Incarto n. 91.2011.86 9349/207
Bellinzona 9 settembre 2011
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 9349/207 del 25 marzo 2011;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per avere circolato il 3 novembre 2010 a __________ con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”;
e propone la condanna alla multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 20.- e alle spese fr. 10.-;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 9349/207 del 25 marzo 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 230.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 170.- tassa di giustizia
fr. 60.- spese giudiziarie
fr. 230.- totale