4 Lespr, norma che consente di sospendere la procedura di stima allorquando è prevedibile che l'opposizione o la domanda di modifica dei piani presentata da uno dei soggetti giuridici coinvolti nel procedimento possa essere accolta;

che dal profilo della ricevibilità del gravame non è necessario verificare se l'impugnata decisione avrebbe provocato alla ricorrente un danno irreparabile (art. 44 PAmm), poiché il ricorso - che va in ogni modo stralciato dai ruoli siccome palesemente diventato privo di oggetto - era probabilmente infondato nel merito;

che non occorrono infatti particolari disquisizioni per dimostrare come la decadenza della concessione accordata illo tempore al consorzio, la revoca del diritto di espropriazione e lo stralcio della procedura di esproprio formale che ne sono conseguite abbiano privato l'impugnativa di ogni ragione d'essere;

che stupisce soltanto che la ricorrente, patrocinata da un avvocato, non si sia mai risolta a ritirare il gravame;

che procedendo allo stralcio di una causa, il Tribunale cantonale amministrativo è di norma tenuto a pronunciarsi contestualmente sulla suddivisione di spese e ripetibili in funzione dell'esito verosimile dell'impugnativa inoltratagli (RDAT 1984 N. 27);

che in quanto ammissibile, il ricorso proposto dalla RI 1 SA sarebbe stato probabilmente respinto con la conferma dell'impugnata ordinanza di sospensione della procedura;

che in passato questo tribunale ha già avuto modo di stabilire che nel silenzio della legge ed alla luce della sua sistematica, non v'è motivo per ritenere che una semplice misura volta a disciplinare il procedimento non possa essere adottata dal Presidente del Tribunale di espropriazione, autorità competente a decidere autonomamente questioni di ben più ampia portata ed importanza (cfr. art. 38 Lespr; STA 29 marzo 1999 in re __________);

che nel caso di specie la sospensione della causa di espropriazione sino alla definizione della procedura di revoca del diritto di espropriazione era non solo opportuna, ma anche indispensabile, poiché l'eventuale decadenza del beneficio concesso al consorzio in base all'art. 2 cpv. 3 Lespr avrebbe tolto ai privati qualsiasi legittimazione ad agire in via espropriativa;

che in forza di quanto precede, se non fosse divenuto privo di oggetto il gravame - in quanto ricevibile - avrebbe dovuto essere verosimilmente respinto; la tassa di giustizia e le ripetibili vengono dunque poste a carico della ricorrente (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 37, 38, 45, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 44 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   La ricorrente verserà fr. 500.- a titolo di ripetibili sia alla CO 22, sia a CO 7.

                                        4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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