Incarto n. 81.2013.29 DA 5957/2012
Bellinzona 27 marzo 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1, __________
visto il decreto d’accusa n. DA 5957/2012 del 21 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente omesso di concedere la precedenza alla vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ regolarmente circolante all’interno dell’intersezione stessa, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;
e propone la condanna a
1. Alla multa di CHF. 1'000.00 (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS). 2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF. 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF. 200.00. 3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito, non avendo colpa alcuna nell'incidente capitato; in via subordinata chiede la riduzione della multa;
richiamati reato previsto dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr., 3 cpv. 1, 41b cpv. 1 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente omesso di concedere la precedenza alla vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ regolarmente circolante all’interno dell’intersezione stessa, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento);.
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 750.00 totale