Incarto n. 81.2013.289 DA 4044/2012
Bellinzona 24 ottobre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Luca Cattaneo in qualità di segretario per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4044/2012 del 17 settembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
lesioni semplici
per avere, il __________, a __________, all’esterno della discoteca “__________”, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averlo, in correità con __________, ripetutamente colpito con calci e pugni provocandogli le lesioni di cui al certificato medico di data __________, del dr. __________, già agli atti;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 123 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di lesioni semplici per avere, il __________, a __________, all’esterno della discoteca “__________”, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di , segnatamente per averlo, in correità con __________, ripetutamente colpito con calci e pugni provocandogli le lesioni di cui al certificato medico di data __________, del dr. __________, già agli atti.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 700.- (settecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale