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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2000 50.1999.9

17. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,520 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 50.1999.00009  

Lugano 17 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 settembre 1999 del

__________, __________,   

contro  

la decisione 25 agosto 1999 (no. 309/80) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha respinto l'istanza presentata dall'insorgente per chiamare in causa lo __________ nel contesto della procedura di espropriazione materiale avviata nei suoi confronti dalla __________ a seguito dell'entrata in vigore del PR 1984 e della mancata inclusione in zona edificabile dei mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________;  

viste le risposte:

-    22 settembre 1999 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;

-    18 ottobre 1999 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che la __________ (in seguito: Fondazione) è proprietaria dei mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, un complesso fondiario ampio 36'590 mq situato in località __________;

                                         che il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato l'11 gennaio 1984 ha collocato tutti i terreni della Fondazione al di fuori della zona edificabile, eccezione fatta per una porzione di 2'688 mq della part. __________;

                                         che la Fondazione ha impugnato tale provvedimento davanti al Gran Consiglio, senza alcun risultato;

                                         che ritenendosi gravemente lesa dal predetto assetto pianificatorio, con istanza 15 marzo 1988 la proprietaria ha convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando il riconoscimento di un indennizzo di fr. 1'113'970.60 oltre interessi per titolo di espropriazione materiale;

                                         che in sede di risposta il comune ha chiesto ed ottenuto una sospensione della procedura, annotando di aver già incaricato il proprio pianificatore di studiare una variante di PR mirante ad inserire le particelle della Fondazione in zona edificabile;

                                         che nel settembre 1998 il procedimento è stato riattivato, visto che nel frattempo il comune aveva dato avvio alla revisione totale del PR rinunciando ad operare modifiche parziali come quella che avrebbe potuto interessare la proprietà della Fondazione;

                                         che udite le parti in contraddittorio, il primo giudice ha ordinato uno scambio di allegati in seno al quale il comune ha chiamato in causa lo __________ a ragione del fatto che l'attrice aveva fondato le sue pretese anche sulle assicurazioni fornitele a suo tempo dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni in ordine all'edificabilità del possedimento di __________;

                                         che raccolte le osservazioni della __________, con sentenza 25 agosto 1999 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulla chiamata in causa presentata dal comune, respingendola; a mente del primo giudice, nella fattispecie non sarebbe ravvisabile un interesse legittimo dello __________ all'esito del procedimento, atteso che qualora fosse astretto al pagamento di indennità di espropriazione materiale il comune non potrebbe comunque rivalersi con successo nei confronti del Cantone per mancanza di una qualsivoglia base legale in tal senso;

                                         che avverso il predetto giudizio il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga ordinata la chiamata in causa dello __________ negata dalla prima istanza; narrati i fatti, l'insorgente ha ribadito in sostanza il concetto secondo cui nel 1976 l'autorità cantonale si era espressa favorevolmente sulla natura edificabile dei terreni della Fondazione e quindi è tenuta a rispondere direttamente delle conseguenze di queste sue esplicite assicurazioni scritte nell'ambito del contenzioso di espropriazione materiale in essere;

                                         che il Tribunale di espropriazione e la Fondazione hanno proposto la reiezione dell'impugnativa con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del ricorso sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm in virtù del rimando di cui all'art. 70 Lespr;

                                         che il gravame in oggetto è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di norma, debitrice di un'indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (STF 19.3.1990 in re Eredi L. = RDAT 1990 N. 57);

                                         che discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (art. 39 cpv. 2 Lespr); tale assetto giuridico tenta di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale a beneficio di un'altra collettività;

                                         che in una recente giurisprudenza il Tribunale federale ha nondimeno riaffermato la regola secondo la quale al comune, come ente incaricato della pianificazione locale, spetta il compito di versare eventuali indennità risultanti dalla pianificazione; è contro il comune - ha soggiunto l'Alta Corte - che devono essere promosse le cause di espropriazione materiale, anche allorquando i provvedimenti che possono dar adito ad indennizzo sono ordinati dal Cantone (RDAT II-1998 N. 34);

                                         che quale artefice del proprio piano di utilizzazione, il comune di __________ - giustamente - non contesta la propria legittimazione passiva nell'azione promossa dalla Fondazione; chiede nondimeno di ordinare la chiamata in causa del Cantone a dipendenza delle garanzie che l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni aveva dato alla __________ in punto all'edificabilità del suo complesso fondiario di __________;

                                         che giusta l'art. 25 PAmm, applicabile al contenzioso espropriativo grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr, l'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento; l'istituto della chiamata in causa mira ad includere nel procedimento amministrativo persone che non potrebbero altrimenti parteciparvi in veste di parte per carenza di legittimazione (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 2 ad art. 14);

                                         che per ordinare l'ingresso nel procedimento di un terzo è necessario che il chiamato abbia un interesse legittimo all'esito della lite; in assenza di questo presupposto sancito dalla legge, il giudice amministrativo non può costringerlo ad intervenire in giudizio nemmeno se l'interessato vi acconsente (art. 25 cpv. 3 PAmm);

                                         che in tale contesto, determinante è dunque la sussistenza, in capo alla persona del chiamato, di un interesse personale, diretto e attuale verso l'esito della causa; gli eventuali vantaggi ridondanti al chiamante da un intervento ad adiuvandum del terzo si avverano per contro del tutto irrilevanti;

                                         che rimasto estraneo al procedimento per volontà dell'attrice che non l'ha convenuto in giudizio, in concreto lo __________ potrebbe vantare un interesse alla lite solo se avesse da paventare un qualsiasi pregiudizio, soprattutto di natura finanziaria, in caso di soccombenza del comune;

                                         che in quest'ultima evenienza il Cantone non avrebbe tuttavia nulla da temere, poiché il comune verrebbe condannato al pagamento di un indennizzo espropriativo senza possibilità di rivalsa alcuna;

                                         che nella Lespr mancano infatti disposizioni volte a permettere al debitore di indennità d'espropriazione materiale di esercitare un regresso anche solo parziale nei confronti di altri enti responsabili o beneficiari delle misure che hanno fondato il suo obbligo di risarcimento (cfr., sull'argomento, Aemisegger, Aménagement du territoire et obligation d'indemniser, mémoire no. 36 ASPAN, p. 91 ss.);

                                         che poste queste premesse è evidente che il Cantone non ha nessun interesse all'esito della nota vertenza di espropriazione materiale pendente innanzi al Tribunale di espropriazione;

                                         che nelle argomentazioni ricorsuali si potrebbe intravedere l'intenzione del comune di avviare all'occorrenza un procedimento autonomo contro il Cantone in base alle norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici; ai fini del presente giudizio reso in applicazione dell'art. 25 PAmm la posizione dello __________ non potrebbe comunque essere oggetto di valutazione diversa, atteso che il lungo tempo trascorso dagli accadimenti di cui si duole l'insorgente sembra ostare irrimediabilmente al successo di un'iniziativa come quella ipotizzata;

                                         che sulla scorta di quanto precede la decisione con la quale il Tribunale di espropriazione ha rinunciato ad ordinare la chiamata in causa dello __________ non presta il fianco a critiche di sorta; censurabile, ma in casu privo di conseguenze, si avvera unicamente l'iter processuale seguito dal primo giudice, che ha omesso di sentire il chiamato prima di pronunciarsi sull'istanza presentata dal comune;

                                         che la reiezione del gravame trae seco la condanna del comune ricorrente al pagamento di spese e ripetibili (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. 5 LPT; 2, 39, 50, 70 Lespr; 18, 25, 28, 31 e 43;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare alla Fondazione resistente fr. 600.- a titolo di ripetibili.

                                        3.   Intimazione a:

    __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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