Incarto n. 91.2013.29 DE0031-IND
Bellinzona 3 dicembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. DE0031-IND del 22 gennaio 2013;
preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
contravvenzione all’ordinanza sull’introduzione alla libera circolazione delle persone
per avere esercitato il __________ a __________ un’attività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero;
e propone la condanna alla multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;
rilevato che il l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 9 cpv. 1bis, 32a OLCP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione all’ordinanza sull’introduzione alla libera circolazione delle persone per avere esercitato il __________ a __________ un’attività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 500.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 800.- totale