Incarto n. 81.2012.77 DA 795/2012
Bellinzona 10 luglio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1 difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 795/2012 del 20 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Subaru __________ alla velocità di 182 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.;
fatti avvenuti a __________;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 600.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede una riduzione dell’ammontare dell’aliquota giornaliera, della multa nonché delle spese considerato come l’imputata è attualmente studente senza reddito alcuno;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS ; 34 cpv. 2 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, a __________, circolato con la vettura __________ __________ alla velocità di 182 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.;
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 300.- (trecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
, ,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- multa
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale