Incarto n. 50.1998.00007
Lugano 9 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 settembre 1998 di
__________ __________ __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 1998 (no. 360/121) del Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha respinto la domanda di retrocessione 31 agosto 1990 proposta dai ricorrenti nei confronti del comune di __________ relativamente alla part. no. __________ RFD di __________ oggetto di esproprio totale nel 1980;
viste le risposte:
- 20 ottobre 1998 del comune di __________;
- 20 ottobre 1998 del Presidente del Tribunale di espropriazione;
esperiti i dovuti accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1978 il comune di __________ ha avviato la procedura di esproprio formale di alcuni fondi necessari alla realizzazione del cosiddetto prolungamento di Via __________ (tratta Via __________ - Via __________), un'opera viaria volta ad urbanizzare la zona di __________ e destinata ad integrarsi nel progetto cantonale della strada espresso (circonvallazione __________ - __________) che avrebbe consentito di collegare direttamente i quartieri sud (__________/__________) con quelli nord (__________/__________) senza transitare per il centro cittadino. Se si prescinde dal tratto iniziale già esistente compreso tra via __________ e via __________ (via __________), la nuova strada avrebbe dovuto essere costruita ex novo su terreno prativo.
Il prospettato intervento, segnatamente il previsto allargamento di via __________, ha quindi indotto il comune di __________ ad espropriare integralmente il mapp. no. __________ di __________, un fondo edificato di mq 522, e nella misura di mq 46 la contigua part. no. __________ di __________ avente una superficie complessiva di 942 mq.
Con sentenza 27 ottobre 1980 cresciuta incontestata in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha riconosciuto alla proprietaria del mapp. __________ un indennizzo di complessivi fr. 282'000.- (fr. 166'000.- per la casa d'abitazione, fr. 114'000.-, ovvero fr. 220.- il mq, per il terreno e fr. 2'000.- per inconvenienze), oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° settembre 1979, giorno dell'anticipata immissione in possesso. Il trapasso è stato iscritto a RF il 4 febbraio 1981. Due anni dopo, nel corso del 1983, il comune ha proceduto alla demolizione della vecchia costruzione bifamigliare esistente in loco.
Il procedimento di esproprio parziale della proprietà __________ si è invece concluso con un accordo transattivo datato 20 luglio 1983, ai sensi del quale il comune ha ceduto all'espropriato 259 mq residuanti della part. __________ in cambio di 46 mq del mapp. __________ adiacenti all'asse stradale. A seguito di questa permuta il mapp. __________, in precedenza rettangolare, ha acquisito una forma a "L" e la sua superficie si è ridotta dagli originari mq 522 a mq 309. Il mapp. __________ si è invece ingrandito di 213 mq raggiungendo un'estensione totale di mq 1155; la maggior superficie assegnata al privato è stata stimata fr. 220.- il mq, con un saldo finale a favore dell'ente pubblico di fr. 41'860.-. Dopo aver ratificato la suddetta convenzione, il Tribunale di espropriazione ha stralciato la causa dai ruoli con decreto presidenziale del 2 settembre 1983. La permuta è stata iscritta a RF il 14 ottobre seguente.
B. Con istanza 31 agosto 1990 __________, __________ e __________, eredi dei coniugi __________ e __________, hanno convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina chiedendo in base agli art. 61 ss. Lespr la retrocessione dei diritti espropriati alla madre e/o il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata realizzazione del prolungamento di Via __________, opera per la quale era stato a suo tempo espropriato totalmente il mapp. __________.
In sede di risposta il comune di __________ si è opposto alla domanda eccependone in particolare la tardività ai sensi dei combinati art. 61 cpv. 1 lett. a e 66 cpv. 1 Lespr.
Dopo vicissitudini procedurali che ai fini della presente pronunzia non occorre evocare nel dettaglio (cfr. tuttavia RDAT I-1992 N. 48), all'udienza di incombenti del 6 febbraio 1995 le parti hanno chiesto al giudice delle espropriazioni di pronunciarsi circa la tempestività della causa promossa dagli eredi __________.
C. Con sentenza 27 aprile 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha dichiarato ricevibile in quanto tempestiva l'azione di retrocessione presentata dai figli dell'espropriata __________.
Partendo dal presupposto che l'espropriazione era stata realizzata in vista dell'ampliamento futuro o completazione futura di un'opera, ossia la strada espresso cantonale, il primo giudice ha ritenuto in sostanza che alla fattispecie tornasse applicabile l'art. 61 cpv. 1 lett. b Lespr e non l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, norma a suo parere concepita unicamente per i casi in cui si è di fronte ad un'opera con progetti esecutivi e crediti approvati, ove l'esecuzione è impedita solamente dal procedimento espropriativo medesimo; così non è stato nell'evenienza concreta, dato che per l'esecuzione materiale di Via __________ si doveva comunque attendere il beneplacito del Gran Consiglio, segnatamente l'approvazione del credito complessivo inerente all'opera principale (strada espresso).
Il Tribunale di espropriazione ha peraltro considerato che si doveva comunque tener conto del principio della garanzia della proprietà: se un ente pubblico anticipa "opere a rischio", non si può certamente sussumere l'ipotesi più sfavorevole per il privato nei casi di retrocessione previsti dalla legge (in casu l'ipotesi di cui all'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, con un termine di soli 5 anni).
D. Adito dal comune di __________, con sentenza 16 settembre 1996 (RDAT I-1997 N. 41) il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato nel risultato la predetta pronunzia discostandosi tuttavia dalle motivazioni dell'istanza inferiore.
Accertato che l'esproprio del mapp. __________ era stato di natura ordinaria e non preventiva, questo Tribunale ha stabilito di riflesso che alla fattispecie tornava in principio applicabile l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, con un periodo di attesa allungato però a 15 anni grazie alla riserva di cui all'art. 61 cpv. 3 Lespr. Donde la sicura tempestività dell'azione di retrocessione incoata dagli eredi __________ addirittura prima che scadesse, a seguito di proroga governativa, il termine di attuazione del PR 77 di __________.
E. Ripreso il procedimento in prima istanza, il 24 aprile 1997 il Tribunale di espropriazione ha convocato le parti ad un'udienza di incombenti. In tale occasione gli eredi __________ hanno dichiarato di rinunciare alla retrocessione in natura e sollecitato il pagamento di un'indennità corrispondente al valore commerciale del fondo nel dicembre 1990, compresi i 259 mq ceduti a __________, oltre ad un non meglio precisato importo per titolo di inconvenienti.
Queste richieste sono poi state sostanziate in una memoria del 26 agosto 1997, nell'ambito della quale i privati hanno indicato come dies aestimandi il 7 dicembre 1990 - ovvero la data della prima udienza (in realtà esperita solo il 5 marzo 1991) - e sollecitato un indennizzo di complessivi fr. 471'000.- a risarcimento del danno subito (fr. 217'000.- per la perdita del terreno e del fabbricato; fr. 194'000.- per il mancato guadagno in pigioni, compresa la locazione di un ipotetico piano aggiuntivo e di quattro posteggi che si sarebbero potuti costruire nel 1979 sfruttando appieno gli indici di PR; fr. 60'000.- per le spese legali).
Mediante scritto 12 novembre 1997 il comune di __________ ha contestato vivamente le cifre esposte dagli istanti in retrocessione. A suo parere, tenuto conto dell'effettiva quotazione del terreno nel 1990, così come della vetustà del fabbricato risalente al 1923, l'indennità sul valore espropriativo non potrebbe superare fr. 75'000.-. Le pretese sulla perdita d'introito locativo sarebbero invece da respingere in toto siccome non ammesse dalla giurisprudenza federale, mentre quelle relative agli oneri di patrocinio andrebbero soddisfatte con l'assegnazione di usuali ripetibili.
Al dibattimento finale del 20 maggio 1998 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
F. Il Presidente del Tribunale di espropriazione si è pronunciato il 28 agosto 1998, respingendo la domanda di retrocessione, rispettivamente le richieste d'indennizzo degli eredi __________.
Il primo giudice ha reputato in sostanza che all'udienza del 24 aprile 1997 gli istanti avevano rinunciato espressamente alla retrocessione in natura facendo venir meno uno dei presupposti essenziali dell'operazione enunciati all'art. 61 cpv. 1 Lespr. L'indennità sostitutiva ha soggiunto il Presidente del Tribunale di espropriazione - è invero prevista dall'art. 63 Lespr, ma la norma non può essere applicata alla fattispecie, poiché il comune non ha alienato la part. __________, né l'ha adibita ad uno scopo diverso da quello per cui era stata concessa l'espropriazione.
G. Avverso questa decisione i soccombenti sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale il riconoscimento di un'indennità di fr. 471'000.- e in via subordinata il rinvio della causa all'istanza inferiore per l'emanazione di un nuovo giudizio, in entrambi i casi previo annullamento della sentenza impugnata.
Evocati i fatti e le tappe salienti dell'iter processuale che li ha condotti per la terza volta davanti a questo Tribunale, i ricorrenti hanno sottolineato innanzi tutto che nella comparsa scritta del 12 novembre 1997 il comune di __________ aveva proposto l'accoglimento delle loro pretese nella misura di fr. 80'000.-, per cui il primo giudice era vincolato a questo atto di acquiescenza e non poteva respingere in toto l'istanza di retrocessione. Né poteva negare una circostanza evidente e le sue conseguenze, ovvero che il comune ha ceduto una porzione del mapp. __________ al proprietario del fondo confinante, rendendo impossibile la restituzione dell'intero sedime espropriato e ingenerando l'obbligo di risarcire perlomeno il danno derivante dalla mancata retrocessione dei 259 mq assegnati a __________. D'altro canto, pendente causa il municipio di __________ ha comunicato di voler mantenere il calibro attuale di via __________ e di aver quindi abbandonato il progetto originario per il quale era stata espropriata la proprietà __________.
Gli insorgenti hanno poi sostenuto di non aver mai rinunciato alla retrocessione ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 Lespr. Nel corso dell'udienza del 24 aprile 1997 hanno semplicemente optato per un indennizzo pecuniario d'intesa con il comune di __________. La sussistenza dell'accordo dell'espropriante, che non emerge dal verbale del dibattimento, può essere provata tramite testimonianze e comunque la convenzione è da ritenersi perfezionata per atti concludenti, ravvisabili nella mancata opposizione al principio del risarcimento in denaro e nella proposta di liquidazione di fr. 80'000.- formulata con l'allegato del 12 novembre seguente. Questo genere di stipulazione tra le parti volta a limitare il tema della causa di retrocessione al risarcimento del danno è d'altronde ammesso dalla giurisprudenza federale e nel caso di specie non si poteva farne a meno, atteso che il comune ha ceduto parte dei diritti espropriati rendendo impossibile la loro restituzione integrale.
Per finire, i ricorrenti hanno ribadito le loro richieste risarcitorie quantificate in fr. 471'000.-, puntualizzando che per quanto riguarda la frazione conferita a __________ la pretesa si basa sull'omessa notificazione della permuta e la conseguente impossibilità di richiedere la retrocessione in natura dell'intero mapp. __________, mentre per il resto si fonda sull'accordo intervenuto con l'ente espropriante di sostituire un indennizzo in denaro alla prestazione reale.
H. Il Tribunale di espropriazione ed il comune di __________ hanno proposto la reiezione del gravame con diffuse argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio in occasione delle precedenti procedure ricorsuali (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il Tribunale di espropriazione ed il suo Presidente non sono vincolati dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr). Questo significa che il giudice delle espropriazione si pronuncia liberamente sulle domande di causa sottopostegli e allorquando riconosce un'indennità ne fissa l'ammontare indipendentemente dalle offerte, pretese o semplici proposte formulate dalle parti in causa.
A dispetto di quanto sostengono i ricorrenti, il Presidente del Tribunale di espropriazione poteva quindi respingere la loro istanza malgrado la diversa presa di posizione del comune __________, che il 12 novembre 1997 ne aveva proposto il parziale accoglimento.
3. Giusta l'art. 61 cpv. 1 Lespr, di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 102 LFespr, l'espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell'indennità ricevuta e di un'eventuale indennità di deprezzamento, quando il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto o quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa.
La dichiarazione di cui all'art. 61 Lespr con la quale l'espropriato rinuncia al diritto di retrocessione accordatogli dalla legge va formulata al più tardi la vigilia del giorno in cui potrebbe far valere la pretesa (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 6 ad art. 102 LFespr; Knapp, Expropriation, FJS N. 1107); una volta inoltrata la domanda di retrocessione, l'istante può certamente desistere dalla causa o restringere le proprie domande come in una qualsiasi altra procedura amministrativa, ma siffatte iniziative non integrano gli estremi della rinuncia contemplata dall'art. 61 Lespr.
Quanto alla retrocessione vera e propria, essa si configura alla stregua di una restitutio in integrum, vale a dire che le parti devono scambiarsi le prestazioni originarie ricevute in conseguenza dell'espropriazione: l'espropriante deve restituire il diritto che aveva sottratto, senza riguardo al suo valore attuale, l'espropriato deve rimborsare l'indennizzo percepito (DTF 120 Ib 276 consid. 9b e rinvii). Al contrario della legge federale (art. 106 LFespr) e della vecchia legge cantonale del 1940 (art. 77 Lespr), la Lespr attuale è silente circa l'applicazione di eventuali conguagli. Ciò non toglie tuttavia che così come avviene per le retrocessioni disciplinate dalla LFespr, anche per quelle rette dalla normativa cantonale in vigore (Lespr 8.3.1971) al rimborso previsto dall'art. 61 Lespr si deve aggiungere, se del caso, la rifusione adeguata del maggior valore conferito dall'espropriante al fondo, e da esso si detrae, secondo principi di equità, il deprezzamento subito dal fondo per il fatto dell'espropriante. Nessuna compensazione ha invece luogo per gli utili tratti dall'una e dall'altra parte dal fondo espropriato, rispettivamente dall'indennità percepita tra il momento dell'espropriazione e quello della retrocessione. Né viene operato un conguaglio nel caso in cui sia intervenuto un deprezzamento del fondo per ragioni congiunturali o pianificatorie, estranee al fatto dell'espropriante. Se l'espropriato pretende la retrocessione, deve restituire l'indennità incassata a suo tempo anche se superiore all'attuale valore del diritto espropriato (DTF 120 Ib 276 consid. 9a); evenienza, questa, che potrà realizzarsi in particolare allorquando la retrocessione viene chiesta in periodo di crisi immobiliare o l'oggetto espropriato è una costruzione, il cui valore - in assenza di investimenti tende notoriamente a diminuire con il trascorrere del tempo.
4. Nel giudizio impugnato il Presidente del Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza di retrocessione ritenendo che all'udienza del 24 aprile 1997 i ricorrenti avessero rinunciato al loro diritto in virtù dell'art. 61 cpv. 1 Lespr e che l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 63 Lespr non potesse comunque essere loro riconosciuta in assenza di un'alienazione della part. __________ o di una destinazione diversa da quella per cui era stata concessa l'espropriazione.
4.1. All'udienza del 24 aprile 1997 la parte ricorrente ha dichiarato "di rinunciare alla retrocessione in natura del fondo" chiedendo "di essere indennizzata totalmente per la perdita dell'oggetto espropriato". Tale affermazione non costituisce affatto una rinuncia alla retrocessione giusta l'art. 61 Lespr. Non solo perché è intervenuta pendente causa, allorquando il diritto alla retrocessione era già stato da tempo esercitato (la domanda è del 31.8.1990), ma anche perché è stata accompagnata da una richiesta, quella del risarcimento in denaro, che conformemente al principio della buona fede non era oggettivamente interpretabile come desistenza o rinuncia a far valere le proprie pretese.
L'iniziativa presa dagli insorgenti al dibattimento del 24.4.1997 non integra nemmeno gli estremi di un contratto espropriativo di diritto amministrativo (DTF 114 Ib 142 consid. 3b), in virtù del quale - secondo la giurisprudenza federale (STF 22.8.1994 in re F. parz. pubblicata in DTF 120 Ib 215 e, per quanto qui invece interessa, in RDAT I-1995 N. 58) - le parti avrebbero potuto lecitamente sostituire la mera retrocessione del fondo con il risarcimento del danno. Al contrario di quanto vorrebbero far credere gli insorgenti, nella fattispecie non è infatti ravvisabile la stipulazione di una tale convenzione per difetto di una reciproca e concorde manifestazione di volontà riguardo ad una limitazione del tema della lite. L'infelice esternazione con la quale gli eredi __________ hanno reso nota la loro "rinuncia alla retrocessione" era unilaterale e d'altronde tale carattere emerge pure da uno scritto successivo con cui gli interessati hanno ribadito i loro intendimenti (cfr. doc. 58 lettera 20 maggio 1997 avv.ti __________ /__________ al Tribunale di espropriazione). Dalle tavole processuali non risulta d'altronde alcuna esplicita accettazione da parte del comune, né dal complesso degli atti è possibile inferire la sussistenza di un suo inequivocabile consenso perlomeno tacito. All'allegato 12 novembre 1997 con il quale il convenuto si è limitato a contrapporre cifre sue ai calcoli presentati dagli eredi __________ non può essere attribuita la valenza reclamata da quest'ultimi. Trattasi in realtà di una semplice risposta doverosamente insinuata dal municipio di __________ alla richiesta d'indennizzo ex art. 63 cpv. 2 Lespr che i ricorrenti avevano esibito il 26 agosto precedente dando seguito ad una precisa ordinanza processuale in tal senso emanata dal primo giudice. Ordinanza che gli istanti hanno peraltro frainteso, giacché li invitava a motivare e sostanziare le proprie richieste di indennizzo unicamente con riferimento alla parte del mapp. __________ impossibile da retrocedere siccome ceduta a __________ (cfr. doc. 60 ordinanza 27 giugno 1997).
Da queste considerazioni discendono due conclusioni.
La prima è che il Tribunale di espropriazione non poteva respingere l'istanza della famiglia __________ appellandosi ad un'inesistente rinuncia alla retrocessione così come definita all'art. 61 cpv. 1 Lespr. Il che impone l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm).
La seconda è che in mancanza di un chiaro accordo configurabile alla stregua di un contratto espropriativo di diritto pubblico gli istanti devono accettare laddove è ancora possibile la retrocessione in natura del loro fondo.
4.2. Resta da esaminare se i ricorrenti possono pretendere anche un'indennità in denaro in base all'art. 63 cpv. 2 Lespr.
L'art. 63 cpv. 1 prevede che qualora l'espropriante intenda alienare il diritto espropriato od adibirlo ad un scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato a chiedere la retrocessione. L'espropriante - si precisa al cpv. 2 - è tenuto al risarcimento del danno derivante dalla omissione della notificazione qualora essa abbia per conseguenza l'impossibilità di far valere giustificati diritti giusta le norme disciplinanti la retrocessione.
La risposta al quesito non può dunque che essere positiva, ove solo si consideri che il comune di __________ ha ceduto a __________ 259 mq del mapp. __________ senza avvisare l'espropriata e oggi non è più in grado di soddisfare integralmente la legittima richiesta di retrocessione dei suoi eredi.
Infondata anche su questo punto, la pronunzia impugnata va annullata e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di espropriazione affinché determini il risarcimento dovuto agli insorgenti. Nel contesto del nuovo giudizio il primo giudice dovrà accertare in particolare:
· il dies aestimandi (che non può essere di certo quello della prima udienza, momento significativo solo nella procedura federale; cfr. art. 19 bis LFespr);
· il valore del terreno e della costruzione che il comune di __________ non può più restituire ai successori dell'espropriata;
· il deprezzamento subito dalla porzione di terreno divenuta pressoché inedificabile a seguito dell'avulsione dello scorporo ceduto a __________ e che salvo l'avverarsi di un accordo esplicito contrario dovrà essere retrocessa in natura.
5. Stante quanto precede il ricorso dev'essere parzialmente accolto. L'esito dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, con l'assegnazione di ripetibili in misura ridotta (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 19 bis, 102, 106 LFespr; 49, 50, 61, 63, 66, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la sentenza 28 agosto 1998 (no. 360/121) del Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Presidente del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina per
nuovo giudizio.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta per metà a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico del comune di __________.
3. Il comune di __________ verserà ai ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario