Incarto n. 81.2013.248 DA 2115/2013
Bellinzona 26 febbraio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 2115/2013 del 3 giugno 2013;
preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di
guida in stato di inattitudine
per avere, il __________ ad __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.03 grammi per mille);
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
rilevato che l’imputata chiede la riduzione della pena;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, il __________ a __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.03 grammi per mille).
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 4’400.- (quattromilaquattrocento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 800.- (ottocento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione delle popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 800.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 400.- spese giudiziarie
fr. 1'400.- totale